SOMMARIO
1.APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO PER IL 2003
2. INCARICHI SEMIDIRETTIVI
3.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
4. LA SOSPENSIVA SUL CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO
5. ESONERI INCREMENTATI PER I COMPONENTI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
6. L'APPLICAZIONE IN PROCURA DELLA CIRCOLARE A TUTELA DELLA MATERNITA'
DALLE COMMISSIONI
1.APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO PER IL 2003
Approvato dal plenum, con la sola astensione del cons. Buccico, il bilancio consuntivo del Consiglio per il 2003, in cui sono state registrate spese di poco superiori a Euro 28.000.000, di cui ben 5.180.000 (pari al 17,93%) destinate alle attività di formazione di competenza della nona commissione consiliare, ad ulteriore testimonianza del rilievo attribuito dal C.S.M. alla formazione professionale.
2. INCARICHI SEMIDIRETTIVI
Conferiti in settimana gli incarichi semidirettivi di Presidente di sezione presso la Corte d'Appello di Milano ai colleghi CLOTILDE MARIA CALIA (Appello Roma) e GIACOMO DEODATO (Presidente di sezione del Tribunale di Milano), con 2 voti contrari (Tenaglia e Ventura-Sarno) e 2 astensioni (Arbasino e Rognoni).
3.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Approvate le tabelle 2004/2005 per i seguenti uffici: Corte d'Appello Catania, Trib. minori Catania, Trib. sorveglianza Catania, Trib. minori Bari, Procura Bassano del Grappa, Procura Generale Appello Taranto, Procura Generale Appello Lecce, Trib. minori Catanzaro,Corte d'Appello Firenze. Approvazione "parziale" per Trib. Paola e Corte d'Appello Trento.
Completano in ritardo il procedimento di approvazione per il biennio 2002/2003, con un'approvazione che contiene una serie di prescrizioni per il biennio successivo, le tabelle degli uffici della Corte d'Appello di Lecce, Trib. Varese, Procura Messina, Trib. Ragusa, Trib. Sondrio, Trib. Mistretta e Trib. Barcellona Pozzo di Gotto.
4. LA SOSPENSIVA SUL CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO
Nuvole nere sul concorso per uditore giudiziario.
I due bandi di concorso per uditore giudiziario, emessi dal ministro in rapida sequenza, sono stati oggetto di numerosissime impugnazioni, dirette nella parte in cui si prevede l'esonero dalla prova preselettiva per talune categorie e non per altre.
Hanno impugnato giudici onorari, avvocati, dottorandi e dottorati, specializzati in corsi universitari.
Tutti hanno rilevato la disparità di trattamento nella scelta tra le categorie di soggetti esonerati ovvero magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore ed avvocato dello stato, idoneo in uno degli ultimi tre concorsi espletati, diplomato o diplomando, presso le scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali.
Per la prima volta, in data 28 maggio il Tar Lazio ha accolto delle richieste (su ricorsi collettivi di candidati prevalentemente napoletani....) ed emesso alcune ordinanze cautelari, ritenendo altresì fondata la questione pregiudiziale sollevata dai candidati "avvocati".
La mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato presenta a parere del giudice amministrativo profili di "arbitrarietà ed irragionevolezza".
Diversa la sorte dei candidati in possesso di titoli di studio post-universitari (diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previdente, dottorato di ricerca) diversi dal diploma di specializzazione per le professioni legali: in relazione a tali candidati il Tar Lazio ha ritenuto che la mancata previsione di esonero non sia né arbitraria né irragionevole.
In relazione ai candidati diplomati presso scuole di specializzazione in base alla normativa previdente e dottorati di ricerca è stato ritenuto infatti che non appare né arbitraria né irragionevole la mancata previsione dell'esonero in quanto è coerente con la normativa disciplinante a regime l'accesso al concorso a uditore giudiziario ed è comunque giustificata dalla circostanza che la scuola di specializzazione per le professioni legali -a differenza degli altri titoli di studio- è istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione post-universitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato e delle professioni di avvocato o notaio.
Analoga la decisione assunta con riguardo ai magistrati onorari in relazione alla quale il Tar Lazio non ha rilevato alcuna discriminazione rispetto ai magistrati professionali e gli avvocati e procuratori dello Stato. La diversità di trattamento rispetto a questi ultimi è da ravvisarsi nel fatto che questi sono vincitori di un concorso avente caratteristiche analoghe a quelle previste per il concorso per l'ingresso in magistratura ordinaria.
Sulla domanda diretta ad ottenere la sospensione del provvedimento, ovvero l'ammissione diretta agli scritti, il Tar Lazio ha accolta la domanda cautelare disponendo l'ammissione senza esonero dei soli "ricorrenti-avvocati" sulla base della sollevata questione di legittimità .: "...Grave pregiudizio deriverebbe ai candidati avvocati dalla necessità di dedicarsi, in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all'
esame vero e proprio sulle materie del concorso...".
Qui di seguito la motivazione integrale del TAR:.
Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di costituzionalità , che:
a) la previsione della sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare costituisce il frutto di una scelta politica del legislatore che - tenendo conto del carattere transitorio della sua previsione, limitata ormai a soli due concorsi, e della pratica organizzazione della stessa che non privilegia esasperatamente, a differenza di altri concorsi, doti di mnemonicità a breve traducentisi quasi in riflessi condizionati - non appare arbitraria o irragionevole, rispondendo all'esigenza di contenere il numero dei candidati, al fine di semplificare le operazioni concorsuali e di
contenerne la durata in limiti ragionevoli;
b) la mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare profili di arbitrarietà ed irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale, previa concessione della tutela cautelare, apparendo altresì grave il pregiudizio derivante dalla necessità di dedicarsi, in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all'esame vero e proprio sulle materie del concorso;
Ritenuto, per quanto concerne la dedotta illegittimità dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che la relativa censura presenta allo stato profili di inammissibilità per difetto di attualità dell'interesse; l'esonero di parte ricorrente dalla prova preliminare ristabilisce infatti condizioni di parità di trattamento e implica che una lesione dei suoi interessi possa verificarsi solo qualora essa superi il concorso e venga a collocarsi nella relativa graduatoria di merito in posizione deteriore rispetto ad altro candidato vincitore o idoneo che abbia beneficiato di esonero dalla prova preliminare per il fatto di trovarsi nella condizione contestata;
p.q.m.
a) accoglie l'istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e rinvia il seguito
del suo esame alla Camera di consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;
b) per l'effetto dispone che parte ricorrente sia esonerata dalla sottoposizione a prova preliminare e ammessa direttamente alle prove scritte del concorso per cui è causa.
Vale a poco a questo punto ricordare che il CSM, in sede di parere sul bando, aveva espresso più di una perplessità , e che nell'ultimo numero del notiziario dal Consiglio avevamo rilevato che "...in attesa delle pronunzie del giudice amministrativo non può che rimarcarsi la fondatezza delle
perplessità avanzate dal Consiglio in sede di parere espresso sulla bozza del bando del concorso, in cui risultavano evidenti gli spazi per difformi interpretazioni relative alle modalità di preselezione, e che avrebbero consigliato un intervento normativo diretto a dissipare le incertezze che continuano ad accompagnare il concorso per uditore giudiziario....".
Ora la situazione, indubbiamente ingarbugliatasi, prefigura la possibilità che alle prove scritte del concorso accedano direttamente un numero rilevantissimo di candidati (ritenendosi presumibile l'esperimento di numerosi ricorsi analoghi al P.d.R.), eludendo l'effetto deflattivo (unico vantaggio riconosciuto...) della prova preselettiva; altri scenari possibili riguardano un intervento "correttivo" del bando da parte del ministero (anche per quanto riguarda i tempi di svolgimento), ovvero una celere (??) rivisitazione della sospensiva da parte del giudice amministrativo.
Il tutto condizionato dall' inevitabile attesa della pronunzia della Corte Costituzionale.
5. ESONERI INCREMENTATI PER I COMPONENTI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
La considerazione del particolare carico di lavoro gravante nel momento contingente su alcuni Consigli Giudiziari, atteso l'impegno derivante dall'espletamento delle procedure relative ali molteplici concorsi in atto per la nomina a giudice di pace, vice procuratore onorario, giudice onorario di Tribunale, componenti onorari dei Tribunali per i minori e Tribunali di sorveglianza, nonché l'esame dei progetti tabellari degli uffici giudiziari, ha indotto il plenum ad accogliere (se pure con alcune motivate astensioni, dirette a rimarcare la settorialità dell'intervento) la richiesta di esonero elevata sino all'80% dell'attività giudiziaria, peraltro limitato sino al luglio 2004, avanzata dai componenti del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano.
6. L'APPLICAZIONE IN PROCURA DELLA CIRCOLARE A TUTELA DELLA MATERNITA'
Va menzionata l'accoglimento da parte del plenum di una doglianza di un sostituto procuratore che, richiesta al Procuratore della Repubblica l'applicazione della circolare sulla tutela della maternità (del 10.4.96, integrata in data 25.2.98), ed in particolare l'esonero dalle udienze dibattimentali collegiali proseguenti nel pomeriggio, e come tali incompatibili con le esigenze di assistenza e cura del figlio, aveva ottenuto una dichiarazione di inapplicabilità nell'ufficio della circolare in questione, sul presupposto della generalizzata prosecuzione pomeridiana di tutte le udienze e delle carenze di organico della Procura che non consentivano un'adeguata organizzazione del lavoro.
Nella delibera, con cui si è invitato il Procuratore della Repubblica a prevedere una diversa organizzazione interna dell'ufficio tale da consentire l'espletamento delle funzioni da parte del sostituto procuratore secondo modalità compatibili con le sue esigenze di assistenza e cura del figlio, si è ribadito che la circolare consiliare in materia ha proprio lo scopo di consentire agli uffici di avvalersi dell'attività di magistrati che altrimenti, per motivi familiari o di salute, sarebbero costretti a ricorrere a periodi anche molto lunghi di astensione dal lavoro, e nel contempo di assicurare a questi magistrati il diritto all'espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente situazione.
Duplice quindi il beneficio derivante: per l'ufficio, che recupera energie lavorative, e per il magistrato, che non viene costretto ad assenze non desiderate ed all'inevitabile perdita di professionalità conseguente a lunghi periodi di inattività .
DALLE COMMISSIONI
QUARTA COMMISSIONE
Sul tema degli incarichi extragiudiziari sono da registrare le seguenti novità :
a) per la materia degli incarichi sportivi (in scadenza dopo un quinquennio) la commissione ha proceduto all'audizione del presidente del Coni Petrucci, atteso che per il passato è stato rivolto al Coni l'invito a limitare il numero dei magistrati impegnati e possibilmente ad operare una turnazione. Il presidente Petrucci ha chiesto una moratoria, atteso che il numero dei magistrati impegnati (solo nella giudicante perché la requirente è stata esclusa in considerazione di pericoli di commistione dei ruoli) è contenuto a 58, deducendo la specifica professionalità acquisita ed i gravi problemi che soprattutto coinvolgono il mondo del calcio;
b) l'attribuzione sempre più frequente di incarichi conferiti direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri per importi elevati;
c) un contenzioso amministrativo sempre più in espansione: da ultimo il Tar ha affermato l'applicazione del principio del silenzio assenso anche al Consiglio, il che vanificherebbe di fato gran parte dell'attività della commissione;
Sugli incarichi occorre dire che interessano circa 900 magistrati (su un organico di oltre 8.000) che è in fase la nuova circolare che dovrebbe disciplinare in modo organico la materia tenendo anche conto dei sempre più numerosi, impegnativi e prestigiosi incarichi internazionali (che non comportino il fuori ruolo).
All'attenzione della commissione anche il tema delle richieste di rientro in ruolo per effetto del c.d. "decreto Carnevale" (tra i richiedenti gli ex-colleghi Recupero, Dolce, Fornace e lo stesso Carnevale).
Altra questione attiene all'atteggiamento da tenere nei confronti di magistrati che, transitati ad altre amministrazioni (magistratura militare, avvocatura dello Stato) hanno fatto richiesta di rientro in ruolo.
Infine da rilevare come, in occasione delle prossime elezioni, il dato statistico presenta una vistosa contrazione delle richieste di aspettativa elettorale, limitata ai colleghi Emiliano (elezioni comunali di Bari) e Amato Barile (elezioni comunali di Avellino).
QUINTA COMMISSIONE
Esaurite in settimana le audizioni degli aspiranti per l'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia per cui è intervenuta pronuncia da parte del Consiglio di Stato di annullamento della precedente nomina.
OTTAVA COMMISSIONE
Definite le prime classifiche (con validità biennale) derivate dalla nuova circolare che riformulato le procedure di nomina di g.o.t. e v.p.o.
La commissione ha esaminato in particolare la problematica relativa al dedotto titolo preferenziale derivato dallo svolgimento delle funzioni delegate di pubblico ministero in udienza, a norma dell'art. 72 Ord. Giud. svolte da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.
La proposta definitiva sarà sottoposta al plenum della prossima settimana.