SOMMARIO
A) - Dal Plenum:
1) La copertura del posto di giudice del lavoro a Terni.
2) Il parere sul ddl intercettazioni telefoniche
3) Un caso dubbio di applicazione extradistrettuale da Palermo a Parma.
4) La nomina del Vice-Segretario Generale del CSM.
5) Ufficio Studi e Segreteria del CSM – abolizione o rafforzamento ?
B) - Dalle Commissioni
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A) - Dal Plenum:
1) La copertura del posto di giudice del lavoro a Terni.
Come noto, la circolare CSM sui trasferimenti, per la copertura di posti di giudice presso sezioni di tribunale competenti per le controversie di lavoro, nell’ottica di privilegiare il criterio attitudinale della specializzazione, prevede l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in ipotesi di: a) “esercizio esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro” per almeno due anni; b) possesso di “specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste”.
Al posto di giudice del lavoro a Terni concorrevano in particolare due candidati con caratteristiche simili: il dr. Fabrizio RIGA, giudice a Frosinone dal 1995 ed il dr. Marcello CAPORALE, giudice a Vallo della Lucania dal 1998.
Agli atti è risultato che il primo (Riga) ha svolto funzioni di giudice del lavoro assolutamente prevalenti per due anni dal 1995 al 1997, è stato tabellarmente assegnato al settore del lavoro dal novembre 2001 al gennaio 2003 e, dall’ottobre 2003, ha svolto di nuovo funzioni di giudice del lavoro, in modo pressoché esclusivo, con un “modestissimo ruolo ad esaurimento” di cause civili ordinarie. In realtà, sia pure poche sentenze civili ordinarie, le ha sempre redatte ogni anno.
Il secondo (Caporale) ha sempre svolto, per quasi otto anni, “in maniera assolutamente prevalente e sostanzialmente esclusiva” funzioni di giudice del lavoro, con una ulteriore attività prestata in materia di civile ordinario “del tutto marginale” (prima un ruolo di esecuzioni mobiliari e poi la partecipazione al collegio della sezione agraria).
Entrambi non hanno documentato in atti il possesso di specifiche doti di “lavoristi”, in quanto il dr. Riga ha allegato pochissimi provvedimenti pubblicati su una rivista locale, il dr. Caporale ha fornito l’indice di cinque provvedimenti pubblicati.
Sulla base di questi elementi la terza commissione, all’unanimità (rel. Fresa), ha proposto il trasferimento a Terni del dr. Riga, più anziano, negando ad entrambi i candidati i punteggi specifici previsti dalla circolare. In particolare, i componenti della commissione hanno ritenuto di interpretare in senso letterale il riferimento della circolare all’esercizio “esclusivo” di attività giurisdizionale in materia di lavoro, non ritenendo conseguentemente di attribuire punteggi in ipotesi, quale quelle di specie, di assegnazione tabellare alle funzioni di giudice del lavoro non preclusiva di altra attività giurisdizionale, sia pure quantitativamente limitata. Va da sé che, anche in ipotesi di diversa interpretazione estensiva della circolare, le posizioni dei due candidati, assolutamente equivalenti, avrebbero comportato l’assegnazione di punti ad entrambi, con conseguente conferma della proposta favorevole al dr. Riga.
E’ apparsa sorprendente, quindi, la presentazione di una proposta alternativa in plenum da parte del cons. Viola, sostenuto dal suo gruppo (Unicost) e dai tre consiglieri laici del Polo. Con essa, si è affermata l’attribuibilità di punteggi aggiuntivi per esercizio esclusivo di funzioni del lavoro al solo dr. Caporale, facendosi tra l’altro confusione tra l’aspetto fattuale (al quale soltanto la circolare fa riferimento) e l’aspetto tabellare.
Abbiamo conseguentemente votato in maniera convinta per la proposta della commissione, approvata con 12 voti favorevoli (Mov., MD, MI, PG e Tinelli), 9 contrari (Unicost e Polo) e 2 astensioni (Vacca e Volpi).
2) Il parere sul ddl intercettazioni telefoniche
E’ stato licenziato dal Plenum il parere sul d.d.l. sulle intercettazioni telefoniche. Il parere è già circolato nelle liste. Il Consiglio si è soffermato sulle problematiche relative all’efficienza dell’azione giudiziaria e sulle ricadute sull’organizzazione degli uffici. Ci pare che si tratta di un buon parere, nel quale, accanto ad una condivisione di fondo, c’è la sottolineatura di alcuni aspetti critici che meritano una riflessione in sede parlamentare.
3) Un caso dubbio di applicazione extradistrettuale da Palermo a Parma.
Alla seduta plenaria del 20 dicembre perviene, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento, la proposta di applicazione extradistrettuale del dr. Simone Medioli Devoto, giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Parma notoriamente gravato da plurime incombenze connesse alla vicenda giudiziaria che ha interessato la Parmalat. La delibera, adottata dalla VII Commissione (rel. Napolitano), attingendo da una rosa di 12 aspiranti, motiva la scelta una volta “…valutate comparativamente le esigenze dell’ufficio di destinazione con quelle degli uffici di provenienza e la complessiva consistenza degli organici degli uffici interessati anche in relazione alle vacanze…”, nella giustificazione che “…il predetto magistrato nell’ufficio di destinazione sarà destinato alla trattazione di cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, come comunicato dal Presidente del Tribunale di Parma…”. Su richiesta del Movimento (Petralia) ai sensi del 3° comma della norma suddetta, colta l’anomalia della delibera per le ragioni che seguono, la pratica è stata estrapolata dall’odg e rinviata alla successiva seduta plenaria del giorno dopo.
In sintesi, la motivazione dell’atto, intanto, era del tutto insufficiente, sia con riferimento all’aspetto riguardante l’esame comparativo degli uffici interessati, sia ancora per il rilievo - apparentemente impeditivo della scelta “palermitana” ai sensi del punto 8), paragrafo D) della circolare n. 4920 del 22 marzo 1996 - per il quale il distretto di Palermo gode in atto di un’applicazione extradistrettuale all’ufficio di sorveglianza di Trapani; ufficio di tipologia extra ordinem quanto all’operatività dell’istituto dell’applicazione (punti, entrambi, sui quali interverrà, adeguatamente sollecitato, un successivo emendamento della relatrice ).
Ma la vera anomalia risiedeva nel fatto che, mentre l’interpello era partito per due posti di GIP-GUP (una prima applicazione era stata precedentemente disposta in favore del dr. Roberto Spanò) proprio per far fronte alle ricordate esigenze di carattere penale, la decisione del Consiglio, mutando direzione, finiva per prescegliere invece un magistrato del lavoro. Pur vero è che la proposta di delibera prevedeva la destinazione del Medioli Devoto alle medesime funzioni presso il Tribunale di Parma, in conformità al punto 12), paragrafo D), della circolare sopra ricordata, secondo cui, per i giudici del lavoro (come per altre funzioni specifiche), l’applicazione è consentita solo per “esercitare funzioni analoghe”; altrettanto vero è però che tale mutamento di destinazione - come dire, “in corso d’opera” - ha finito per bypassare e frustrare possibili aspettative di tanti giudici del lavoro italiani che nulla hanno mai saputo di tale specifica esigenza. Esigenza, peraltro, rappresentata dal Presidente parmense con una semplice telefonata alla VII commissione e da questa recepita senza procedere - come invece avrebbe dovuto farsi - a nuovo specifico interpello. A ciò si aggiunga che, in spregio alla circolare, non risulta espresso l’obbligatorio parere del Consiglio Giudiziario di Bologna onde verificare la praticabilità di un’applicazione endodistrettuale prima di procedere a quella extra distretto (punto 3). Ulteriore non trascurabile aspetto è apparso poi quello strettamente relativo all’ufficio “servente”, ossia la sezione lavoro del Tribunale di Palermo, il cui carico avrebbe dovuto sconsigliare ogni possibile prelievo. Invero, all’organico di sette giudici, cui fanno capo il numero di ben 2.738 procedimenti a testa, è stato di recente affiancato in applicazione un giudice tratto dal civile ordinario e, in occasione del parere assolutamente negativo dato dal C.G. di Palermo sull’applicazione extradistrettuale in discorso, il Presidente del Tribunale di Palermo aveva prodotto una dettagliata ed allarmante relazione sulle ragioni contrarie.
Queste che precedono le motivazioni dell’astensione compatta dei consiglieri del Movimento, cui si sono aggiunte, all’esito dei nostri interventi, altre quattro astensioni. La proposta di applicazione, purtroppo, è comunque passata.
4) La nomina del Vice-Segretario Generale del CSM.
Come abbiamo già riferito in lista, è stato nominato Vice-Segretario Generale del CSM il collega Carlo Visconti, proveniente dalla DNA, con la sola astensione nostra e del gruppo di MD.
Il Comitato di Presidenza aveva proposto una rosa di quattro nomi nelle consultazioni informali che hanno preceduto la designazione. Noi, insieme ai colleghi di MI, avevamo indicato come preferibile il collega Gianluigi Pratola, attualmente alla segreteria del CSM. Pur prendendo atto dell’alto profilo di tutti i candidati, ed in particolare di Carlo Visconti, avevamo fatto presente che ritenevamo importante che il Vice-Segretario, per la sua funzione di supporto al Segretario Generale, avesse una esperienza consiliare specifica (Pratola è stato anche all’Ufficio Studi), costituendone l’interfaccia verso l’interno, mentre aveva minore importanza la rappresentatività verso l’esterno, per la quale Carlo Visconti aveva certamente maturato una esperienza maggiore. Inoltre, Pratola ha nel suo curriculum una esperienza internazionale certamente maggiore rispetto a Visconti (che pure vanta una esperienza di collaborazione con Eurojust a livello informatico), avendo fatto diverse relazioni in lingue diverse. Queste considerazioni ci hanno spinto ad un voto di astensione sulla proposta del Comitato di Presidenza, che è caduta su Visconti, pur sottolineando che riconoscevamo il valore assoluto del candidato indicato dal Comitato. MD si astenuta, invece, per contestazioni sul metodo, in ordine alla composizione della rosa.
Al neo Vice-Segretario Generale gli auguri di buon lavoro e la promessa di una piena e leale collaborazione nell’interesse comune dell’Istituzione.
5) Ufficio Studi e Segreteria del CSM - abolizione o rafforzamento ?
E’ stata approvata una delibera con la quale è stato invitato il ministro della Giustizia ad adottare una iniziativa legislativa diretta all'abrogazione delle
disposizioni contenute negli artt. 7 e 7 bis legge n. 195/1958, come
modificate dalla legge n. 74/1990, relative alla composizione della
Segreteria e dell'Ufficio Studi, stabilendo che ai predetti uffici siano
assegnati magistrati e a provvedere, altresì, all'aumento dei rispettivi organici al fine di meglio rispondere alle esigenze del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di una delle riforme “Bassanini” che prevedevano che tali uffici fossero composti da funzionari amministrativi anziché da magistrati, la cui efficacia era stata fissata all’approvazione della riforma dell’ordinamento giudiziario. Tra l’altro, la proposta di riforma che si appresta in questi giorni a presentare il ministro Mastella, sembra che preveda il ripristino della composizione magistratuale e l’aumento degli organici.
B) - Dalle commissioni:
III Commissione :
Con i ricollocamenti in ruolo, disposti con concorso virtuale, dei dottori Antonio Vincenzo MORICCA (dall’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia al posto di sostituto procuratore generale a Firenze) e Vincenzo TURCO (dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia al posto di giudice a Frosinone) il numero dei fuori ruolo (esclusi i magistrati eletti, quali i componenti del CSM ed i parlamentari, nonché quelli in aspettativa o altro) è di 230 magistrati, di cui almeno 75 destinati al Ministero della Giustizia e ulteriori 20 destinati all'Ispettorato Generale presso il predetto Ministero. Conseguentemente, il limite complessivo di 230 unità stabilito dalla legge e comprensivo degli incarichi di “diretta collaborazione” risulta ristabilito, mentre risulta superato di 10 unità il limite stabilito per l'organico del Ministero della Giustizia. Peraltro, al momento pendono all’OdG di Commissione sette pratiche per il collocamento fuori ruolo di magistrati che non possono essere evase per il superamento dei predetti limiti numerici. E' prevedibile che, dopo la pausa natalizia, le pratiche pendenti saranno molte di più. Questo è l’elenco delle richieste di collocamento fuori ruolo:
- dott.ssa Laura DI GIROLAMO (giudice a Roma) e dr. Ambrogio MOCCIA (giudice a Milano) destinati all’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia;
- dr. Mario MONTANARO (giudice a L’Aquila) destinato all’ufficio legislativo del Ministero dell’Economia;
- dott.ssa Alessandra IMPOSIMATO (giudice a Frosinone) destinata a Capo del settore legislativo del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive;
dr. Maurizio SANTOLOCI (giudice a Terni) destinato all’ufficio di consigliere del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- dr. Roberto CAVALLONE (sostituto procuratore a Roma) destinato all’ufficio di collaboratore dell’Alto Commissario per la lotta alla Contraffazione.
Nel frattempo (ma questo non incide ovviamente sulla variazione del contingente numerico) sono stati confermati fuori ruolo il dr. Stefano MOGINI (già magistrato di collegamento in Francia) destinato all’ufficio di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e la dott.ssa Melita CAVALLO (già al Ministero della Giustizia) destinata all’ufficio di Capo Dipartimento degli Uffici Minorili del Ministero stesso.
La Commissione ha poi recentemente proposto il ricollocamento in ruolo, nell’ambito di concorsi ordinari, dei dottori:
-Pierluigi BALESTRIERI (Ministero Giustizia) al posto di giudice a Tivoli;
- Giancarlo CIRIELLI (Commissione Parlamentare) al posto di sostituto a Velletri;
- Francesca COSENTINO (Commissione Parlamentare) al posto di giudice a Latina.
Mentre le prime due proposte sono state deliberate all’unanimità, la proposta Cosentino ha ricevuto soltanto 3 voti a favore (rel. Ferri, Carrelli Palombi e Saponara) e 3 astensioni (Fresa, Pilato e Tinelli), essendo collegata a questione di carattere generale, relativa alla attribuibilità o meno ai fuori ruolo dei punteggi relativi all'esercizio pregresso di funzioni giudiziarie in sede disagiata di natura consiliare (il problema non è stato sollevato con riferimento ai benefici di cui alla legge n. 133 del 1998). Tale questione era stata decisa in senso positivo pochi giorni addietro, con 3 voti favorevoli (Saponara, Carrelli Palombi e Ferri), 1 contrario (Fresa) e 2 astensioni (Pilato e Tinelli).
Qualche sintetica considerazione in attesa di conoscere la motivazione dei proponenti. La circolare sui trasferimenti (n. 15098 del 1993 e succ. mod.) e quella ricognitiva in tema di sedi disagiate (n. 11233 del 1999) prevedono che:
- l'effettivo esercizio delle funzioni in uno dei posti a copertura urgente, ove si è approdati a domanda o su disponibilità (indipendentemente dalla provenienza) comporta dopo un quadriennio l'attribuzione di punteggi aggiuntivi qualora si chiedano posti che non siano direttivi, semidirettivi o di cassazione;
- l'effettivo esercizio delle funzioni per almeno tre anni in una delle sedi o dei posti indicati come di necessaria copertura al momento dell'assegnazione della sede come uditori comporta un punteggio aggiuntivo, solo se il magistrato proviene da circondario non confinante.
La ratio di questa politica di incentivazione promossa dal C.S.M. è - sempre per disposto di circolare - riconducibile ad una logica "negoziale" di corrispettività tra la promessa del Consiglio di assicurare futuri vantaggi in termini di punteggi aggiuntivi e l'impegno da parte di chi sceglie la sede individuata come disagiata di trattenervisi un certo numero di anni.
L’intero sistema dei benefici derivanti dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali in sedi disagiate è, quindi, costruito sulla “permanenza” in tali sedi. E’ vero che non c’è una norma specifica che dichiari “non spendibile” il diritto ai punteggi aggiuntivi maturati una volta che il magistrato non si trovi più in sede disagiata, ma ciò non significa che, una volta ottenuto un trasferimento qualsiasi dalla sede disagiata (senza aver avuto bisogno di ottenere i benefici in questione), il magistrato stesso (che non si trovi più in sede disagiata) possa successivamente vedersi attribuiti i punteggi antecedentemente maturati. Ciò è indirettamente desumibile anche dalla norma che subordina l’attribuzione dei punteggi a chi abbia svolto almeno un triennio di funzioni giurisdizionali in sedi a copertura necessaria al trasferimento “a circondario non confinante”.
Del resto, questo CSM non ha mai dubitato della non attribuibilità di tali punteggi a chi sia stato già trasferito dalla sede disagiata e li ha espressamente negati, ad esempio, al dr. Puppo, giudice ad Alessandria, che (dopo avere in passato esercitato la giurisdizione in sede disagiata) li ha chiesti e se li è visti negare per il trasferimento a Genova.
La posizione dei fuori ruolo, a nostro modo di pensare, non è diversa da quella di chi sia stato già trasferito dalla sede disagiata. Anche il collocamento fuori ruolo, come il trasferimento ordinario, implica la cessazione del rapporto di servizio con l’ufficio di provenienza. Anzi, la posizione dei fuori ruolo sembra a noi una posizione che abbia già ampiamente ricompensato il beneficiario dal disagio patito nella sede originaria e non vediamo la ragione di adottare ora una diversa decisione che avrà ricadute negative sui tempi di rientro o avvicinamento a Roma dei molti colleghi romani che - meno fortunati rispetto a chi, in passato, sia stato chiamato fiduciariamente a funzioni fuori ruolo - aspettano da anni (anche più di quindici) di "poter tornare a casa".
V commissione:
Procede con il consueto ordine storico e metodologico l’iter delle proposte su direttivi e semidirettivi.
Il 18 dicembre si è definitivamente conclusa in commissione la pratica relativa alla copertura del posto di presidente di sezione del tribunale di Catanzaro. Dopo l’acquisizione di alcuni dati richiesti al Presidente di quel tribunale sul rendimento del dr. Neri e dopo l’audizione di questi, il relatore (Petralia) lo ha infine proposto per la copertura della vacanza in questione. L’unanimità è mancata per il solo voto contrario del cons. Berruti (Unicost) che si è detto non convinto delle giustificazioni relative ai ritardi nei depositi delle sentenze che emergevano prima facie dal fascicolo.
Per l’analogo posto semidirettivo di Lamezia Terme, la proposta principale (Petralia) è andata in favore del dr. Giuseppe Spadaro, giudice minorile del luogo, il cui profilo professionale è apparso eccellente sotto ogni aspetto. Anche in questo caso il cons. Berruti si è discostato dalla (per il resto) unanime scelta, motivando, da solo, una proposta alternativa per il dr. Giovanni Liguori che, in rapida successione di tempo, ha però revocato la domanda.
Si è dato inoltre inizio all’esame delle pratiche relative ai primi tre posti direttivi di presidente di sezione in cassazione, individuando con molta obiettività i criteri specifici per la non facile scelta.
Il primo parto della commissione si è avuto con la individuazione unanime del cons. Ferdinando Lupi (vacanza Fulgenzi). Seguirà a breve la selezione degli altri (uscenti Trojano e Savignano).
Si è altresì avviata la discussione sulla copertura del posto di Presidente del Tribunale di Vicenza.
Depositate, infine, le motivazioni della proposta Scuto per il posto di presidente di sezione Corte d’Appello Catania ed approvate quelle relative alla proposta Gueli per Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria.
IX Commissione:
Tra varie pratiche, merita rilievo quella relativa alla nomina della commissione giudicatrice del prossimo concorso in magistratura (rel. Petralia).
In proposito, seguendo la positiva esperienza della scorsa consiliatura, si è deciso di esaminare singolarmente le domande ammissibili e i relativi curricula alla luce dei criteri di selezione prescelti, così da pervenire ad una rosa consistente di candidati sui quali operare con il sistema del sorteggio combinato, ossia per gruppi territoriali (nord-centro-sud), per materia (civile-penale) nonché tenendo conto della necessaria presenza di commissari di genere diverso, non inferiore al 30%, così come indicato dal Comitato Pari Opportunità. Previste per la fine della prima decina di gennaio apposite riunioni di IX per definire la pratica che ha carattere di ovvia urgenza.
Inoltre, attingendo ad una rosa finale di tre docenti, tra i quali i proff. Mazzarese e Macario, è stato designato quale componente del Comitato Scientifico il prof. Garofalo, romanista ed internazionalista, in sostituzione del prof. Sica uscente.
Ritorna in discussione la scelta dei quattro componenti del comitato scientifico (due per il civile e due per il penale) stante la “emersione” (dovuta ad errori di collocazione fascicolare da parte della struttura amministrativa) delle domande dei d.ri Mario Conte (penale e civile) e Roberto Conti (civile).
A) - Dal Plenum:
1) La copertura del posto di giudice del lavoro a Terni.
2) Il parere sul ddl intercettazioni telefoniche
3) Un caso dubbio di applicazione extradistrettuale da Palermo a Parma.
4) La nomina del Vice-Segretario Generale del CSM.
5) Ufficio Studi e Segreteria del CSM – abolizione o rafforzamento ?
B) - Dalle Commissioni
---o0O0o---
A) - Dal Plenum:
1) La copertura del posto di giudice del lavoro a Terni.
Come noto, la circolare CSM sui trasferimenti, per la copertura di posti di giudice presso sezioni di tribunale competenti per le controversie di lavoro, nell’ottica di privilegiare il criterio attitudinale della specializzazione, prevede l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in ipotesi di: a) “esercizio esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro” per almeno due anni; b) possesso di “specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste”.
Al posto di giudice del lavoro a Terni concorrevano in particolare due candidati con caratteristiche simili: il dr. Fabrizio RIGA, giudice a Frosinone dal 1995 ed il dr. Marcello CAPORALE, giudice a Vallo della Lucania dal 1998.
Agli atti è risultato che il primo (Riga) ha svolto funzioni di giudice del lavoro assolutamente prevalenti per due anni dal 1995 al 1997, è stato tabellarmente assegnato al settore del lavoro dal novembre 2001 al gennaio 2003 e, dall’ottobre 2003, ha svolto di nuovo funzioni di giudice del lavoro, in modo pressoché esclusivo, con un “modestissimo ruolo ad esaurimento” di cause civili ordinarie. In realtà, sia pure poche sentenze civili ordinarie, le ha sempre redatte ogni anno.
Il secondo (Caporale) ha sempre svolto, per quasi otto anni, “in maniera assolutamente prevalente e sostanzialmente esclusiva” funzioni di giudice del lavoro, con una ulteriore attività prestata in materia di civile ordinario “del tutto marginale” (prima un ruolo di esecuzioni mobiliari e poi la partecipazione al collegio della sezione agraria).
Entrambi non hanno documentato in atti il possesso di specifiche doti di “lavoristi”, in quanto il dr. Riga ha allegato pochissimi provvedimenti pubblicati su una rivista locale, il dr. Caporale ha fornito l’indice di cinque provvedimenti pubblicati.
Sulla base di questi elementi la terza commissione, all’unanimità (rel. Fresa), ha proposto il trasferimento a Terni del dr. Riga, più anziano, negando ad entrambi i candidati i punteggi specifici previsti dalla circolare. In particolare, i componenti della commissione hanno ritenuto di interpretare in senso letterale il riferimento della circolare all’esercizio “esclusivo” di attività giurisdizionale in materia di lavoro, non ritenendo conseguentemente di attribuire punteggi in ipotesi, quale quelle di specie, di assegnazione tabellare alle funzioni di giudice del lavoro non preclusiva di altra attività giurisdizionale, sia pure quantitativamente limitata. Va da sé che, anche in ipotesi di diversa interpretazione estensiva della circolare, le posizioni dei due candidati, assolutamente equivalenti, avrebbero comportato l’assegnazione di punti ad entrambi, con conseguente conferma della proposta favorevole al dr. Riga.
E’ apparsa sorprendente, quindi, la presentazione di una proposta alternativa in plenum da parte del cons. Viola, sostenuto dal suo gruppo (Unicost) e dai tre consiglieri laici del Polo. Con essa, si è affermata l’attribuibilità di punteggi aggiuntivi per esercizio esclusivo di funzioni del lavoro al solo dr. Caporale, facendosi tra l’altro confusione tra l’aspetto fattuale (al quale soltanto la circolare fa riferimento) e l’aspetto tabellare.
Abbiamo conseguentemente votato in maniera convinta per la proposta della commissione, approvata con 12 voti favorevoli (Mov., MD, MI, PG e Tinelli), 9 contrari (Unicost e Polo) e 2 astensioni (Vacca e Volpi).
2) Il parere sul ddl intercettazioni telefoniche
E’ stato licenziato dal Plenum il parere sul d.d.l. sulle intercettazioni telefoniche. Il parere è già circolato nelle liste. Il Consiglio si è soffermato sulle problematiche relative all’efficienza dell’azione giudiziaria e sulle ricadute sull’organizzazione degli uffici. Ci pare che si tratta di un buon parere, nel quale, accanto ad una condivisione di fondo, c’è la sottolineatura di alcuni aspetti critici che meritano una riflessione in sede parlamentare.
3) Un caso dubbio di applicazione extradistrettuale da Palermo a Parma.
Alla seduta plenaria del 20 dicembre perviene, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento, la proposta di applicazione extradistrettuale del dr. Simone Medioli Devoto, giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Parma notoriamente gravato da plurime incombenze connesse alla vicenda giudiziaria che ha interessato la Parmalat. La delibera, adottata dalla VII Commissione (rel. Napolitano), attingendo da una rosa di 12 aspiranti, motiva la scelta una volta “…valutate comparativamente le esigenze dell’ufficio di destinazione con quelle degli uffici di provenienza e la complessiva consistenza degli organici degli uffici interessati anche in relazione alle vacanze…”, nella giustificazione che “…il predetto magistrato nell’ufficio di destinazione sarà destinato alla trattazione di cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, come comunicato dal Presidente del Tribunale di Parma…”. Su richiesta del Movimento (Petralia) ai sensi del 3° comma della norma suddetta, colta l’anomalia della delibera per le ragioni che seguono, la pratica è stata estrapolata dall’odg e rinviata alla successiva seduta plenaria del giorno dopo.
In sintesi, la motivazione dell’atto, intanto, era del tutto insufficiente, sia con riferimento all’aspetto riguardante l’esame comparativo degli uffici interessati, sia ancora per il rilievo - apparentemente impeditivo della scelta “palermitana” ai sensi del punto 8), paragrafo D) della circolare n. 4920 del 22 marzo 1996 - per il quale il distretto di Palermo gode in atto di un’applicazione extradistrettuale all’ufficio di sorveglianza di Trapani; ufficio di tipologia extra ordinem quanto all’operatività dell’istituto dell’applicazione (punti, entrambi, sui quali interverrà, adeguatamente sollecitato, un successivo emendamento della relatrice ).
Ma la vera anomalia risiedeva nel fatto che, mentre l’interpello era partito per due posti di GIP-GUP (una prima applicazione era stata precedentemente disposta in favore del dr. Roberto Spanò) proprio per far fronte alle ricordate esigenze di carattere penale, la decisione del Consiglio, mutando direzione, finiva per prescegliere invece un magistrato del lavoro. Pur vero è che la proposta di delibera prevedeva la destinazione del Medioli Devoto alle medesime funzioni presso il Tribunale di Parma, in conformità al punto 12), paragrafo D), della circolare sopra ricordata, secondo cui, per i giudici del lavoro (come per altre funzioni specifiche), l’applicazione è consentita solo per “esercitare funzioni analoghe”; altrettanto vero è però che tale mutamento di destinazione - come dire, “in corso d’opera” - ha finito per bypassare e frustrare possibili aspettative di tanti giudici del lavoro italiani che nulla hanno mai saputo di tale specifica esigenza. Esigenza, peraltro, rappresentata dal Presidente parmense con una semplice telefonata alla VII commissione e da questa recepita senza procedere - come invece avrebbe dovuto farsi - a nuovo specifico interpello. A ciò si aggiunga che, in spregio alla circolare, non risulta espresso l’obbligatorio parere del Consiglio Giudiziario di Bologna onde verificare la praticabilità di un’applicazione endodistrettuale prima di procedere a quella extra distretto (punto 3). Ulteriore non trascurabile aspetto è apparso poi quello strettamente relativo all’ufficio “servente”, ossia la sezione lavoro del Tribunale di Palermo, il cui carico avrebbe dovuto sconsigliare ogni possibile prelievo. Invero, all’organico di sette giudici, cui fanno capo il numero di ben 2.738 procedimenti a testa, è stato di recente affiancato in applicazione un giudice tratto dal civile ordinario e, in occasione del parere assolutamente negativo dato dal C.G. di Palermo sull’applicazione extradistrettuale in discorso, il Presidente del Tribunale di Palermo aveva prodotto una dettagliata ed allarmante relazione sulle ragioni contrarie.
Queste che precedono le motivazioni dell’astensione compatta dei consiglieri del Movimento, cui si sono aggiunte, all’esito dei nostri interventi, altre quattro astensioni. La proposta di applicazione, purtroppo, è comunque passata.
4) La nomina del Vice-Segretario Generale del CSM.
Come abbiamo già riferito in lista, è stato nominato Vice-Segretario Generale del CSM il collega Carlo Visconti, proveniente dalla DNA, con la sola astensione nostra e del gruppo di MD.
Il Comitato di Presidenza aveva proposto una rosa di quattro nomi nelle consultazioni informali che hanno preceduto la designazione. Noi, insieme ai colleghi di MI, avevamo indicato come preferibile il collega Gianluigi Pratola, attualmente alla segreteria del CSM. Pur prendendo atto dell’alto profilo di tutti i candidati, ed in particolare di Carlo Visconti, avevamo fatto presente che ritenevamo importante che il Vice-Segretario, per la sua funzione di supporto al Segretario Generale, avesse una esperienza consiliare specifica (Pratola è stato anche all’Ufficio Studi), costituendone l’interfaccia verso l’interno, mentre aveva minore importanza la rappresentatività verso l’esterno, per la quale Carlo Visconti aveva certamente maturato una esperienza maggiore. Inoltre, Pratola ha nel suo curriculum una esperienza internazionale certamente maggiore rispetto a Visconti (che pure vanta una esperienza di collaborazione con Eurojust a livello informatico), avendo fatto diverse relazioni in lingue diverse. Queste considerazioni ci hanno spinto ad un voto di astensione sulla proposta del Comitato di Presidenza, che è caduta su Visconti, pur sottolineando che riconoscevamo il valore assoluto del candidato indicato dal Comitato. MD si astenuta, invece, per contestazioni sul metodo, in ordine alla composizione della rosa.
Al neo Vice-Segretario Generale gli auguri di buon lavoro e la promessa di una piena e leale collaborazione nell’interesse comune dell’Istituzione.
5) Ufficio Studi e Segreteria del CSM - abolizione o rafforzamento ?
E’ stata approvata una delibera con la quale è stato invitato il ministro della Giustizia ad adottare una iniziativa legislativa diretta all'abrogazione delle
disposizioni contenute negli artt. 7 e 7 bis legge n. 195/1958, come
modificate dalla legge n. 74/1990, relative alla composizione della
Segreteria e dell'Ufficio Studi, stabilendo che ai predetti uffici siano
assegnati magistrati e a provvedere, altresì, all'aumento dei rispettivi organici al fine di meglio rispondere alle esigenze del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di una delle riforme “Bassanini” che prevedevano che tali uffici fossero composti da funzionari amministrativi anziché da magistrati, la cui efficacia era stata fissata all’approvazione della riforma dell’ordinamento giudiziario. Tra l’altro, la proposta di riforma che si appresta in questi giorni a presentare il ministro Mastella, sembra che preveda il ripristino della composizione magistratuale e l’aumento degli organici.
B) - Dalle commissioni:
III Commissione :
Con i ricollocamenti in ruolo, disposti con concorso virtuale, dei dottori Antonio Vincenzo MORICCA (dall’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia al posto di sostituto procuratore generale a Firenze) e Vincenzo TURCO (dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia al posto di giudice a Frosinone) il numero dei fuori ruolo (esclusi i magistrati eletti, quali i componenti del CSM ed i parlamentari, nonché quelli in aspettativa o altro) è di 230 magistrati, di cui almeno 75 destinati al Ministero della Giustizia e ulteriori 20 destinati all'Ispettorato Generale presso il predetto Ministero. Conseguentemente, il limite complessivo di 230 unità stabilito dalla legge e comprensivo degli incarichi di “diretta collaborazione” risulta ristabilito, mentre risulta superato di 10 unità il limite stabilito per l'organico del Ministero della Giustizia. Peraltro, al momento pendono all’OdG di Commissione sette pratiche per il collocamento fuori ruolo di magistrati che non possono essere evase per il superamento dei predetti limiti numerici. E' prevedibile che, dopo la pausa natalizia, le pratiche pendenti saranno molte di più. Questo è l’elenco delle richieste di collocamento fuori ruolo:
- dott.ssa Laura DI GIROLAMO (giudice a Roma) e dr. Ambrogio MOCCIA (giudice a Milano) destinati all’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia;
- dr. Mario MONTANARO (giudice a L’Aquila) destinato all’ufficio legislativo del Ministero dell’Economia;
- dott.ssa Alessandra IMPOSIMATO (giudice a Frosinone) destinata a Capo del settore legislativo del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive;
dr. Maurizio SANTOLOCI (giudice a Terni) destinato all’ufficio di consigliere del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- dr. Roberto CAVALLONE (sostituto procuratore a Roma) destinato all’ufficio di collaboratore dell’Alto Commissario per la lotta alla Contraffazione.
Nel frattempo (ma questo non incide ovviamente sulla variazione del contingente numerico) sono stati confermati fuori ruolo il dr. Stefano MOGINI (già magistrato di collegamento in Francia) destinato all’ufficio di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e la dott.ssa Melita CAVALLO (già al Ministero della Giustizia) destinata all’ufficio di Capo Dipartimento degli Uffici Minorili del Ministero stesso.
La Commissione ha poi recentemente proposto il ricollocamento in ruolo, nell’ambito di concorsi ordinari, dei dottori:
-Pierluigi BALESTRIERI (Ministero Giustizia) al posto di giudice a Tivoli;
- Giancarlo CIRIELLI (Commissione Parlamentare) al posto di sostituto a Velletri;
- Francesca COSENTINO (Commissione Parlamentare) al posto di giudice a Latina.
Mentre le prime due proposte sono state deliberate all’unanimità, la proposta Cosentino ha ricevuto soltanto 3 voti a favore (rel. Ferri, Carrelli Palombi e Saponara) e 3 astensioni (Fresa, Pilato e Tinelli), essendo collegata a questione di carattere generale, relativa alla attribuibilità o meno ai fuori ruolo dei punteggi relativi all'esercizio pregresso di funzioni giudiziarie in sede disagiata di natura consiliare (il problema non è stato sollevato con riferimento ai benefici di cui alla legge n. 133 del 1998). Tale questione era stata decisa in senso positivo pochi giorni addietro, con 3 voti favorevoli (Saponara, Carrelli Palombi e Ferri), 1 contrario (Fresa) e 2 astensioni (Pilato e Tinelli).
Qualche sintetica considerazione in attesa di conoscere la motivazione dei proponenti. La circolare sui trasferimenti (n. 15098 del 1993 e succ. mod.) e quella ricognitiva in tema di sedi disagiate (n. 11233 del 1999) prevedono che:
- l'effettivo esercizio delle funzioni in uno dei posti a copertura urgente, ove si è approdati a domanda o su disponibilità (indipendentemente dalla provenienza) comporta dopo un quadriennio l'attribuzione di punteggi aggiuntivi qualora si chiedano posti che non siano direttivi, semidirettivi o di cassazione;
- l'effettivo esercizio delle funzioni per almeno tre anni in una delle sedi o dei posti indicati come di necessaria copertura al momento dell'assegnazione della sede come uditori comporta un punteggio aggiuntivo, solo se il magistrato proviene da circondario non confinante.
La ratio di questa politica di incentivazione promossa dal C.S.M. è - sempre per disposto di circolare - riconducibile ad una logica "negoziale" di corrispettività tra la promessa del Consiglio di assicurare futuri vantaggi in termini di punteggi aggiuntivi e l'impegno da parte di chi sceglie la sede individuata come disagiata di trattenervisi un certo numero di anni.
L’intero sistema dei benefici derivanti dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali in sedi disagiate è, quindi, costruito sulla “permanenza” in tali sedi. E’ vero che non c’è una norma specifica che dichiari “non spendibile” il diritto ai punteggi aggiuntivi maturati una volta che il magistrato non si trovi più in sede disagiata, ma ciò non significa che, una volta ottenuto un trasferimento qualsiasi dalla sede disagiata (senza aver avuto bisogno di ottenere i benefici in questione), il magistrato stesso (che non si trovi più in sede disagiata) possa successivamente vedersi attribuiti i punteggi antecedentemente maturati. Ciò è indirettamente desumibile anche dalla norma che subordina l’attribuzione dei punteggi a chi abbia svolto almeno un triennio di funzioni giurisdizionali in sedi a copertura necessaria al trasferimento “a circondario non confinante”.
Del resto, questo CSM non ha mai dubitato della non attribuibilità di tali punteggi a chi sia stato già trasferito dalla sede disagiata e li ha espressamente negati, ad esempio, al dr. Puppo, giudice ad Alessandria, che (dopo avere in passato esercitato la giurisdizione in sede disagiata) li ha chiesti e se li è visti negare per il trasferimento a Genova.
La posizione dei fuori ruolo, a nostro modo di pensare, non è diversa da quella di chi sia stato già trasferito dalla sede disagiata. Anche il collocamento fuori ruolo, come il trasferimento ordinario, implica la cessazione del rapporto di servizio con l’ufficio di provenienza. Anzi, la posizione dei fuori ruolo sembra a noi una posizione che abbia già ampiamente ricompensato il beneficiario dal disagio patito nella sede originaria e non vediamo la ragione di adottare ora una diversa decisione che avrà ricadute negative sui tempi di rientro o avvicinamento a Roma dei molti colleghi romani che - meno fortunati rispetto a chi, in passato, sia stato chiamato fiduciariamente a funzioni fuori ruolo - aspettano da anni (anche più di quindici) di "poter tornare a casa".
V commissione:
Procede con il consueto ordine storico e metodologico l’iter delle proposte su direttivi e semidirettivi.
Il 18 dicembre si è definitivamente conclusa in commissione la pratica relativa alla copertura del posto di presidente di sezione del tribunale di Catanzaro. Dopo l’acquisizione di alcuni dati richiesti al Presidente di quel tribunale sul rendimento del dr. Neri e dopo l’audizione di questi, il relatore (Petralia) lo ha infine proposto per la copertura della vacanza in questione. L’unanimità è mancata per il solo voto contrario del cons. Berruti (Unicost) che si è detto non convinto delle giustificazioni relative ai ritardi nei depositi delle sentenze che emergevano prima facie dal fascicolo.
Per l’analogo posto semidirettivo di Lamezia Terme, la proposta principale (Petralia) è andata in favore del dr. Giuseppe Spadaro, giudice minorile del luogo, il cui profilo professionale è apparso eccellente sotto ogni aspetto. Anche in questo caso il cons. Berruti si è discostato dalla (per il resto) unanime scelta, motivando, da solo, una proposta alternativa per il dr. Giovanni Liguori che, in rapida successione di tempo, ha però revocato la domanda.
Si è dato inoltre inizio all’esame delle pratiche relative ai primi tre posti direttivi di presidente di sezione in cassazione, individuando con molta obiettività i criteri specifici per la non facile scelta.
Il primo parto della commissione si è avuto con la individuazione unanime del cons. Ferdinando Lupi (vacanza Fulgenzi). Seguirà a breve la selezione degli altri (uscenti Trojano e Savignano).
Si è altresì avviata la discussione sulla copertura del posto di Presidente del Tribunale di Vicenza.
Depositate, infine, le motivazioni della proposta Scuto per il posto di presidente di sezione Corte d’Appello Catania ed approvate quelle relative alla proposta Gueli per Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria.
IX Commissione:
Tra varie pratiche, merita rilievo quella relativa alla nomina della commissione giudicatrice del prossimo concorso in magistratura (rel. Petralia).
In proposito, seguendo la positiva esperienza della scorsa consiliatura, si è deciso di esaminare singolarmente le domande ammissibili e i relativi curricula alla luce dei criteri di selezione prescelti, così da pervenire ad una rosa consistente di candidati sui quali operare con il sistema del sorteggio combinato, ossia per gruppi territoriali (nord-centro-sud), per materia (civile-penale) nonché tenendo conto della necessaria presenza di commissari di genere diverso, non inferiore al 30%, così come indicato dal Comitato Pari Opportunità. Previste per la fine della prima decina di gennaio apposite riunioni di IX per definire la pratica che ha carattere di ovvia urgenza.
Inoltre, attingendo ad una rosa finale di tre docenti, tra i quali i proff. Mazzarese e Macario, è stato designato quale componente del Comitato Scientifico il prof. Garofalo, romanista ed internazionalista, in sostituzione del prof. Sica uscente.
Ritorna in discussione la scelta dei quattro componenti del comitato scientifico (due per il civile e due per il penale) stante la “emersione” (dovuta ad errori di collocazione fascicolare da parte della struttura amministrativa) delle domande dei d.ri Mario Conte (penale e civile) e Roberto Conti (civile).