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Sommario
1) Segreteria e Ufficio Studi CSM
2) Un caso di trasferimento e assegnazione fuori ruolo
3) La nomina del Primo Presidente della Cassazione
4) La pubblicazione di 30 posti di Cassazione
5) La copertura di 21 posti di Cassazione.
6) La nomina di nove sostituti PG Cassazione
7) Le modifiche alla circolare sugli incarichi extragiudiziari.
8) Risoluzione sulle tabelle
9) I Corsi di formazione 2008


Mario FRESA, Dino PETRALIA, Ciro RIVIEZZO
1) Segreteria e Ufficio Studi CSM.
Sono stati nominati all’Ufficio Studi del CSM la collega Roberta Zizanovich, giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, ed alla Segreteria i colleghi Giuseppe Marra, giudice a Torino, Maria Rosa Guglielmi, sostituto a Terni, e Matilde Brancaccio, sostituto a S.M. Capua Vetere.
Abbiamo convintamente votato a favore di entrambe le delibere. Si è trattato di una pratica particolarmente delicata, dato che è noto che in passato è stata forte la sensazione tra i colleghi che nella designazione dei magistrati addetti alle strutture di supporto sono prevalse logiche diverse da quelle concorsuali. Ricordiamo che già in occasione della nomina dei componenti del Comitato Scientifico avevamo chiesto la modifica delle prassi esistenti, votando poi a favore di alcuni candidati e contro altri.
Nel caso di specie, vi è stata un’ampia consultazione preventiva da parte del Comitato di Presidenza, deputato per regolamento a formulare la proposta. In particolare, abbiamo chiesto a tutti i gruppi di presentare rose di nomi in numero superiore a quello dei posti disponibili. Noi abbiamo selezionato una lista di nomi per entrambe le funzioni sulla base di criteri della circolare (competenza sull’ordinamento giudiziario, merito, capacità scientifiche, ecc.), sostanzialmente pari tra loro. I nomi erano di colleghi aderenti a tutte le correnti e non aderenti ad alcuna corrente, indifferentemente. Come non erano presenti nomi di ottimi colleghi aderenti al Movimento che avevano proposto domanda, per ragioni varie. Tra gli altri, abbiamo selezionato, oltre a quelli poi nominati, per la Segreteria i collegi Carlo Sciavicco, Vittorio Pilla, Valeria Piccone, Costantino De Robbio, Gabriele Fiorentino, Giulio Adilardi, e per l’Ufficio Studi quelli di Angelo Mambriani, Loredana Nazzicone, Umberto Giacomelli, Stefano Aprile, Paolo Porreca, Enzo Pezzella, Claudia Pedrelli, Ferdinando Lignola.
Il Comitato di Presidenza ha poi scelto alcuni nomi che hanno trovato il nostro consenso, essendo tra quelli da noi selezionati. Vi è da sottolineare che le iniziali indicazioni di alcuni gruppi non sono state accolte, proprio perché non hanno trovato il generale o almeno prevalente consenso.
Ci piace che sia stato raggiunto un buon risultato, rispettando la logica concorsuale e l’esigenza che i componenti delle strutture di supporto riscuotano la fiducia dell’intero Consiglio, evitando nel contempo quella logica di cooptazione che pure in passato aveva caratterizzato alcune analoghe pratiche. Tutte le scelte, soprattutto tra colleghi tutti di ottimo livello, sono per loro natura opinabili, ma ci sembra che aver ottenuto su tutti i nomi il consenso di tutti i componenti (MI si è astenuta solo in Plenum per una vicenda procedurale che commentiamo a parte, ma senza sollevare questioni sulla idoneità dei singoli prescelti) inizi a spezzare certe logiche distorte. Ci impegniamo sin da ora a rispettare la medesima logica quando dovrà essere sostituito, a breve, il collega della Segreteria Mino Castaldo. Al riguardo abbiamo respinto l’ipotesi di una pubblicazione del posto in piena estate, con pochi giorni concessi per la presentazione per la domanda, al fine di concludere la pratica con la nomina del nuovo segretario entro la fine di luglio (data oltre la quale, secondo alcuni, scatterebbero delle disposizioni normative che potrebbero impedire di nominare altri segretari o componenti dell’ufficio studi). Non condividiamo tale interpretazione del sistema normativo, e comunque abbiamo ritenuto che fosse necessario dare ai colleghi tutti un termine congruo per presentare le domande, al fine di assicurare assoluta trasparenza al concorso ed evitare anche il solo sospetto di manovre correntizie volte a nominare qualche collega cooptato dal gruppo.

2) Un caso di trasferimento e assegnazione fuori ruolo.
La collega Matilde Brancaccio è stata trasferita in base alla legge n. 100 (moglie di militare) alla Procura della Repubblica di Roma. Si tratta di un diritto assoluto, su cui non vi è alcuna discrezionalità del Consiglio. Subito dopo, la collega è stata designata alla Segreteria del CSM.
I colleghi di MI, ed in particolare Patrono, hanno usato toni molto forti, ritenendo scandalosa questa doppia assegnazione. In realtà, la collega aveva avanzato domanda di trasferimento a Roma sin dal luglio 2006. La pratica è rimasta ferma un anno per motivi burocratici, avendo solo di recente il Consiglio risolto una questione interpretativa della legge n. 100. Ma la collega aveva certamente diritto al trasferimento, anche per maturare il diritto a rientrare a Roma al termine del periodo fuori ruolo. Non vi era, in diritto, altra possibile soluzione. Del resto, la prassi consiliare è stata sempre nel senso di consentire l’assegnazione della sede, ad esempio per trasferimento, e insieme o subito dopo il collocamento fuori ruolo. Non si vede perché nel caso di specie si doveva fare una discriminazione ai danni della collega Brancaccio, Pertanto, pur rispettando l’opinione dei colleghi di MI e comprendendo le ragioni che li hanno mossi, non abbiamo condiviso i toni e il merito della loro posizione.

3) La nomina del Primo Presidente della Cassazione.
E stato nominato Primo Presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone. E’ noto che il Consiglio, a dicembre, aveva respinto la sua nomina (anche col nostro voto), e Carbone aveva ricorso alla giustizia amministrativa, che gli ha dato ragione con sentenza definitiva. Abbiamo responsabilmente preso atto della pronuncia amministrativa, pur non condividendola nel merito. Inoltre, il Presidente Carbone l’11 luglio 2007 ha inviato una lettera al Capo dello Stato, quale presidente del CSM, rimettendosi alle decisioni da prendere e manifestando così professione d’umiltà e di alto rispetto per l’organo di autogoverno. Abbiamo voluto valorizzare queste circostanze, in un’ottica collaborativa e di una leale apertura di credito, votando a favore della delibera. La delibera è passata con tutti voti favorevoli e la sola astensione dei colleghi di Magistratura Democratica. Abbiamo messo in lista l’intervento di Dino, che ha parlato anche a nome di Mario e Ciro.

4) La pubblicazione di 30 posti di Cassazione.
Sono stati pubblicati 30 posti della Corte di cassazione, 2 posti della PNA, i posto di sost. Proc. Gen a Perugia (per la morte improvvisa di un collega). In Plenum è stato approvato un emendamento dei consiglieri Napolitano e Bergamo per la pubblicazione di tre posti della Corte d’Appello di Venezia, giustificata con l’alta scopertura. Abbiamo convintamene votato contro, ritenendo assurda la pubblicazione solo dei posti di una Corte, mentre molte altre sono comunque in sofferenza (ad esempio, ci sono sette posti liberi a Napoli, otto a Roma, alcune sezioni lavoro, ecc. ecc.) . Abbiamo detto che questa era una valutazione partigiana, dettata da esigenze localistiche e non rispondenti ad interessi generali, sulla base di criteri trasparenti e meditati. Ovviamente, l’approvazione dell’emendamento ha scatenato un assalto alla diligenza, e sono stati presentati emendamenti per altre corti d’appello (Milano, Torino, ecc.), tutte animate da buone ragioni. Dopo una sospensione delle votazioni, tutti gli altri emendamenti sono stati responsabilmente ritirati, e la delibera è passata a stretta maggioranza (11 a 10, con 3 astenuti). Fresa ha votato a favore, nella logica della riduzione del danno, ritenendo prevalente l’esigenza di pubblicare i posti di Cassazione, che sconta molte vacanze ed è in grave difficoltà. Petralia e Riviezzo hanno votato contro, ritenendo che occorresse meditare meglio l’intera pubblicazione, valutando le esigenze di tutti gli uffici o limitandosi – come nella logica iniziale - alla sola pubblicazione dei posti di Cassazione, e sostenendo che una eventuale dilazione della pubblicazione a subito dopo l’estate, non avrebbe comportato alcun rallentamento delle procedure. Resta comunque l’amarezza che ancora una volta sull’interesse generale siano prevalse logiche francamente inaccettabili

5) La copertura di 21 posti di Consigliere della Corte di Cassazione.
Con delibera del 24 luglio u.s. il plenum ha approvato, con la sola astensione del Cons. Anedda, la proposta della Terza Commissione (Rel. Fresa e Pilato) di copertura di 21 dei 22 posti di consigliere della Corte di Cassazione pubblicati con telefax del 25 luglio 2006.
Dopo un lavoro scrupoloso dei relatori, che ha comportato la valutazione comparativa di ben 277 aspiranti, ed una discussione ampia e proficua in Commissione, con il varo di una proposta unitaria che ha riconosciuto la elevata qualità degli aspiranti più accreditati, il plenum ha deliberato il conferimento delle funzioni di legittimità per i seguenti magistrati:
con punti 14: il dott. Luigi LANZA, consigliere della Corte di Appello di Venezia (6 per attitudini +3 per merito +5 per anzianità);
con punti 13,5: il dott. Stefano PALLA, consigliere della Corte di Appello di Roma (6+3+4,5);
con punti 12,5: il dott. Gianfranco BANDINI, consigliere della Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro (4,5+3+5), il dott. Pietro CURZIO, consigliere della Corte di Appello di Bari, sezione lavoro (5,5+3+4);
con punti 12: i dottori Umberto ZAMPETTI, consigliere della Corte di Appello di Venezia (4+3+5), Matilde CAMMINO, consigliere della Corte di Appello di Roma (4,5+3+4,5), Lina MATERA, consigliere della Corte di Appello di Napoli (4,5+3+4,5);
con punti 11,5: i dottori Arturo CARROZZA, consigliere della Corte di Appello di Messina (3,5+3+5), Sergio BERNARDI (3,5+3+5), Laurenza NUZZO (3,5+3+5), Oscar KOVERECH (3,5+3+5), tutti consiglieri della Corte di Appello di Roma, Domenico GALLO, giudice del Tribunale di Roma (4+3+4,5), Francesco Maria BONITO, fuori ruolo presso la segreteria del sottosegretario del Ministro dell’Interno (4+3+4,5), Adriano IASILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (5+3+3,5), Antonio GRECO, magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione (5,5+3+3), Giuseppe MELIADO’, consigliere della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro (6+3+2,5), Pasquale D’ASCOLA, magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione (6+3+2,5);
con punti 11: i dottori Giovanni CARLEO, consigliere della Corte di Appello di Napoli (3,5+2,5+5), Silvio AMORESANO, consigliere della Corte di Appello di Salerno (3+3+5), Claudio D’ISA, consigliere della Corte di Appello di Napoli, (3+3+5), Marcello ROMBOLA’ (3+3+5), consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Per il Michele PERRIERA, consigliere della Corte di Appello di Palermo, pure proposto all’unanimità dalla Commissione (3,5+3+4,5), non sono trascorsi i termini previsti dalla Circolare per l’eventuale revoca della domanda.
Si deve rilevare che erano stati in precedenza proposti dalla Commissione, ma hanno revocato la domanda, i dottori Giuseppe PIGNATONE (procuratore aggiunto a Palermo), Dolores NERI (consigliere della Corte di Appello di Bologna), Mario PERFETTI (consigliere della Corte di Appello di Ancona) e Luciano Egidio Maria GERARDIS (presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria).
Durante la discussione plenaria, i consiglieri di MI hanno presentato un emendamento per elevare il punteggio del dott. Salvatore FUNDONI, consigliere della Corte d'Appello di Cagliari da 9,5 a 10,5, lamentando la diminuzione al medesimo di una precedente valutazione operata nella scorsa consiliatura. Il plenum ha respinto a larghissima maggioranza l’emendamento, ritenendo a ben ragione che ogni concorso comporta una diversa valutazione comparativa tra i diversi aspiranti e in ogni caso non condividendo il punteggio assegnato nel precedente concorso. La bocciatura di questo emendamento è la sola ragione che ha spinto il Cons. sardo di AN Anedda all’astensione, mentre gli stessi consiglieri di MI hanno votato a favore della proposta della Commissione.
In sintesi, vanno valutati con grande soddisfazione sia il fatto che, in questo caso, nessun componente si sia mosso secondo logiche di appartenenza (correntizia, geografica, ecc.), sia il risultato della delibera finale, che premia la grande capacità professionale e le specifiche attitudini allo studio ed alla ricerca dei 21 prescelti.


6) La nomina di nove sostituti PG Cassazione.
Nel plenum del 18 luglio u.s. è stata deliberata la copertura di nove posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
La procedura, lunga e complessa, trattandosi di valutare 125 aspiranti, ha visto inizialmente i componenti della Terza Commissione (Rel. Fresa e Carrelli Palombi) concordi nell’individuare i criteri generali cui riferirsi per una corretta interpretazione delle norme della circolare sui tramutamenti (n. 15098 del 1993 e successive modificazioni).
In particolare, si era convenuto - come precedentemente avvenuto per la copertura dei posti del Massimario - di dover dare specifica attenzione, quale criterio selettivo principe, alle spiccate inclinazioni allo studio ed alla ricerca desunte anzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino un impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse (in special modo, se pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale), nonché da pubblicazioni scientifiche apprezzabili. E solo in via residuale ad attività di relatore a convegni organizzati dal CSM o ad altre attività didattiche, se abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.
Corollario di questa impostazione tecnico giuridica avrebbe dovuto essere un fermo no alle carriere parallele ed alle logiche di appartenenza.
I lavori della Commissione, che hanno comportato - per voto unanime dei commissari - anche 24 audizioni alla presenza del PG della Cassazione, non sono sfociati in una proposta unitaria per la contraddizione nella quale a nostro parere è incorsa una parte della Commissione (Carrelli Palombi, Ferri, Saponara) che ha proposto il massimo punteggio attitudinale di 6 solo e indistintamente agli ex componenti del CSM.
Sicché si è giunti in plenum a due proposte contrapposte, Rel. Fresa (sostenuto da Pilato e Tinelli) e Ferri (sostenuto da Carrelli Palombi e Saponara).
Le due relazioni presentavano in comune la stessa motivazione sui criteri generali di selezione e 6 nominativi proposti su 9, in quanto convergenti sui nomi dei dottori:
Carlo DI CASOLA (ex componente del CSM e da anni con funzioni di legittimità in quanto consigliere della Corte di Cassazione);
Eugenio SELVAGGI (sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma;
Alfredo MONTAGNA (magistrato del massimario della Corte di Cassazione);
Costantino FUCCI (presidente di sezione del Tribunale di Roma);
Luigi RIELLO e Giovanni SALVI (ex componenti appena reduci dal quadriennio di consiliatura).
Teniamo a precisare che, nella originaria proposta Fresa, non erano contemplati questi ultimi due, proposti soltanto a seguito di diverse revoche tra cui quelle di Mario BIDDAU, Giancarlo CAPALDO, Guido LO FORTE, Mario D’ONOFRIO e Nello ROSSI.
Le due proposte, dunque, divergevano in quanto in quella di Fresa gli ex componenti del CSM erano stati valutati singolarmente (e diversamente tra loro) per quel che in concreto emergeva dal loro fascicolo personale e non in maniera aprioristica e nel massimo punteggio attitudinale, quasi come se fossero unti dal Signore, come viceversa veniva fatto nella proposta Ferri.
Sicché, mentre nella proposta Fresa, alla fine, risultavano compresi 3 ex componenti del CSM su 9 (Di Casola già in Cassazione, Riello e Salvi per scorrimento a seguito di numerose revoche), nella proposta Ferri risultavano compresi ben 5 ex componenti su 9 (oltre ai nominati, anche Stabile e Lo Voi, subentrato a seguito della revoca di Menditto).
E’ evidente che una copertura dei posti a concorso, riservata per quasi due terzi ad ex componenti del CSM è indice di un favor per le carriere parallele ed è sintomo altresì di logiche di appartenenza, alle quali il Movimento per la Giustizia è rimasto del tutto estraneo, sia per il comportamento degli attuali consiglieri che per quello dei componenti uscenti Aghina, Fici e Arbasino, tutti rientrati negli uffici di provenienza ed astenutisi dal formulare domanda di trasferimento.
Le due proposte divergevano, conseguentemente, su tre nominativi:
Nella relazione Fresa venivano infatti proposti i dottori:
Gianfranco SERVELLO, assistente di studio presso la Corte Costituzionale e già con esperienza di giudice di legittimità in quanto per tre anni e mezzo aveva svolto le funzioni di magistrato di appello addetto alla Corte di Cassazione, svolgendo 40 udienze e redigendo 168 provvedimenti, alcuni dei quali pubblicati sulle più prestigiose riviste giuridiche di rilievo nazionale;
Giustino D’ONOFRIO e Claudio DE ANGELIS, entrambi sostituti procuratori generali presso la Corte di Appello di Roma, i cui profili professionali risultavano lusinghieri in forza dei pareri dei Consigli giudiziari e delle esperienze maturate, sia per il profilo giurisdizionale che per quello scientifico.
Nella relazione Ferri, invece, venivano proposti i dottori:
Carmine STABILE e Francesco LO VOI, come detto componenti uscenti del Consiglio superiore della magistratura;
Francesco Marco BUA, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania, nato nel 1939 e con un profilo professionale secondo noi recessivo rispetto a molti altri candidati.
Ora, mentre il dott. Lo Voi presenta un profilo attitudinale egregio, valutato nella proposta Fresa al pari dei dottori Riello e Salvi e recessivo rispetto a questi solo per motivi di anzianità, il profilo del dott. Stabile, molto noto per la sua infaticabile attività associativa, secondo noi non dimostra specifiche inclinazioni allo studio ed alla ricerca scientifica. In particolare, non ci siamo accontentati delle generiche indicazioni elogiative contenute nel fascicolo, ma abbiamo esaminato le sentenze da lui redatte quale giudice della sezione disciplinare del CSM. Al riguardo, nella proposta Fresa, si riferisce che “quale componente della Sezione Disciplinare il dott. Stabile è stato relatore ed estensore di numerose sentenze ed ordinanze caratterizzate da estrema sintesi, eccessivo uso della tecnica redazionale del “copia-incolla” con particolare riferimento alle memorie ed alle dichiarazioni degli incolpati, alle dichiarazioni dei testi, a passi di precedenti motivazioni di sentenze disciplinari, nonché, per altro verso, da uno scarso approfondimento delle questioni di diritto. Ciò riverbera negativamente sul punteggio attitudinale.”
Ciononostante, il dott. Stabile è stato valutato, nella proposta Ferri, con il massimo punteggio attitudinale pari al doppio del punteggio attribuito nella stessa proposta a tanti valenti magistrati, tra cui il dott. D’Onofrio.
Abbiamo rimarcato in sede plenaria che, sebbene tutti i componenti togati abbiano professato in campagna elettorale un deciso no alle logiche di appartenenza, la proposta Ferri appare come il trionfo di una sorta di favore ingiustificato per coloro che hanno ricoperto incarichi comunque legati alla “carriera associativa”, fermamente rifiutato nella proposta Fresa ove, anzi, vengono proposti soltanto candidati capaci professionalmente (alcuni dei quali, peraltro, notoriamente aderenti ad Unicost). In sostanza, la pur importante esperienza fatta in sede consiliare non può costituire una sorta di passepartout che apre tutte le porte a prescindere dalla valutazione dei meriti.
Purtroppo, la discussione plenaria è stata turbata dalla notizia di una commendevole polemica del gruppo di Unicost nei confronti del PG della Cassazione, Mario Delli Priscoli; notizia fornita dallo stesso PG che ha dato lettura di un commento circolato nelle mailing list a firma dei consiglieri di Unicost. In questa e-mail si legge tra l’altro: “… il regolare svolgimento dei lavori della Commissione è stato influenzato in modo negativo ed improprio dall’intervento del Procuratore
Generale; quest’ultimo, infatti, dopo avere imposto alla Commissione una
attività istruttoria inutile e fuorviante, concretatasi in numerose
audizioni, che hanno comportato una perdita di tempo ed un dispendio di
energie (oltre che uno spreco inutile di risorse finanziarie), ha presentato
in Commissione una propria lista di candidati graditi, opponendo un veto
alla nomina di altri. Non può a questo riguardo non evidenziarsi che ci
saremmo aspettati un atteggiamento di maggiore neutralità da parte del
Procuratore Generale, componente di diritto del Consiglio; e ciò a maggior
ragione nell’ipotesi in cui si discute proprio della copertura dell’ufficio
che il Procuratore stesso dirige…”. Ogni ulteriore commento ci sembra superfluo.
Alla fine, abbiamo purtroppo dovuto ancora constatare che le logiche correntizie, lungi dall’essere debellate, permangono tuttora nell’organo di governo autonomo della magistratura.
Con 13 voti contro 12 è stata infatti approvata la proposta Ferri. Con i consiglieri di Unicost, MI e della CdL ha votato anche il vice presidente Mancino, preoccupato di non arrecare ingiustizie ad un ex consigliere del CSM quale il dott. Stabile.


7) La nuova Circolare sugli incarichi extragiudiziari.
Il CSM è intervenuto in materia di incarichi extragiudiziari a modifica della circolare del 1987 (già rivista, da ultimo, nell’ottobre 2005), ribadendone i principi fondamentali, improntati alla attenta valutazione di detti incarichi in considerazione dei valori costituzionali che assistono da un lato l'espletamento dei diritti di personalità dei magistrati e dall'altro l'indipendente esercizio della funzione giudiziaria, nonché alla necessità che gli incarichi stessi non interferiscano con lo svolgimento del lavoro d’ufficio.
Si è inteso rendere maggiore trasparenza e chiarezza alla disciplina consiliare nonché individuare soluzioni idonee a risolvere alcuni profili problematici - quali la durata del procedimento deliberativo e l'autorizzazione per gli incarichi conferiti da soggetti privati - oggetto di rilevante contenzioso amministrativo.
Queste, secondo noi, le principali modifiche della circolare:
Capo 1: Con riguardo alle attività c.d. libere - che non richiedono alcuna autorizzazione, né una comunicazione da parte dell'interessato - si è stabilito che "non devono essere autorizzate la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica" ancorché diano luogo a compensi, mentre con riguardo ad altre attività - che, invece, presuppongono una partecipazione in veste attiva di relatore - si è ritenuto che solo qualora non sia prevista alcuna retribuzione lo svolgimento dell'attività (e, in specie, "la partecipazione come relatore a seminari, convegni, incontri di studio o attività similari se non retribuita") possa ritenersi sottratto alla necessità del regime autorizzatorio. Sul punto è stato precisato che il semplice rimborso delle spese documentate non è equiparabile ad una retribuzione e, quindi, l'esistenza di questa voce non comporta la necessità di richiedere ed ottenere una preventiva autorizzazione.
Capo 3: si è introdotta una nuova scansione procedurale per l'esame e la definizione delle domande di autorizzazione: l'istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta e necessaria, deve essere trasmessa al Consiglio tempestivamente, ossia almeno 40 giorni prima della data di inizio dell'incarico; ove sia richiesto il parere del Consiglio Giudiziario è sufficiente (e necessario) che sia allegata la richiesta per la formulazione del prescritto parere; se resta a carico dell'istante munirsi di tutta la documentazione per trasmetterla, è poi onere del dirigente dell'ufficio giudiziario provvedere all'inoltro materiale degli atti, che deve avvenire senza ritardo; il Consiglio deve decidere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; se questo termine non viene rispettato, l'interessato - una volta decorsi inutilmente i 30 giorni - potrà iniziare a svolgere l'incarico, che, tuttavia, dovrà immediatamente cessare (se ancora in atto) se, successivamente, dovesse intervenire una deliberazione negativa; il termine, peraltro, decorre solo nell'ipotesi in cui l'istante abbia trasmesso tutta la documentazione prescritta; in caso contrario, infatti, la Commissione dichiarerà l'improcedibilità della richiesta di autorizzazione ed il termine riprenderà a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.
Le novità introdotte, frutto anche del contributo offerto in Commissione da Fresa e Petralia, vengono incontro alla necessità di assicurare, per un verso, una tempestiva decisione da parte del Consiglio (le cui determinazioni richiedono che tutta la documentazione sia messa a disposizione) e, per altro verso, nelle ipotesi in cui la deliberazione consiliare non intervenga tempestivamente, di consentire al magistrato di iniziare ugualmente l'incarico purché siano decorsi almeno trenta giorni dal pervenimento al Consiglio, salvo l'obbligo di cessare dall'attività qualora la decisione del Consiglio sia negativa.
Capo 4: La più rilevante modifica, frutto di emendamenti presentati in Commissione da Fresa e Petralia, è costituita dalla necessità che il parere del dirigente dell'ufficio si pronunci in termini esaustivi sulla compatibilità dell'incarico con l'esigenza dell'ufficio.
Capo 14: la Commissione ha proceduto ad un riesame dell'intera disciplina degli incarichi di insegnamento, di cui è stata predisposto un testo, innovativo, mirato a fornire una regolamentazione esaustiva per ogni tipologia di docenza nel senso di una complessiva limitazione del monte orario annuo disponibile per ciascun magistrato.
La nuova previsione individua e distingue, in primo luogo, le diverse tipologie di insegnamento, così enucleate:
a) gli incarichi di insegnamento conferiti dalle Università statali e parificate per lo svolgimento di regolari corsi rientranti nel programma accademico ed assimilati;
b) gli incarichi di insegnamento conferiti da Scuole forensi e Scuole notarili organizzate, in qualsiasi forma giuridica, dai rispettivi Consigli degli ordini;
c) gli incarichi di insegnamento conferiti dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali organizzate dalle Università ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 17.11.97 n. 398, nonché per i master universitari e per i corsi di specializzazione professionali organizzati dall'Università;
d) gli incarichi di insegnamento conferiti dalle Scuole di formazione delle Forze di polizia;
e) gli incarichi di insegnamento conferiti da persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese le Forze di polizia;
f) gli incarichi di insegnamento conferiti da altre amministrazioni pubbliche;
g) gli incarichi di docenza conferiti da privati.
Le prime 5 tipologie di incarico sono accomunate quanto a documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e quanto a limite orario, indicato, per tutte, in 40 ore su base annua.
La riduzione del monte orario annuo per gli incarichi conferiti dalle Scuole di Specializzazione delle professioni legali e dalle Scuole di formazione delle Forze di polizia trova spiegazione nello stesso dato statistico che evidenzia che, solo eccezionalmente, è stato richiesto lo svolgimento di incarichi di durata superiore.
Questa limitazione, del resto, trova adeguata compensazione nella previsione che l'eventuale cumulo di una pluralità di incarichi di diverso tipo è possibile nella misura massima complessiva di 50 ore su base annua.
Una novità significativa è costituita dalla previsione dell'autorizzabilità degli incarichi di docenza conferiti da soggetti privati. L'indicazione normativa, del resto, mira a fornire adeguata risposta agli orientamenti del giudice amministrativo che, in più occasioni, ha censurato il precedente negativo orientamento consiliare.
Tale possibilità, peraltro, non è illimitata e ciò con specifico riguardo al monte ore su base annua, nel limite delle 8 ore complessive.
Il monte ore annuo è stato dimezzato per gli uditori e, grazie ad un emendamento presentato con successo in plenum da Fresa e Petralia, anche per i magistrati componenti di Commissioni Tributarie, per l'ovvia esigenza di scongiurare un'overdose di impegni extragiudizari potenzialmente nocivi per il servizio d’ufficio.
Capo 15: si è fornita - in conformità agli orientamenti del giudice amministrativo - una nuova regolamentazione per gli incarichi che siano conferiti da soggetti privati.
L'autorizzabilità di questa tipologia di incarichi mantiene, invero, il carattere dell'eccezionalità, dovendosi accompagnare ad un duplice requisito: da un lato deve essere escluso che si verifichino situazioni "anche solo potenzialmente pregiudizievoli per l'immagine di imparzialità del magistrato"; dall'altra, deve sussistere la condizione della sussistenza di un "effettivo ed obbiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico.
Ne consegue, più in particolare, che non potrà considerarsi sufficiente l'interesse del singolo a svolgere una attività - ad esempio - formativa o di studio o di ricerca, ma, in concreto, tale attività dovrà essere idonea a sviluppare un effetto positivo per la giurisdizione, ovvero rispetto ad altro primario interesse pubblico.
È stato, infine, ribadito e precisato il divieto a partecipare, a qualsiasi titolo (quale organizzatore o partecipe nella gestione nella gestione economica, organizzativa e scientifica, nonché quale docente) all'attività delle scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alle magistrature e alle altre professioni legali.
Capo 16: con riguardo agli incarichi di giustizia sportiva la Commissione - in ossequio alle indicazioni formulate dal Plenum nella seduta del 15 giugno 2006 - ha preso in esame le problematiche afferenti alle discipline c.d. dilettantistiche.
Si è escluso che lo svolgimento di un incarico di giustizia sportiva potesse, in qualunque caso, ricondursi alla nozione di attività ricreativa, la quale, del resto, proprio per definizione, si pone fuori dalla necessità di una verifica da parte del Consiglio sulla compatibilità con lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali.
Ne consegue, pertanto, che tutti gli incarichi di giustizia sportiva - conferiti dal Coni, dalle società e dalle associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal Coni - non sono suscettibili di autorizzazione.
Capo 22 bis: Si è ritenuto, infine, di introdurre una nuova disposizione mirata ad impedire una utilizzazione "indiretta" degli incarichi extragiudiziari svolti dai magistrati, al fine di evitare che queste attività acquisiscano, in maniera ultronea, una rilevanza sotto il profilo della valutazione attitudinale e del giudizio di professionalità. L'incarico extragiudiziario - soprattutto nella prospettiva della rotazione degli incarichi tra i magistrati - costituisce una attività indubbiamente positiva ed utile anche per il magistrato, nonché, con riguardo in ispecie alle attività di insegnamento, per l'arricchimento della stessa giurisdizione.
Non può tradursi, peraltro, in un titolo preferenziale o privilegiato per la valutazione della professionalità, la quale, invece, deve restare ancorata principalmente ai compiti svolti nell'ambito della giurisdizione


8) Risoluzione di VII° Commissione sulle linee programmatiche per la circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2008/2009.
La risoluzione in oggetto muove dall’idea di progettare una nuova circolare sulle tabelle che, da un canto, miri a snellire la procedura tabellare eccessivamente macchinosa e solitamente destinata a concludersi al limite del biennio di riferimento; dall’altro, ad enfatizzare nella giusta misura il ruolo e la funzione della Commissione Flussi e delle pendenze, arricchendola di specialisti del profilo statistico e potenziandone l’utilizzo ancora troppo scarso e occasionale.
La risoluzione mira anche a creare un supporto tecnico innovativo – la S.T.O. (Struttura tecnica per l’organizzazione) – coordinata e diretta dalla VII° Commissione e destinata a realizzare l’obiettivo della omogeneizzazione sul territorio nazionale del dato relativo ai flussi e alle pendenze; orizzonte di non poco rilievo, specie se si considera che le obiettive difficoltà correlate al debutto dell’organo intermedio, riconducibile alla circolare 2006-2007 attualmente in vigore, hanno dato luogo a numerose sono state le incongruenze ed imprecisioni concretamente registrate dal Consiglio in sede di verifiche tabellari.
In risoluzione è stata approvata da una sostanziale unanimità del plenum, astenutisi soltanto i consiglieri di M.I. sostenitori di una versione alternativa, conseguentemente respinta.

10) Corsi di formazione 2008.
Finalmente varato il programma dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati 2008.
Va premesso che il programma è frutto di un’attenta visitazione della domanda formativa, condotta attraverso interazioni e sinergie con il Comitato Scientifico, scremando la più ampia prospettazione che, anche per fattori di tipo economico, si è dovuta realizzare.
Come può notarsi, sono stati ripetuti alcuni incontri di tipo classico, privilegiando tuttavia l’obiettivo dell’efficienza, nel nome del quale appaiono orientate non poche tematiche.
Presenti, in funzione del sensibile successo del recente passato e del presente, ben sette corsi e-learning, destinati prevalentemente ad argomenti mirati e a specialisti del settore.
Mentre figura ancora una volta l’ormai classica distinzione tra corsi di civile, di penale ed interdisciplinari, va detto che il Consiglio, e prima ancora la IX° Commissione, ha canalizzato un attento sforzo per la più opportuna selezione della platea dell’uditorio.
Due notazioni finali.
La prima concerne l’assenza, per l’anno 2008, dell’incontro su magistratura, cinema, e letteratura, che tanto riscontro - come si suol dire- di pubblico e di critica ha avuto quest’anno. Diverse sono state le posizioni in Commissione e, purtroppo, ha prevalso l’opinione criticamente contraria.
La seconda, ben più rilevante, fa perno sul prossimo intervento operativo riguardante la Scuola di magistratura; organo che il traghettamento normativo tra riforma Castelli e riforma Mastella conduce a profili non ancora chiari e sulle cui effettive ricadute concrete si ha necessità di attendere il definitivo testo di legge.

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