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SOMMARIO
1.IL PARERE DEL CSM SUL DDL DI “MORATORIA� DELLA RIFORMA ORDINAMENTALE
2.SCELTE DEL CONSIGLIO E VALUTAZIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
3.INCARICHI DIRETTIVI (PRES. TRIB. NAPOLI)
4.FUORI RUOLO
5.IL PARERE DEL C.S.M. SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
6.CONCLUSO IL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA
7.SUI MERITI INSIGNI PER L’ACCESSO IN CASSAZIONE
8.REVOCHE DEGLI INCARICHI SPORTIVI
9.UDITORI GIUDIZIARI E ELETTORATO ATTIVO PER IL CSM
10.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
11.SULLA COMMISSIONE FLUSSI
DALLE COMMISSIONI

Ernesto AGHINA Paolo ARBASINO Giuseppe FICI

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1.IL PARERE DEL CSM SUL DDL DI “MORATORIA� DELLA RIFORMA ORDINAMENTALE
Con il solo voto contrario dei consiglieri laici del Polo, il plenum del CSM ha approvato il parere sul D.D.L. di "moratoria" dell'Ordinamento Giudiziario presentato in Commissione Giustizia del Senato dal ministro della Giustizia..
Nel provvedimento in sintesi:
1) Si evidenzia la necessità di una sollecita approvazione del DDL, prevedendo peraltro un termine maggiore di sospensione dell'efficacia delle disposizioni in tema di ordinamento giudiziario che vada oltre quello originariamente previsto del 1° marzo 2007, ma sia di un anno dall'entrata
in vigore del DDL medesimo;
2) Si richiede l'eliminazione dei i più volte denunziati vizi di incostituzionalità , specie con riguardo alla menomazione delle competenze costituzionali del Consiglio;
3) Si evidenzia la necessità di neutralizzare gli effetti medio tempore prodotti dai D.L.vi attuativi della delega sulla riforma ordinamentale;
4) Si concorda sul ripristino di una disciplina non "punitiva" nei confronti dei componenti uscenti del C.S.M.
5) Si richiede la definitiva abrogazione della legge n. 74/1990 diretta a sostituire con funzionari pubblici i magistrati della segreteria e dell'ufficio studi del C.S.M.
Di seguito il testo del parere:
“1. Necessità dell'intervento normativo.
Con nota del 13 giugno 2006, pervenuta il 15 successivo, il Ministro della giustizia ha chiesto un parere, ai sensi dell'art. 10, 2° comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul disegno di legge governativo approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2006 concernente “Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario�.
L'Ufficio Studi ha redatto in merito il parere n. 184/2006.
Il Consiglio superiore ha espresso pareri su tutti i testi relativi al recente intervento legislativo di modifica della disciplina di ordinamento giudiziario, sia per quanto riguarda il disegno di legge delega, nelle sue diverse e successive stesure (delibere 12 giugno 2002, 22 maggio 2003 e 15 luglio 2004), sia su tutti gli schemi di decreti legislativi.
In quelle sedi sono stati evidenziati, con la necessaria ampiezza argomentativa, i profili di illegittimità costituzionale della legge delega e quindi dei decreti legislativi delegati. Si è in particolare segnalata la violazione della competenza che l'art. 105 Cost. attribuisce al Consiglio (in relazione al meccanismo generalizzato dei concorsi, che si basa su valutazioni sostanzialmente rimesse alla Scuola e alle commissioni d'esame; all'emarginazione del Consiglio nell'attività di formazione dei magistrati; alla sottrazione degli uffici del p.m., alle valutazioni di legittimità e congruità dei progetti organizzativi; al potere del Ministro di impugnare le nomine dei dirigenti degli uffici), la violazione dell'art. 111 Cost, per l'improprio ruolo assegnato alla Corte di cassazione di vertice (non del sistema delle impugnazioni ma) dell'organizzazione della giurisdizione (per la preponderanza nelle commissioni di concorso, e negli organi direttivi della Scuola, nonché per il titolo preferenziale attribuito ai magistrati di legittimità ai fini della nomina dei dirigenti) e dell'art. 112 Cost. (per l'esasperata gerarchizzazione degli uffici del p.m., oltre che per la denunciata abrogazione dell'art. 7 ter dell'ord. giud. previgente).
Alcuni dei più rilevanti profili di illegittimità costituzionale sono stati anche oggetto del messaggio presidenziale, ex art. 74, 1° comma Cost. del 16 dicembre 2004. Negli stessi pareri il Consiglio superiore ha anche evidenziato le principali ricadute negative della nuova disciplina sull'organizzazione e quindi sull'efficienza degli uffici.
Poiché i rilievi svolti, sia per quanto riguarda i profili di illegittimità costituzionale che per quelli che riguardano le negative ricadute sull'efficienza del servizio giudiziario, hanno trovato accoglienza nella
legge n.150 del 2005 solo molto marginalmente, oltre ai motivi già indicati nella relazione illustrativa del disegno di legge, (necessità di una tempestiva riorganizzazione di interi settori dell'apparato giudiziario e di un ampio e profondo intervento del Consiglio superiore in numerosi e complessi ambiti) si pongono anche ragioni che attengono alla necessità di porre urgentemente allo studio, senza che medio tempore si verifichino ulteriori effetti pregiudizievoli, interventi normativi idonei a dare
risposta alle predette osservazioni, restituendo al Consiglio le competenze costituzionalmente previste, e con ciò sanando un vulnus nel sistema degli equilibri costituzionali, prevenendo, nel contempo, un probabile futuro contenzioso.
2. Ulteriori ragioni della necessità dell'intervento normativo. Quanto alle ulteriori motivazioni dell'intervento legislativo ritiene il Consiglio che siano del tutto condivisibili quelle indicate nella relazione al disegno di legge.
Si deve soprattutto richiamare il carattere non solo vasto e complesso delle radicali modifiche nell'organizzazione degli uffici, specialmente di quelli del p.m., e nel complessivo assetto della magistratura, ma anche la necessità di un immediato ma al tempo stesso globale e coerente intervento del Consiglio per evitare effetti negativi come quelli, ad esempio, che deriverebbe da una possibile disomogeneità dei modelli organizzativi degli uffici requirenti, che provocherebbe inevitabilmente incertezze gestionali e disorientamento degli utenti del servizio giudiziario, o del blocco della mobilità orizzontale, verticale e funzionale, con conseguente prolungamento delle vacanze negli organici degli uffici giudiziari, che deriverebbe dall'applicazione del d.lg.vo n. 160 del 2006.
Né sono di secondaria importanza la stasi di settori importanti e delicati dell'attività consiliare, come quella che riguarda le pratiche relative alle situazioni di incompatibilità (ambientali, funzionali o parentali), per le quali è necessario compiere la valutazione della sussistenza dei presupposti per la trasmissione ai titolari dell'azione disciplinare (astratta configurabilità di un illecito disciplinare) o i pericoli di ingolfamento dell'attività del Procuratore generale della cassazione e della sezione disciplinare per l'immediata sopravvenienza di sette o ottocento nuovi procedimenti.
Anche se i poteri del Consiglio superiore rimangono integri nel periodo prossimo alla scadenza e per quello successivo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio (art. 30, 2° comma l. 195/1958), e, pertanto non si verifica alcun vuoto di potere dal punto di vista formale, è indubbio che il periodo
di transizione, tra vecchio e nuovo Consiglio, con il concitato aumento delle procedure da definire, da un lato, e la necessità di un certo rodaggio dei nuovi componenti, dall'altro, non è favorevole all'approfondimento di problematiche interpretative e applicative molto ampie e complesse e alla ricerca di articolate soluzioni soddisfacenti sul piano organizzativo e della normazione secondaria.
Le problematiche applicative, come pure è ben messo in evidenza nella relazione al disegno di legge, sono aggravate dal fatto che i decreti legislativi solo molto parzialmente prevedono una necessaria disciplina transitoria.
Questa circostanza, oltre ad aggravare le difficoltà organizzative, in quanto pone sul tappeto immediatamente la totalità dei problemi applicativi, invece di scaglionarli nel tempo, può provocare effetti irreversibili, come ad esempio l'estinzione di un rilevante numero di procedimenti disciplinari
a seguito della riduzione ad un anno del periodo entro il quale la sezione disciplinare deve definire i giudizi. Tale numero è stato calcolato in circa il venti per cento dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lg.vo n. 109 oltre a un altro venti per cento entro il 31 ottobre 2006.
Dall'individuazione delle ragioni che impongono l'intervento normativo deriva, evidentemente, anche l'urgenza del provvedimento. Scartata dal Governo l'ipotesi del ricorso alla decretazione d'urgenza certamente è auspicabile che il Parlamento possa rapidamente esaminare ed approvare il disegno di legge.
3. L'analisi della norme del disegno di legge: art. 1.
Scendendo all'analisi delle singole disposizioni nelle quali si articola il disegno di legge si osserva quanto segue. Con l'art. 1 viene disposta la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi del 20 febbraio 2006, n. 106 - recante “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 25 luglio 2005, n. 150�, entrato in vigore il 18 giugno 2006 -, del 23 febbraio 2006, n. 109 - concernente la “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità , nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità , dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge 25 luglio 2005, n. 150�, entrato
in vigore il 19 giugno 2006 - e del 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell'accesso in magistratura nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lett.a), della legge 25 luglio 2005, n. 150�, che entrerà in vigore il 28 luglio 2006. L'efficacia di tutte le norme contenuta in questi tre decreti è sospesa fino al 1° marzo 2007.
La sospensione dell'efficacia dei decreti delegati citati costituisce lo strumento idoneo per raggiungere le finalità indicate nella relazione al disegno di legge e quella più ampia, ma egualmente indispensabile,
individuata al numero 1, evitando il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per il buon andamento del servizio giudiziario e consentendo l'apprestamento di eventuali interventi normativi correttivi.
Deve anzi osservarsi che per il raggiungimento di dette finalità il termine di sospensione previsto dall'art. 1 potrebbe non essere adeguato, non solo per una approfondita riflessione sui profili più generali, ma anche per la risoluzione dei molti problemi che il Consiglio ha già individuato.
Per esemplificare, oltre ad alcune norme di immediata applicabilità (art. 3, 5 e 6 del d.lg.vo 106/2006) concernenti rispettivamente la disciplina dei visti, i rapporti con i media ed i poteri di controllo del Procuratore Generale, molte altre norme richiedono interventi per superare i seri problemi di applicabilità che sorgono, a cominciare da quelli derivanti dall'esigenza di garantire una certa omogeneità degli assetti organizzativi delle Procure.
Ugualmente la stessa osservazione si impone per il d.lgs. n. 160/2006, i cui articoli 25, 49 e 55, gli unici a dettare lumi sulla fase transitoria, sembrano del tutto insufficienti ad assicurare la piena futura attuazione della riforma, fortemente caratterizzata da aspetti di farragginosità e di ingestibilità , già denunciati nei precedenti pareri. Parimenti, ed anzi a maggior ragione, dicasi per le norme in materia di illecito disciplinare, caratterizzata dall'assoluta mancanza di una normativa transitoria, il che pone problemi rilevantissimi sia sul piano sostanziale (per la mancanza di principi generali applicabili alla successione di norme nel tempo) sia su quello processuale (ad esempio in tema di decadenze). Per non dire della norma in tema di applicazione dell'art. 2 della legge delle guarentigie o degli articoli 18 e 19 ord. giud.
Ancora più ampi e delicati saranno poi i problemi da risolvere se si intendesse, come il Consiglio superiore ha sempre auspicato, procedere alla sostituzione del sistema dei concorsi con un rigoroso ed efficiente sistema di valutazioni di professionalità .
Deve anche osservarsi che la determinazione del termine finale della sospensione dell'efficacia dei decreti delegati di cui si tratta al 1° marzo 2007 fa sorgere il pericolo che non possa essere interamente utilizzato il termine stesso, dovendo tenersi conto anche del tempo necessario per l'approvazione del disegno di legge. Più opportuno sarebbe prevedere che la durata della sospensione (che congruamente potrebbe essere determinata in un anno) decorra dalla data di entrata in vigore della legge.
Un'ulteriore osservazione a questo punto si impone.
Poiché, infatti, alla data dell'approvazione del disegno di legge si saranno già prodotti alcuni effetti dei decreti delegati entrati in vigore, e poiché certamente si tratta di effetti probabilmente non previsti e, comunque, non desiderabili (come ad esempio l'eventuale estinzione di un consistente numero di procedimenti disciplinari, il blocco dell'attività della Procura generale della Cassazione e della sezione disciplinare e la stasi dell'attività consiliare in tema di accertamento delle situazioni di incompatibilità ) il Consiglio ritiene che sarebbe opportuno introdurre anche una disciplina idonea a eliminare, o quanto meno a minimizzare, gli effetti negativi già prodotti medio tempore.
4. Segue: art. 2.
Con l'art. 2, si dispone che all'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le parole: “entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1� sono sostituite con l'indicazione di diversa scadenza, fissata al 1° giugno 2007. Le norme di coordinamento e la disciplina transitoria, pertanto, potranno essere adottate, nelle forme e nei modi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 150, anche oltre l'iniziale termine finale del 31 ottobre 2006, fino al 1° giugno 2007.
Si tratta di norma consequenziale al differimento dell'efficacia dei decreti delegati, sulla quale non c'è alcun rilievo da fare se non quello che in caso di ampliamento del termine di differimento dovrebbe essere, ovviamente, ulteriormente spostato anche il termine per l'emanazione della disciplina transitoria e di coordinamento.
5. Segue: art. 3.
L'art. 3 del d.d.l. dispone che “fino al 28 febbraio 2007 si applica il comma secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nel testo risultante dalla modifica di cui all'articolo 14 della legge 12 aprile 1990, n. 74�.
La norma concerne il collocamento fuori ruolo ed il successivo rientro in ruolo dei Consiglieri togati del Consiglio superiore della Magistratura.
L'art 14 della legge 12 aprile 1990, n. 74, modificando l'art. 30 del d.p.r. n. 916 del 1958, disponeva che i magistrati eletti al Csm e collocati fuori ruolo, alla scadenza del mandato dovessero rientrare in ruolo con destinazione di regola “nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso disponibilità �. Tale disposizione è stata sostituita dalla l. 28 marzo 2002, n. 44, il cui art. 13 prevede l'obbligo, senza eccezioni, per i consiglieri togati uscenti di riprendere il servizio nell'ufficio di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate con divieto, per due anni a far data dalla cessazione dell'appartenenza al Consiglio, di accedere a funzioni direttive o semidirettive (a meno che non siano quelle già esercitate) o a funzioni non giudiziarie, a meno che non si tratti di nuove e diverse funzioni elettive.
La norma proposta consente quindi al Consiglio di nuova nomina il tempo necessario e sufficiente per collocare i consiglieri uscenti non più soltanto nell'ufficio e nelle funzioni di provenienza ma anche in altre funzioni (ivi compreso un nuovo collocamento fuori ruolo) per le quali vi sia stata un'espressa manifestazione di disponibilità da parte dell'interessato.
Deve ricordarsi che, in ordine alla modifica dell'art. 30 del d.p.r. n. 916 del 1958 attuata con la legge n. 44 del 2002, sono state espresse a suo tempo forti riserve, sia perché la norma appare ispirata a una generica logica di sospetto di favoritismi nella concreta destinazione dei componenti togati alla scadenza della consiliatura, sia perché diretta a introdurre una disciplina sostanzialmente punitiva e penalizzante nei confronti degli eletti, inevitabilmente connessa a una valutazione non positiva
dell'esercizio di una funzione elettiva, che invece appare indispensabile per la corretta attuazione del disegno costituzionale del governo autonomo della magistratura.
Non altrimenti potrebbe essere letta una disciplina che vieta perfino la partecipazione degli ex componenti ai concorsi reali per il conseguimento di funzioni direttive e addirittura il collocamento fuori ruolo, dipendente da incarichi che non sono nella disponibilità del Consiglio.
Del resto non può ignorarsi che gli accorgimenti adottati dal C.S.M. per evitare eventuali abusi del concorso virtuale o, meglio, per limitare il perseguimento di indebiti vantaggi attraverso l'uso del concorso virtuale (come il divieto di utilizzazione del concorso virtuale per conseguire posti direttivi, semidirettivi, della Direzione nazionale antimafia e per l'accesso a tutte le funzioni di Cassazione) sono più che adeguati per fugare ogni sospetto.
Tuttavia il testo di legge in questione potrebbe far sorgere il dubbio che possano essere superate le limitazioni ora indicate. A tal fine potrebbe essere opportuna una riscrittura della norma, in modo da abrogare definitivamente il testo dell'art. 13 della l. 44/2002 dettando direttamente, senza il rinvio alla legge n. 74/1990, una disciplina corrispondente a quella in tale legge prevista, ferme restando, quindi, le limitazioni all'utilizzazione del concorso virtuale.
6. Segue: art. 4.
L'art. 4 dispone che “all'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: “è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario� sono sostituite dalle seguenti: “è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150� . Gli artt. 7 e 7 bis della l. 195/1958, nella versione conseguente
all'entrata in vigore della legge 12 aprile 1990, n. 74, prevedono che i magistrati addetti alla segreteria e all'Ufficio Studi e Documentazione, siano sostituiti con “funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici�.
Ma l'efficacia di tali disposizioni è stata successivamente sospesa ripetutamente fino a che con l'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si è disposto che l'applicazione delle indicate norme della legge 74/1990 fosse differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.
La norma proposta sposta in avanti il termine fino alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.
La soluzione proposta non è del tutto soddisfacente. Innanzi tutto perché non è pacifico che la disciplina dettata dalla legge n. 150/2005 e dai successivi decreti delegati possa essere qualificata come “nuovo ordinamento giudiziario�, trattandosi di una modificazione ampia, ma non totale della
vigente disciplina di ordinamento giudiziario.
Si pensi solo al fatto che non sono stati toccati interi settori, come quello della magistratura onoraria, né è stato oggetto di una nuova disciplina la composizione e il sistema elettorale del Consiglio superiore.
Inoltre è molto problematica l'individuazione del dies ad quem del differimento dell'entrata in vigore della legge 74/90. In realtà , se il legislatore condividesse la valutazione dell'indispensabilità dell'apporto professionale dei magistrati per l'attività della segreteria e dell'ufficio studi, come peraltro avviene per altri Consigli superiori europei, l'occasione sarebbe propizia per abrogare del tutto una disciplina transitoria che è in vigore ormai da tre lustri e insieme ad essa abrogare anche gli articoli 7 e 7 bis della legge 195/1958, come modificata con la legge n. 74/1990.
Tale anomala durata del regime transitorio, peraltro, è indice sufficientemente univoco che il legislatore è incline a condividere il giudizio positivo sulla presenza dei magistrati alla Segreteria e all'ufficio Studi, sia sotto il profilo dell'apporto di una professionalità difficilmente sostituibile con quella di pubblici funzionari, sia sotto il profilo dell'osservanza delle garanzie costituzionali di indipendenza ed autonomia della magistratura. In conclusione, salve le marginali perplessità espresse in ordine ad alcuni aspetti tecnici, il Consiglio esprime una valutazione ampiamente positiva del complessivo intervento normativo, sia per le ragioni che lo ispirano che per le soluzioni proposte.».

2.SCELTE DEL CONSIGLIO E VALUTAZIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Più volte nei nostri resoconti abbiamo riferito di scelte (a maggioranza) poco comprensibili da parte del plenum ed anche dell’inevitabile contenzioso amministrativo derivato che ha portato, con particolare riguardo ai giudizi derivanti dal conferimento concorsuale di incarichi direttivi, ad un sensibile lievitare delle spese legali a carico del Consiglio (spesso soccombente).
Di prassi, indipendentemente dal determinarsi delle maggioranze (peraltro come è noto: costantemente…costanti..), è d’uopo deliberare unanimemente la resistenza in giudizio nei confronti del ricorso proposto in sede amministrativa da soccombenti in sede di valutazione comparativa, per “difendere� la deliberazione del plenum.
Naturalmente però tale consuetudine “istituzionale� non può considerarsi generalizzata, e merita di essere segnalato a tal proposito quanto accaduto con riguardo al contenzioso amministrativo derivato dall’azione giudiziaria promossa dal dott. GIANCARLO ARMATI (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo), nei confronti della decisione di conferimento dell’incarico di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia al dott. GIOVANNI VACCA (Avvocato Generale a Salerno) adottata da questo Consiglio in data 11.2.2004, nonostante che quest’ultimo fosse “fuori fascia� di anzianità .
Dopo la sospensiva adottata dal TAR ( e confermata dal Consiglio di Stato), e l’annullamento della delibera da parte del TAR (su cui il Consiglio di Stato rigettava la richiesta di sospensiva avanzata dal CSM), la proposta in favore del dott. Vacca veniva reiterata con diversa motivazione da parte del Consiglio (sempre a maggioranza) in data 20.7.2005.
Nel contempo il dott. Armati iniziava anche ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del TAR a lui favorevole, accolto dal TAR nel 2006 che dichiarava a nullità della nuova deliberazione del Consiglio, assegnando un termine per adempiere al CSM e nominando, in caso di persistente inottemperanza, Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale del CSM.
Le decisioni conformi di ben quattro giudizi amministrativi non sono state però ritenute sufficienti per adempiere al giudicato, atteso che il plenum è stato impegnato in una lunga seduta dedicata a vagliare una ulteriore proposta (relatore De Nunzio) di impugnare l’ultima pronuncia del TAR (essenzialmente per motivi procedurali), che abbiamo definito in discussione una sorta di “accanimento terapeutico�.
Alla proposta menzionata (votata da Unicost, MI, laici del Polo) si è contrapposto un emendamento (votato da MD, Movimento, Marvulli, Delli Priscoli e Berlinguer) che invitava la commissione a predisporre gli atti necessari a dare comunque esecuzione, se pure con riserva, alla sentenza del TAR nel termine assegnato (astenuto Di Federico).
Dopo un ampio dibattito, in cui si sono evocate anche le possibile responsabilità penali di un Consiglio inottemperante al disposto del giudice amministrativo, e dopo votazioni conclusesi in parità (11 voti per ciascuna delle proposte), in virtù della disposizione regolamentare che in tale caso attribuisce prevalenza al voto del vicepresidente, per il voto decisivo di Rognoni in favore dell’emendamento si è potuta sbloccare la situazione che ci sembra comunque emblematica delle difficoltà in cui si trova ad operare l’organo di autogoverno in materia di incarichi direttivi.

3.INCARICHI DIRETTIVI (PRES. TRIB. NAPOLI)
Deliberazione celere (anche in virtù di un immediato “concerto� con il ministro Mastella) per il nuovo Presidente del Tribunale di Napoli, individuato all’unanimità nel dott. CARLO ALEMI (Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere).

4.FUORI RUOLO
Disposto il fuori ruolo per il dott. SERGIO GALLO (Tribunale di Napoli), con funzioni di vice capo dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia;
disposta la destinazione fuori ruolo per il dott. GIUSEPPE CREAZZO (p.m. Reggio Calabria), con funzioni di vice capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia;
va fuori ruolo la dott.ssa FILOMENA ALBANO (Trib. Torre Annunziata), con destinazione la Direzione generale della Giustizia Civile presso il Ministero della Giustizia;
autorizzata la destinazione fuori ruolo al Ministero della Giustizia del dott. LUIGI FRUNZIO (p.m. Napoli), con funzioni di vice capo di Gabinetto.
disposto il fuori ruolo per il dott. GIOVANNI KESSLER (in aspettativa. per mandato parlamentare) con la nuova destinazione all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia;
prorogata la destinazione fuori ruolo della dott.ssa ANNUNZIATA CIARAVOLO (Chief International Prosecutor presso l’UNMIK in Kosovo) fino al 31.12.2006;
prorogato fuori ruolo il dott. MARCELLO MARESCA (Procuratore internazionale presso l’UNMIK in Kosovo con sede in Pristina fino al 31.12.2006;
prorogato fuori ruolo il dott. ANDREA STEFANO VENEGONI (Procuratore internazionale in materia di criminalità finanziaria presso l’UNMIK in Kosovo fino al 31.12.2006;
confermata fuori ruolo la dott.ssa MARIA ENRICA PUOTI (consigliere giuridico presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie) con le nuove funzioni di consigliere giuridico presso il Ministero delle Politiche Europee;
rientra in ruolo il dott. ANTONIO ORICCHIO (in aspettativa per mandato parlamentare) con destinazione il Tribunale di Roma (posto precedentemente occupato).

5.IL PARERE DEL C.S.M. SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
A seguito dell’entrata in vigore del D.l.vo 27.1.06 n. 25 avente ad oggetto "Istituzione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli Giudiziari, a norma dell’art. 1, co. 1, lett. c) della l. 25.7.05 n. 150", i consiglieri di Unicost – in assenza di una disciplina transitoria – hanno chiesto l’apertura di una pratica per accertare l’applicabilità dell’art. 13, c. 5, del d.lgs. n. 25, per il quale "finché non si è insediato il nuovo consiglio giudiziario continua a funzionare quello precedente" nonché, atteso che i Consigli Giudiziari attualmente in funzione sono stati eletti nel mese di aprile 2005 e che, secondo la originaria cadenza, scadrebbero nel mese di aprile 2007, la valutazione sulla possibilità che si proceda alle elezioni dei consigli giudiziari come delineati dalla nuova disciplina con le modalità dettate dal d.lgs. C.P.S. n. 264 del 1946.
All’esito dell’istruttoria e di un articolato parere dell’Ufficio Studi, il plenum del CSM ha approvato all’unanimità una delibera (trasmessa in lista) che - con riferimento alle nuove disposizioni sui Consigli Giudiziari derivate dal D.L.vo attuativo della riforma ordinamentale - ritiene che (pur in mancanza di disposizioni regolatrici della fase transitoria) i Consigli Giudiziari nominati nell’aprile 2005 continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla scadenza fissata dalla legge vigente al momento della loro elezione.
Sono state anche adeguatamente sottolineate le gravi lacune esistenti in materia elettorale per la nomina dei nuovi organismi decentrati dell'autogoverno (specie con riferimento al Consiglio direttivo della Cassazione che (in mancanza di successivi e necessari interventi normativi), renderanno difficilmente praticabile la riforma.

6.CONCLUSO IL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA
Con una giornata finale dedicata essenzialmente ad un monitoraggio dei profili metodologici ed organizzativi di questa “sperimentazione� adottata quest’anno per la prima volta dal CSM, alla presenza di gran parte dei 30 magistrati ammessi al primo corso di formazione a distanza (e-learning), si è conclusa l’innovativa iniziativa dedicata al “Giudizio penale d’appello�.
In esito al dibattito a consuntivo del corso tutti i partecipanti hanno sottolineato la valenza altamente positiva del corso e-learning, di cui il forum di discussione telematico su “schede� tematiche, durato 40 giorni, coordinato da due componenti del Comitato Scientifico, ha costituito l’asse portante.
In particolare sono state evidenziate la duttilità dello strumento di formazione, calibrato sui “tempi� dell’utente, la possibilità di adeguata riflessione, l’utilità di trasmissione di provvedimenti giudiziari, e l’effettivo coinvolgimento corale determinato dal ridotto numero dei partecipanti: una piccola comunità telematica strutturatasi in “gruppo di lavoro�.
Anche i contributi del forum sono stati particolarmente qualificati (si sono registrate in totale 182 comunicazioni per un totale di 3853 accessi al corso), per cui sarà ora necessario divulgarli in forma idonea inserendoli nel materiale di formazione presente come per gli incontri di studio ordinari sul sito web del CSM.
L’ottimistica valutazione dell’iniziativa, che dovrà essere ulteriormente verificata il 7 luglio, data per cui è previsto analogo incontro di chiusura per il corso di formazione a distanza civile dedicato alla “Consulenza tecnica d’ufficio�, consiglia di riproporre e di incrementare l’originale proposta di formazione anche per l’anno 2007.

7.SUI MERITI INSIGNI PER L’ACCESSO IN CASSAZIONE
L’attuazione del disposto della legge 5.8.1998 n.303, attuativa dell’art.106 comma terzo della Costituzione, che consente al C.S.M. di designare all’ufficio di consigliere di Cassazione, per “meriti insigni�, professori ordinari universitari di materie giuridiche e avocati che abbiano quindici anni di esercizio ed iscrizione negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, ha ancora incontrato uno “stop� da parte del plenum del Consiglio, chiamato a pronunciarsi su tre distinte proposte di nomina (per interpelli relativi agli anni 2203, 2004 e 2005) di un totale di 7 tra avvocati e docenti universitari.
All’esito di un vivace e prolungato dibattito, caratterizzato in particolare dagli interventi del Procuratore Generale Delli Priscoli e del primo Presidente Marvulli, intesi a sottolineare l’esigenza di una particolare e doverosa selettività nella valutazione degli aspiranti, con 12 voti a favore (6Unicost, 2MI, Marvulli, Delli Priscoli, Aghina, Berlinguer) e 10 contrari (5MD, 3laici del Polo, Arbasino, Fici), astenuti Di Federico e Rognoni è stata accolta la richiesta di ritorno in commissione diretta a diversamente modulare l’elenco dei nominativi originariamente proposti..

8.REVOCHE DEGLI INCARICHI SPORTIVI
Sulla scorta delle delibera di carattere generale approvata nella precedente seduta di plenum, si è provveduto a disporre l’anticipata cessazione degli incarichi sportivi precedentemente autorizzati a n.52 magistrati.
La maggior parte degli incarichi erano stati conferiti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (ben 33), ma per effetto della generalizzata valutazione di inopportunità sono stati revocati anche incarichi di impegno sicuramente inferiore in federazioni sportive cd. “minori�.
Di seguito l’elenco dei singoli incarichi di cui è stata disposta la revoca:
1) dott. Alfredo MONTAGNA (Magistrato di Tribunale destinato alla Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo) - Presidente della Commissione Giudicante Nazionale -Federazione Italiana di Atletica Leggera - Roma
2) dott. Sergio FUSARO (Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso
l'Ispettorato Generale del Ministero della giustizia) - Presidente della Commissione di Appello Federale – organo competente all'accertamento di infrazioni disciplinari commessi da affiliati e tesserati - F.I.D.A.L. - Federazione Italiana Atletica Leggera
3) dott. Carlo Maria SCIPIO (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni) - Presidente della Corte Federale - luogo di svolgimento Roma -CONI - Federazione Italiana Pallacanestro
4) dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI (Giudice del Tribunale di Ravenna) - Componente della Commissione Nazionale Disciplina A.I.A. -luogo di svolgimento Roma - Associazione Italiana Arbitri - Federazione Italiana Giuoco Calcio
5) dott. Leonardo GUARNOTTA (Presidente del Tribunale di Termini Imprese) - Componente della Commissione di Appello Federale – Organo collegiale della giustizia sportiva -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
6) dott. Domenico FRANCO (Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze), componente della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C – Firenze -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
7) dott. Francesco PATRONE (giudice del Tribunale di Roma) - componente del Giudice di ultima istanza antidoping -Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.
8) dott. Consolato LABATE (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia), Componente della Corte d'Appello Federale -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Roma
9) dott. Raffaele FOGLIA (Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in servizio presso la Corte Costituzionale in qualità di assistente di studio di giudice costituzionale), Componente della Corte di Appello Federale -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
10) Dott. Sandro RAIMONDI (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Componente Commissione Appello Federale -Federazione Italiana Giuoco Calcio
11) dott. Roberto RICCIARDI (Giudice del Tribunale di Salerno), componente della Commissione studi in particolare per la revisione dello Statuto Lega Nazionale Dilettanti -Lega Nazionale Dilettanti Calcio - Roma
12) dott. Renato Nunzio PAPA (Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania), Componente della Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport -C.O.N.I. - Roma
13) dott. Raimondo GENCO (Presidente del Tribunale di Gela), Componente della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti serie C -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
14) dott. Giuseppe SAIEVA (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Presidente della Commissione Giudicante Nazionale -Federazione Italiana Pallacanestro
15) dott. Giovanni BOMBARDIERI (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Componente della Commissione Disciplinare Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio A Cinque e Divisione Calcio Femminile -Federazione Italiana Giuoco Calcio
16) dott. Marcello BUSCEMA (Giudice del Tribunale di Roma), Componente effettivo della Commissione d'Appello Federale -Federazione Italiana Rugby
17) dott. Antonio GUSTAPANE (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna), Componente della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti -Federazione Italiana Giuoco Calcio
18) dott. Giovanni PULIATTI (Giudice del Tribunale di Grosseto), Giudice sportivo nazionale (incarico apicale) -Federazione Italiana Pallacanestro - Roma (Ente affiliato al CONI)
19) dott. Piero MOCALI (Consigliere della Corte di Cassazione), Presidente della Commissione Disciplinare Settore Tecnico - luogo di svolgimento Firenze -Federazione Italiana Giuoco Calcio
20) dott. Roberto CUCCHIARI (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Vice Presidente Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
21) dott. Sebastiano ARDITA (Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in servizio presso il Ministero della Giustizia - D.A.P. - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Roma), Componente della Commissione di Appello Federale -Federazione Italiana Giuoco Calcio
22) dott. Adelchi D'IPPOLITO (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Vice Presidente della Commissione d'Appello Federale -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
23) dott. Giovanni ARIOLLI (giudice del Tribunale di Roma), Presidente del neo istituito Organo di giustizia di ultima istanza in materia di doping -Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.
24) dott. Giuseppe LOCATELLI (Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia), Componente della Commissione Giustizia di I ovvero di II grado presso la sede di Monza -F.I.K.B. - Federazione Italiana Kickboxing - Associazione sportiva riconosciuta da C.O.N.I.
25) dott. Carlo FIGLIOLIA (Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Roma), componente effettivo della Commissione di Disciplina -F.M.S.I. - Federazione medico sportiva italiana
26) dott. Giuseppe DE FALCO (ostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Vice Presidente della Commissione Giudicante Nazionale –Roma -Federazione Italiana Pallacanestro
27) dott. Vincenzo BARBIERI (magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale dei Magistrati), Vice Presidente della Commissione di Appello Federale -Federazione Italiana Giuoco Calcio
28) dott. Vittorio ZANICHELLI (Consigliere della Corte di Cassazione), Presidente della Corte Federale di Appello -Federazione Italiana Rugby - Roma
29) dott. Francesco VERUSIO Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Componente della Corte di Appello Federale -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Roma
30) dott. Sandro AUSIELLO (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino), Componente Commissione Appello Federale -Federazione Italiana Giuoco Calcio
31) dott. Ettore TORRI (Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Presidente della II Sezione della Commissione di Appello Federale -Federazione Italiana Giuoco Calcio
32) dott. Giacomo EBNER (Giudice del Tribunale di Roma), Componente Supplente della Commissione Giudicante Nazionale -Federazione Italiana Pallacanestro
33) dott. Umberto GOLDONI (Consigliere della Corte di Cassazione), Componente della Commissione di Appello Federale -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
34) dott. Vittorio MARTUSCIELLO (Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione), Presidente della Commissione Tesseramenti -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
35) dott. Raffaele DE LUCA COMANDINI (Consigliere della Corte di Appello di Roma), Vice Presidente della Commissione d'Appello Federale -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
36) dott. Giancarlo ARMATI (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo), Vice Presidente della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti – Roma -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
37) dott. Cosimo Maria FERRI (Giudice del Tribunale di Massa), Componente della Commissione Vertenze Economiche -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Roma
38) dott.ssa Felicia Angelica GENOVESE (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza), Componente della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l'attività interregionale -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Roma
39) dott. Giuseppe QUATTROCCHI (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca), Giudice Sportivo della Lega Nazionale Serie "C" (posizione apicale in organo monocratico giudicante) -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - CONI - luogo di svolgimento Firenze
40) dott.ssa Giuseppina CASELLA (Giudice del Tribunale di Napoli), Componente della Commissione di Appello Federale -Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.)
41) dott. Aldo DE CHIARA (Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli), Componente della Corte d'Appello Federale (Vice Presidente) - luogo di svolgimento Roma -Federazione Italiana Tennis organo del C.O.N.I.
42) dott. Francesco COZZI (Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Genova), designazione quale sostituto del giudice sportivo regionale, secondo quanto previsto dal regolamento di giustizia (art. 78) -F.I.T. - Federazione Italiana Tennis - Comitato Regionale Ligure
43) dott. Giovanni PETILLO (Giudice del Tribunale di Bergamo), Componente della Commissione Statuto e Regolamenti della F.I.S. - luogo di svolgimento Roma e altre località -F.I.S. - Federazione Italiana Scherma - Roma
44) dott. Mario VILLANI (Presidente del Tribunale di Terni), Componente dell'elenco degli arbitri e dei conciliatori della Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport ("CAMERA") -C.O.N.I. - Roma
45) dott. Gerardo BORAGINE (Giudice del Tribunale di Lucca), Componente Commissione Vertenze Economiche -Federazione Italiana Giuoco Calcio
46) dott. Cesare MARTELLINO (Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in servizio presso l'Eurojust con l'incarico di Rappresentante italiano), Presidente della Commissione di Appello Federale (nomina n. 104/A in data 4.10.2005) -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
47) dott. Salvatore COLELLA (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera), Componente della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale - serie D -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Roma
48) dott. Alessandro GIORDANO (Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in servizio presso la Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia), Componente della Commissione Giudicante Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro -Federazione Italiana Pallacanestro
49) dott. Ignazio Giovanni FONZO (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania), Componente della Corte di Appello Federale -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
50) dott. Aldo GIUBILARO (Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze), componente della Commissione d'Appello Federale -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Roma
51) dott. Fausto SEVERINI (Presidente di sezione del Tribunale di Roma), Vice Presidente del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio
52) dott. Daniele PROPATO (Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze), Vice Presidente della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti serie "C" -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio.

9.UDITORI GIUDIZIARI E ELETTORATO ATTIVO PER IL CSM
Rispondendo ad un quesito formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema, il plenum ha approvato in modo unanime una risoluzione (già trasmessa in lista) secondo la quale, poiché l’art. 24, 1° comma della legge n. 195 del 1958, come modificato con l’art. 6 della legge n. 44 del 2002, nella parte in cui esclude dal diritto di voto gli uditori giudiziari ai quali al momento della convocazione delle elezioni non siano state conferite le funzioni giudiziarie, deve interpretarsi nel senso che per esercitare il diritto di voto è necessario che gli uditori giudiziari abbiano preso possesso dell’ufficio di destinazione o, quanto meno, che sia intervenuta la delibera definitiva di conferimento delle funzioni di cui all’art. 14, comma 14 del d.p.r. 17 luglio 1998, gli uditori giudiziari nominati con d.m. 19 ottobre 2004, in tirocinio mirato al momento della convocazione delle elezioni, non possono esercitare il diritto di voto per l’elezione dei componenti togati del Csm che si terrà il 9 e 10 luglio 2006.

10.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Approvate le tabelle per il biennio 2004/2005 dei seguenti uffici giudiziari:
Corte di Cassazione,Tribunale di Treviso e Tribunale di Busto Arsizio.
Non approvate le tabelle del Tribunale di Pavia.
Per quanto riguarda invece il biennio 2006/2007, corredate dalla necessaria documentazione statistica elaborata dalla neoistituita Commissione Flussi presso il C.G., sono state approvate le tabelle del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, della Procura di Sciacca e della Procura di Isernia.

11.SULLA COMMISSIONE FLUSSI
Allo scopo di fornire ulteriore chiarificazione sul significato (e l’importanza) delle neoistituite commissioni flussi presso i Consigli Giudiziari per offrire un adeguato strumento di supporto alla predisposizione di programmi tabellari orientati verso una maggiore efficienza del servizio, il plenum del Consiglio ha approvato la seguente delibera, inviata a tutti i capi di Corte ed i dirigenti degli uffici giudiziari:
“Il Consiglio,
- preso atto delle prime proposte di programmi organizzativi, per il biennio 2006/2007, pervenute al Consiglio da vari Distretti, avverte l'esigenza di specificare alcuni aspetti introdotti con la Circolare di formazione delle tabelle per il corrente biennio.
Si è potuto constatare che non tutte le proposte sono accompagnate da precise rilevazioni statistiche ovvero da puntuale riferimento alle valutazioni espresse dalla istituita Commissione “per l'analisi dei flussi e delle pendenze�. In alcuni casi risulta un accenno nel parere del Consiglio Giudiziario, in altri una autonoma relazione della Commissione, in altri ancora non vi è alcun cenno. La Settima commissione ha invitato alcuni Consiglio Giudiziari a integrare il parere formulato all'esito dell'acquisizione delle valutazioni della commissione “per l'analisi dei flussi e delle pendenze�.
La ratio ispiratrice della introduzione del nuovo organo ausiliario del Consiglio Giudiziario, così come la previsione di modelli di rilevamento statistico, tesa a rappresentare in modo più chiaro e rispondente alla situazione di fatto la realtà dei diversi uffici giudiziari, al fine di consentire di predisporre un assetto organizzativo adeguato alle esigenze concretamente ed effettivamente manifestatesi, inducono la Commissione ad invitare i dirigenti degli uffici a predisporre segnalazioni tabellari conformi a quanto previsto dalla circolare e i Consigli Giudiziari a esprimere un compiuto parere.
In tal senso è opportuno che i programmi organizzativi diano conto, nell'ambito delle relazioni predisposte come indicato nel punto III dei Principi Generali della Circolare, dei flussi statistici e che le Commissioni “per l'analisi dei flussi e delle pendenze� forniscano un contributo fattivo al Consiglio Giudiziario, prima, ed al Consiglio Superiore, poi.
All'uopo risulta sicuramente funzionale ai propositi manifestati che le Commissioni “per l'analisi dei flussi e delle pendenze� (come del resto già in qualche Distretto avviene) redigano una relazione in forma scritta da allegare alla proposta organizzativa ed al parere del Consiglio Giudiziario.
Si precisa, inoltre, che le valutazioni delle commissioni flussi appaiono necessarie anche per le variazioni tabellari (disciplinate dal par. 13 che richiama la procedura prevista dai par. da 5 a 10) ad eccezione di quelle che non richiedono alcuna valutazione dei dati statistici;
delibera di invitare i Dirigenti degli Uffici a tener conto nella predisposizione dei programmi organizzativi di quanto previsto dalla Circolare consiliare e dalla presente delibera. “

DALLE COMMISSIONI

PRIMA COMMISSIONE
Vi è un aspetto della riforma appena entrata in vigore ( prevista dal decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 in tema di illeciti disciplinari) che è stato poco segnalato per i suoi effetti negativi sia in relazione all’impoverimento dei poteri del CSM sia in relazione alle carenze che ingenera nel sistema complessivo: l’abolizione del trasferimento di ufficio per condotte dolose o colpevoli come provvedimento amministrativo adottabile dal CSM ex art. 2 legge guarentigie.
Nel sistema previgente, come è noto, questa procedura di carattere amministrativo, aveva una sua autonoma funzione affiancando la procedura giurisdizionale di tipo disciplinare per la quale la iniziativa era del Ministro e del Procuratore Generale della Cassazione.
In relazione all’esercizio del potere di trasferimento ruotava una attività del CSM che consentiva di avere la percezione ( anche in relazione ad altri fini istituzionali) di quanto accadeva negli uffici giudiziari italiani.
Gli esposti, i rapporti, le segnalazioni di ogni tipo su condotte di magistrati o su situazioni di uffici venivano esaminate, valutate, discusse e, per alcune, si svolgevano attività istruttorie con formale apertura della procedura di trasferimento di ufficio.
Il sistema presentava delle indubbie carenze per la genericità della formulazione della norma e, soprattutto, in termini di tempestività della risposta con il rischio di interventi a distanza di tempo allorché il disagio ambientale era superato, purtuttavia una indubbia funzione positiva è stata svolta.
Nel corso degli ultimi mesi, ad esempio, il CSM ha deliberato due trasferimenti di ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale intervenendo, in un caso, con grande sollecitudine ed ancor prima dell’esame dei fatti da parte dei titolari dell’azione disciplinare (altre procedure poi si concludono in quanto il magistrato interessato o si trasferisce spontaneamente o si dimette dall’ordine giudiziario).
Come succede in tutte le attività del CSM se vi è la reale volontà di procedere, i tempi potevano essere rapidi: se invece si tende a svolgere azione di tutela di qualche interesse la procedura si prestava a dilatazioni temporali notevoli.
Con la riforma, come detto, questa procedura è abolita residuando unicamente la possibilità di trasferimento di ufficio per comportamenti incolpevoli che precludono lo svolgimento delle funzioni con piena indipendenza ed imparzialità .
A prescindere dalla reale portata di questa disposizione (tutta da verificare) l’abolizione del trasferimento di ufficio per fatti colpevoli (che viene prevista come pena accessoria nel procedimento disciplinare e suscettibile di provvedimento cautelare) non solo priva il CSM di un potere tempestivo di intervento ( la disciplina vigente fa discendere dalla iniziativa del Ministro o del procuratore Generale della Cassazione l’eventuale trasferimento in via cautelare) ma rischia di far venir meno tutta quella attività di esame di denunce ed esposti preziosa per lo svolgimento dei fini istituzionali.
L’art. 14 del decreto legge attribuisce infatti al CSM l’obbligo di segnalare (al pari dei Consigli Giudiziari e dei dirigenti degli uffici) ai titolari della azione disciplinare i fatti di rilievo disciplinare senza prevedere altre facoltà di tipo conoscitivo o investigativo.
Su questi aspetti si sta svolgendo un dibattito in prima commissione considerando altresì le prospettive di sospensione della riforma di cui al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2006.
In questo contesto è intervenuta la vicenda dei magistrati in qualche modo coinvolti o per gli incarichi sportivi svolti o per relazioni personali con il mondo del calcio.
La commissione ha provveduto, non appena pervenute le segnalazioni dalla Procura di Napoli, ad eseguire attività acquisendo ulteriori elementi ma l’entrata in vigore del decreto legislativo ha fatto venir meno la procedura alla quale era finalizzata l’istruttoria.
Va comunque ricordato che sono rimasti inalterati i poteri dei titolari della azione disciplinare i quali potranno agire ove ravvisino nelle condotte integrati i presupposti di una delle fattispecie di illecito previste dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo citato.

QUINTA COMMISSIONE
A seguito della revoca del dott. Renato Papa (Proc. agg. Catania), i consiglieri De Nunzio e Meliadò, per l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo hanno formulato nuova proposta in favore del dott. FRANCESCO MESSINEO (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta) che si aggiunge così alle proposte già definite dei dott. Pignatone e Lo Forte (entrambi proc. aggiunti a a Palermo).
Designazione unanime quale Presidente di sezione del Tribunale di Torino della dott.ssa MARIA IANNIBELLI (Trib. Torino).

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