1. Valutazione di professionalità e legittimazione a concorrere ad un posto direttivo.
2. Copertura posti direttivi degli uffici di sorveglianza.
3. Procura della Repubblica di Casale Monferrato
4. Intervento sul caso Mastella.
5. L’informazione del CSM.
6. La “reggenza” degli uffici i cui dirigenti decadono.
7. Caso Devoto appello al Consiglio di Stato della sentenza del Tar Lazio (terzo episodio).
2. Copertura posti direttivi degli uffici di sorveglianza.
3. Procura della Repubblica di Casale Monferrato
4. Intervento sul caso Mastella.
5. L’informazione del CSM.
6. La “reggenza” degli uffici i cui dirigenti decadono.
7. Caso Devoto appello al Consiglio di Stato della sentenza del Tar Lazio (terzo episodio).
1. Valutazione di professionalità e legittimazione a concorrere per posto direttivo.
In occasione dell’approvazione di una valutazione di professionalità (quarta valutazione – 16 anni), si è posto il problema di quei colleghi che al momento della pubblicazione (o meglio della vacanza) del posto direttivo abbiano maturato il diritto ad ottenere la valutazione di professionalità che legittima al ricorso, ma tale valutazione non sia ancora stata deliberata dal Consiglio.
E’ una questione in cui si confrontano, da un lato, l’esigenza di non rallentare le procedura di copertura dei posti direttivi e dall’altro quella di non far ricadere sul collega le conseguenze dei ritardi (spesso fisiologici) dell’amministrazione o comunque di non incorre in disparità di trattamento determinate, ad esempio, dalla diversa velocità con cui potrebbero essere trattate le pratiche.
Esistono prassi in terza commissione in cui si fa riferimento alla scadenza del termine per la presentazione della domanda per stabilire il possesso dei requisiti di legittimazione ed anzianità e che, ai fini della legittimazione, la delibera di valutazione deve intervenire entro tale termine.
Il Consiglio, quindi, deve esaminare la questione approfonditamente e decidere in merito adottando criteri omogenei in riferimento a tutti i possibili casi.
Si tratta, anche in questo caso, di una questione che assume maggiore estensione e rilievo proprio per effetto della riforma, l’abbassamento della qualifica, ai fini della legittimazione a concorrere per posti direttivi, da un lato, e l’aumento del numero delle valutazioni periodiche, dall’altro, può effettivamente rendere più numerosi i casi di colleghi che, avendo maturato il periodo di qualificazione, sarebbero legittimati a concorrere se tempestivamente valutati e che quindi potrebbero essere lesi da una eventuale “non tempestiva” deliberazione consiliare, qualora si ritenesse che la deliberazione stessa condizioni la legittimazione a concorrere.
2. Copertura posti direttivi degli uffici di sorveglianza.
E’ stata deliberata in Quinta Commissione la copertura di dieci posti di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, secondo quanto programmato. Si tratta di un importante segnale, perché in tal modo è iniziata la copertura dei posti dei direttivi ultraottennali, che proseguirà nei prossimi mesi. Da notare che le nomine sono state proposte quasi tutte all’unanimità o a larghissima maggioranza (a dimostrazione del fatto che sono stati trovati criteri condivisi di valutazione), con ampio rinnovamento rispetto ai direttivi in atto, e con scelta di colleghi anche molto giovani, in virtù della particolare specializzazione nel settore della sorveglianza. I proposti sono:
- PTS Bari all’unanimità il dott. Francesco Paolo Occhiogrosso;
- PTS Bologna all’unanimità dott. Francesco Maisto.
- PTS Bolzano all’unanimità dott. Margit Fliri;
- PTS Campobasso all’unanimità dott. . Domenico Blasco;
- PTS Catanzaro dott. Alberto Liguori (Maccora, Siniscalchi, Berruti, Bergamo, Riviezzo) il dott. Domenico Blasco (Romano);
- PTS Firenze all’unanimità il dott. Carmineantonio Esposito;
- PTS Messina all’unanimità dott. Marcello Scordo;
- PTS Perugia all’unanimità il dott. Paolo Canevelli;
- PTS Potenza all’unanimità dott. Gabriele Donatiello;
- PTS Reggio Calabria dott. Ferdinando Licata (Maccora, Siniscalchi, Berruti, Bergamo,
Riviezzo) e dott. Domenico Blasco (Romano).
Da sottolineare che, per accordi tra la Quinta e la Quarta Commissione, è stato disposto di accelerare le valutazioni di professionalità di quei colleghi che hanno già maturato il diritto ad ottenerla prima della data di vacanza del posto, allorché essa sia requisito di legittimazione per concorrere ad un ufficio direttivo e si ponga in concreto il problema della valutazione di quel determinato collega ai fini dell’assegnazione del posto.
3. Procura della Repubblica di Casale Monferrato
E’ stata nominata Procuratore di casale Monferrato Valeria Fazio, sostituto a Genova.
Valeria Fazio è prevalsa con 16 voti (MD, Movimento per la Giustizia, Siniscalchi, Volpi, Tinelli; Vacca, Berruti , Carrelli, Viola, Mannino, Bergamo) contro 8 per Reposo (MI, Anedda, Saponara, Napolitano, Roja, Delli Priscoli). Astenuto Mancino, assente Carbone.
Abbiamo votato con convinzione per Valeria Fazio, in quanto abbiamo ritenuto il suo profilo professionale prevalente in ragione dell’ importante esperienza professionale presso la Procura di Genova, ove la collega ha trattato complessi procedimenti. Abbiamo ritenuto rilevanti i risultati positivi ottenuti dalla stessa nelle funzioni di coordinamento di interi settori. La collega è spiccata tra gli altri anche per la dedizione al lavoro (è stata tra l’altro applicata a Siracusa) e per le conoscenze ordinamentali (è stata componente del consiglio giudiziario)
La Fazio ha prevalso sul pur ottimo collega Reposo, che vantava a suo vantaggio l’esercizio di pregresse funzioni direttive presso la Procura di Vercelli, la dirigenza di fatto di alcuni uffici, tra cui per due anni anche quello di Casale Monferrato. Infatti, un’ interessante questione (che, per la verità, riguardava solo marginalmente il caso di specie, perché il dott. Reposo aveva svolto per non molto tempo incarichi direttivi di diritto o di fatto) che ha animato il dibattito è stata se l’esercizio di pregresse funzioni direttive, che non abbiano dato luogo a particolari notazioni, possa o meno essere considerato elemento sufficiente a determinare la prevalenza su colleghi che non vantino tale esperienza. Noi riteniamo che il pregresso incarico direttivo non esoneri dalla necessità imprescindibile che il Consiglio effettui comunque un’approfondita valutazione comparativa che tenga conto di tutti i fatti che non solo formalmente, ma in concreto dimostrino specifiche attitudini e qualità organizzative e dirigenziali. Altri ritengono, invece, che l’esercizio pregresso delle funzioni direttive in modo che risulti non negativo (e sappiamo quanto sia difficile far emergere i dati negativi, per cui rischiamo che siano todos caballeros), sia criterio di valutazione preferenziale, sia pure non assoluto.
Questa è una riflessione che riteniamo quanto mai opportuna anche in vista dell’applicazione della riforma sulla temporaneità degli incarichi direttivi dei dirigenti ultraottennali. Se infatti il mero dato del pregresso esercizio di un incarico direttivo venisse ritenuto elemento attitudinale sufficiente a determinare la prevalenza, indiscriminatamente su tutti coloro che non vantano esperienza direttiva, gli utraottenali sarebbero, di fatto magistrati con qualifica “superiore” rispetto a quelli che tale precedente esperienza non hanno fatto, e quindi non decaduti da incarico temporaneo ed a rotazione, bensì “perdenti posto” ed in quanto “perdenti il privilegio” con diritto al riacquisto del privilegio.
In un’ottica - non ci stancheremo mai di ripeterlo - di mutamento radicale della cultura della dirigenza in linea con i principi della buona organizzazione, riteniamo che un nuovo conferimento dell’incarico direttivo sia condizionato (insieme alla valutazione di tutti gli altri elementi e sempre in comparazione con gli altri aspiranti) esclusivamente dall’eccellente dirigenza pregressa e non dalla copertura del posto dirigenziale in sé.
4. Intervento sul caso Mastella.
Alcuni consiglieri (in sostanza, tutti i togati presenti ed i laici di sinistra, tranne Mancino, ovviamente) hanno presentato un documento, già inviato in lista, in cui stigmatizzano fortemente quanto accaduto giorni fa in occasione delle dimissioni del Ministro Mastella, richiamando le parole del Capo dello Stato sul rapporto tra i poteri e la differenza tra critica ed insulti delegittimanti. Hanno anche evidenziato che il Consiglio è fortemente impegnato a esercitare i propri doveri di vigilanza e di controllo sui magistrati e sul corretto esercizio della giurisdizione non meno che su quelli di tutela dell’indipendenza della magistratura e, dall’altro, in una positiva interlocuzione con il Ministro della Giustizia, a dare attuazione alla riforma dell’ordinamento giudiziario (riforma che involge settori nevralgici della vita professionale dei magistrati, quali la responsabilità disciplinare, le valutazioni periodiche di professionalità e la temporaneità delle funzioni direttive) al fine di garantire un miglior servizio nell’interesse dei cittadini. E’ stata chiesto che sia fissato un apposito Plenum, che auspicabilmente dovrebbe vedere la presenza del Capo dello Stato, in cui sia affrontato il tema dei rapporti tra politica e magistratura nell’ambito delle rispettive prerogative costituzionali e delle modalità per favorire il corretto esercizio della giurisdizione che in ogni sistema democratico è elemento fondamentale per la tutela dei cittadini. Nel contempo, la Quinta Commissione ha disposto l’anticipazione rispetto all’ordine programmato della copertura del posto di Procuratore di Santa Maria Capua Vetere e, appena sarà possibile, di Procuratore di Catanzaro. Inoltre, ha disposto acquisirsi la registrazione della conferenza stampa del Procuratore Maffei, ai fini delle valutazioni del Consiglio nelle sue varie articolazioni.
5. L’informazione del CSM.
E’ stata approvata dal Plenum una delibera con al quale si dà il via alla sperimentazione di una informazione tramite posta elettronica a tutti i magistrati di un notiziario ufficiale del CSM, che dovrebbe sostituire le informazioni frammentarie che vengono date oggi da singoli consiglieri e gruppi, che spesso fanno la corsa a chi fa prima, e duplicano le informazioni a danno della capacità delle caselle di posta elettronica dei colleghi. Ci sono notevoli problemi tecnici e burocratici, ma già il fatto che si dà inizio alla sperimentazione è un dato positivo. E’ una iniziativa che abbiamo sostenuto fortemente. Ovviamente, resta fermo che chiunque potrà e dovrà dar conto delle proprie posizioni ai colleghi, spiegandole con i notiziari come questo, ma è cosa diversa dalla pura informazione, che secondo noi deve provenire da una fonte ufficiale ed essere uguale per tutti.
6. La “reggenza” degli uffici i cui dirigenti decadono.
Proseguono senza sosta le riunione congiunte di varie Commissioni del CSM per l’attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario. Tra i tanti temi affrontati, c’è anche quello della “reggenza” degli uffici i cui dirigenti decadono il 27 gennaio p.v. . Su questo punto si continua a ventilare la possibilità che il legislatore intervenga all’ultimo momento con un provvedimento normativo apposito
Noi, allo stato, pur comprendendo le difficoltà in cui si troveranno gli uffici, riteniamo che il disposto normativo sia inequivoco e che in mancanza di apposita disciplina e/o di abrogazione della disciplina contenuta RD 12/41, debbano applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 104, 108 e 109 citato regio decreto e dunque, decaduti i capi degli uffici, la funzione di reggenti spetti al presidente di sezione o all’aggiunto più anziano o on mancanza, negli uffici mono-sezionali o senza aggiunti, al magistrato più anziano. Decaduti i presidenti di sezione le funzioni di reggenza della sezione spettano a nostro parere al magistrato più anziano.
Sembra, comunque, che sia in discussione un provvedimento legislativo – che sarebbe la soluzione più corretta - che disciplinerebbe la reggenza proprio nel senso dell’interpretazione che vuole forzarsi, ma le difficoltà in cui si trova il mondo politico impedisce qualsiasi previsione.
7. Caso Devoto appello al Consiglio di Stato della sentenza del Tar Lazio (terzo episodio).
Il caso Devoto prosegue.
Il Consiglio nonostante l’annullamento da parte del Tar Lazio della delibera consiliare di conferimento delle funzioni semidirettive all’ex consigliere di Unicost ha deliberato di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato.
Noi abbiamo votato contro, mentre hanno votato a favore Berruti, Roja, Viola, Carrelli Palombi, Mannino (assente perchè impegnata all’estero la collega Napolitano). Si sono astenuti MD, MI ed i consiglieri non togati.
Il Tar Lazio, con la sentenza 11262/07, ha annullato la delibera consiliare con la quale era stato conferito all’ex consigliere di Unicost Marco Devoto il posto di Presidente di sezione della Corte di appello di Genova. Ricordiamo che in occasione della delibera annullata ci eravamo opposti strenuamente al conferimento delle funzioni semidirettive al collega Marco Devoto ed avevamo evidenziato come che tale conferimento violava la legge che prescrive che i magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura rientrano in ruolo nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate e che per due anni non possono fare domande per posti direttivi e semidirettivi. Al momento del conferimento del posto semidirettivo all’ex consigliere di Unicost i due anni non erano ancora decorsi e pertanto il posto non poteva essere conferito.
La delibera, passata nonostante la nostra opposizione, è stata annullata dal Tar Lazio che ha affermato che “la legge non effettua alcuna distinzione tra categorie di ex componenti elettivi del C.s.m., discendendo l’operatività del divieto dal semplice presupposto fattuale del collocamento fuori ruolo del magistrato divenuto componente elettivo dell’Organo di autogoverno: al termine di tale incarico il magistrato è tenuto a rientrare in ruolo e a svolgere le (originarie) funzioni giudiziarie per almeno un biennio (con la sola espressa salvezza dell’assunzione di incarichi elettivi), essendogli pertanto precluso l’ottenimento di uffici semidirettivi o direttivi diversi da quello eventualmente già ricoperto”.
Abbiamo votato contro la delibera che stabiliva di impugnare tale sentenza, derogando alla regola non scritta secondo cui il Consiglio difende sempre le sue delibere in sede contenziosa, a prescindere dalle maggioranze contingenti che le hanno votate, perché in questo caso non si tratta di una legittima diversità di valutazioni, ma di una – secondo noi – palese violazione di legge.
In occasione dell’approvazione di una valutazione di professionalità (quarta valutazione – 16 anni), si è posto il problema di quei colleghi che al momento della pubblicazione (o meglio della vacanza) del posto direttivo abbiano maturato il diritto ad ottenere la valutazione di professionalità che legittima al ricorso, ma tale valutazione non sia ancora stata deliberata dal Consiglio.
E’ una questione in cui si confrontano, da un lato, l’esigenza di non rallentare le procedura di copertura dei posti direttivi e dall’altro quella di non far ricadere sul collega le conseguenze dei ritardi (spesso fisiologici) dell’amministrazione o comunque di non incorre in disparità di trattamento determinate, ad esempio, dalla diversa velocità con cui potrebbero essere trattate le pratiche.
Esistono prassi in terza commissione in cui si fa riferimento alla scadenza del termine per la presentazione della domanda per stabilire il possesso dei requisiti di legittimazione ed anzianità e che, ai fini della legittimazione, la delibera di valutazione deve intervenire entro tale termine.
Il Consiglio, quindi, deve esaminare la questione approfonditamente e decidere in merito adottando criteri omogenei in riferimento a tutti i possibili casi.
Si tratta, anche in questo caso, di una questione che assume maggiore estensione e rilievo proprio per effetto della riforma, l’abbassamento della qualifica, ai fini della legittimazione a concorrere per posti direttivi, da un lato, e l’aumento del numero delle valutazioni periodiche, dall’altro, può effettivamente rendere più numerosi i casi di colleghi che, avendo maturato il periodo di qualificazione, sarebbero legittimati a concorrere se tempestivamente valutati e che quindi potrebbero essere lesi da una eventuale “non tempestiva” deliberazione consiliare, qualora si ritenesse che la deliberazione stessa condizioni la legittimazione a concorrere.
2. Copertura posti direttivi degli uffici di sorveglianza.
E’ stata deliberata in Quinta Commissione la copertura di dieci posti di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, secondo quanto programmato. Si tratta di un importante segnale, perché in tal modo è iniziata la copertura dei posti dei direttivi ultraottennali, che proseguirà nei prossimi mesi. Da notare che le nomine sono state proposte quasi tutte all’unanimità o a larghissima maggioranza (a dimostrazione del fatto che sono stati trovati criteri condivisi di valutazione), con ampio rinnovamento rispetto ai direttivi in atto, e con scelta di colleghi anche molto giovani, in virtù della particolare specializzazione nel settore della sorveglianza. I proposti sono:
- PTS Bari all’unanimità il dott. Francesco Paolo Occhiogrosso;
- PTS Bologna all’unanimità dott. Francesco Maisto.
- PTS Bolzano all’unanimità dott. Margit Fliri;
- PTS Campobasso all’unanimità dott. . Domenico Blasco;
- PTS Catanzaro dott. Alberto Liguori (Maccora, Siniscalchi, Berruti, Bergamo, Riviezzo) il dott. Domenico Blasco (Romano);
- PTS Firenze all’unanimità il dott. Carmineantonio Esposito;
- PTS Messina all’unanimità dott. Marcello Scordo;
- PTS Perugia all’unanimità il dott. Paolo Canevelli;
- PTS Potenza all’unanimità dott. Gabriele Donatiello;
- PTS Reggio Calabria dott. Ferdinando Licata (Maccora, Siniscalchi, Berruti, Bergamo,
Riviezzo) e dott. Domenico Blasco (Romano).
Da sottolineare che, per accordi tra la Quinta e la Quarta Commissione, è stato disposto di accelerare le valutazioni di professionalità di quei colleghi che hanno già maturato il diritto ad ottenerla prima della data di vacanza del posto, allorché essa sia requisito di legittimazione per concorrere ad un ufficio direttivo e si ponga in concreto il problema della valutazione di quel determinato collega ai fini dell’assegnazione del posto.
3. Procura della Repubblica di Casale Monferrato
E’ stata nominata Procuratore di casale Monferrato Valeria Fazio, sostituto a Genova.
Valeria Fazio è prevalsa con 16 voti (MD, Movimento per la Giustizia, Siniscalchi, Volpi, Tinelli; Vacca, Berruti , Carrelli, Viola, Mannino, Bergamo) contro 8 per Reposo (MI, Anedda, Saponara, Napolitano, Roja, Delli Priscoli). Astenuto Mancino, assente Carbone.
Abbiamo votato con convinzione per Valeria Fazio, in quanto abbiamo ritenuto il suo profilo professionale prevalente in ragione dell’ importante esperienza professionale presso la Procura di Genova, ove la collega ha trattato complessi procedimenti. Abbiamo ritenuto rilevanti i risultati positivi ottenuti dalla stessa nelle funzioni di coordinamento di interi settori. La collega è spiccata tra gli altri anche per la dedizione al lavoro (è stata tra l’altro applicata a Siracusa) e per le conoscenze ordinamentali (è stata componente del consiglio giudiziario)
La Fazio ha prevalso sul pur ottimo collega Reposo, che vantava a suo vantaggio l’esercizio di pregresse funzioni direttive presso la Procura di Vercelli, la dirigenza di fatto di alcuni uffici, tra cui per due anni anche quello di Casale Monferrato. Infatti, un’ interessante questione (che, per la verità, riguardava solo marginalmente il caso di specie, perché il dott. Reposo aveva svolto per non molto tempo incarichi direttivi di diritto o di fatto) che ha animato il dibattito è stata se l’esercizio di pregresse funzioni direttive, che non abbiano dato luogo a particolari notazioni, possa o meno essere considerato elemento sufficiente a determinare la prevalenza su colleghi che non vantino tale esperienza. Noi riteniamo che il pregresso incarico direttivo non esoneri dalla necessità imprescindibile che il Consiglio effettui comunque un’approfondita valutazione comparativa che tenga conto di tutti i fatti che non solo formalmente, ma in concreto dimostrino specifiche attitudini e qualità organizzative e dirigenziali. Altri ritengono, invece, che l’esercizio pregresso delle funzioni direttive in modo che risulti non negativo (e sappiamo quanto sia difficile far emergere i dati negativi, per cui rischiamo che siano todos caballeros), sia criterio di valutazione preferenziale, sia pure non assoluto.
Questa è una riflessione che riteniamo quanto mai opportuna anche in vista dell’applicazione della riforma sulla temporaneità degli incarichi direttivi dei dirigenti ultraottennali. Se infatti il mero dato del pregresso esercizio di un incarico direttivo venisse ritenuto elemento attitudinale sufficiente a determinare la prevalenza, indiscriminatamente su tutti coloro che non vantano esperienza direttiva, gli utraottenali sarebbero, di fatto magistrati con qualifica “superiore” rispetto a quelli che tale precedente esperienza non hanno fatto, e quindi non decaduti da incarico temporaneo ed a rotazione, bensì “perdenti posto” ed in quanto “perdenti il privilegio” con diritto al riacquisto del privilegio.
In un’ottica - non ci stancheremo mai di ripeterlo - di mutamento radicale della cultura della dirigenza in linea con i principi della buona organizzazione, riteniamo che un nuovo conferimento dell’incarico direttivo sia condizionato (insieme alla valutazione di tutti gli altri elementi e sempre in comparazione con gli altri aspiranti) esclusivamente dall’eccellente dirigenza pregressa e non dalla copertura del posto dirigenziale in sé.
4. Intervento sul caso Mastella.
Alcuni consiglieri (in sostanza, tutti i togati presenti ed i laici di sinistra, tranne Mancino, ovviamente) hanno presentato un documento, già inviato in lista, in cui stigmatizzano fortemente quanto accaduto giorni fa in occasione delle dimissioni del Ministro Mastella, richiamando le parole del Capo dello Stato sul rapporto tra i poteri e la differenza tra critica ed insulti delegittimanti. Hanno anche evidenziato che il Consiglio è fortemente impegnato a esercitare i propri doveri di vigilanza e di controllo sui magistrati e sul corretto esercizio della giurisdizione non meno che su quelli di tutela dell’indipendenza della magistratura e, dall’altro, in una positiva interlocuzione con il Ministro della Giustizia, a dare attuazione alla riforma dell’ordinamento giudiziario (riforma che involge settori nevralgici della vita professionale dei magistrati, quali la responsabilità disciplinare, le valutazioni periodiche di professionalità e la temporaneità delle funzioni direttive) al fine di garantire un miglior servizio nell’interesse dei cittadini. E’ stata chiesto che sia fissato un apposito Plenum, che auspicabilmente dovrebbe vedere la presenza del Capo dello Stato, in cui sia affrontato il tema dei rapporti tra politica e magistratura nell’ambito delle rispettive prerogative costituzionali e delle modalità per favorire il corretto esercizio della giurisdizione che in ogni sistema democratico è elemento fondamentale per la tutela dei cittadini. Nel contempo, la Quinta Commissione ha disposto l’anticipazione rispetto all’ordine programmato della copertura del posto di Procuratore di Santa Maria Capua Vetere e, appena sarà possibile, di Procuratore di Catanzaro. Inoltre, ha disposto acquisirsi la registrazione della conferenza stampa del Procuratore Maffei, ai fini delle valutazioni del Consiglio nelle sue varie articolazioni.
5. L’informazione del CSM.
E’ stata approvata dal Plenum una delibera con al quale si dà il via alla sperimentazione di una informazione tramite posta elettronica a tutti i magistrati di un notiziario ufficiale del CSM, che dovrebbe sostituire le informazioni frammentarie che vengono date oggi da singoli consiglieri e gruppi, che spesso fanno la corsa a chi fa prima, e duplicano le informazioni a danno della capacità delle caselle di posta elettronica dei colleghi. Ci sono notevoli problemi tecnici e burocratici, ma già il fatto che si dà inizio alla sperimentazione è un dato positivo. E’ una iniziativa che abbiamo sostenuto fortemente. Ovviamente, resta fermo che chiunque potrà e dovrà dar conto delle proprie posizioni ai colleghi, spiegandole con i notiziari come questo, ma è cosa diversa dalla pura informazione, che secondo noi deve provenire da una fonte ufficiale ed essere uguale per tutti.
6. La “reggenza” degli uffici i cui dirigenti decadono.
Proseguono senza sosta le riunione congiunte di varie Commissioni del CSM per l’attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario. Tra i tanti temi affrontati, c’è anche quello della “reggenza” degli uffici i cui dirigenti decadono il 27 gennaio p.v. . Su questo punto si continua a ventilare la possibilità che il legislatore intervenga all’ultimo momento con un provvedimento normativo apposito
Noi, allo stato, pur comprendendo le difficoltà in cui si troveranno gli uffici, riteniamo che il disposto normativo sia inequivoco e che in mancanza di apposita disciplina e/o di abrogazione della disciplina contenuta RD 12/41, debbano applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 104, 108 e 109 citato regio decreto e dunque, decaduti i capi degli uffici, la funzione di reggenti spetti al presidente di sezione o all’aggiunto più anziano o on mancanza, negli uffici mono-sezionali o senza aggiunti, al magistrato più anziano. Decaduti i presidenti di sezione le funzioni di reggenza della sezione spettano a nostro parere al magistrato più anziano.
Sembra, comunque, che sia in discussione un provvedimento legislativo – che sarebbe la soluzione più corretta - che disciplinerebbe la reggenza proprio nel senso dell’interpretazione che vuole forzarsi, ma le difficoltà in cui si trova il mondo politico impedisce qualsiasi previsione.
7. Caso Devoto appello al Consiglio di Stato della sentenza del Tar Lazio (terzo episodio).
Il caso Devoto prosegue.
Il Consiglio nonostante l’annullamento da parte del Tar Lazio della delibera consiliare di conferimento delle funzioni semidirettive all’ex consigliere di Unicost ha deliberato di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato.
Noi abbiamo votato contro, mentre hanno votato a favore Berruti, Roja, Viola, Carrelli Palombi, Mannino (assente perchè impegnata all’estero la collega Napolitano). Si sono astenuti MD, MI ed i consiglieri non togati.
Il Tar Lazio, con la sentenza 11262/07, ha annullato la delibera consiliare con la quale era stato conferito all’ex consigliere di Unicost Marco Devoto il posto di Presidente di sezione della Corte di appello di Genova. Ricordiamo che in occasione della delibera annullata ci eravamo opposti strenuamente al conferimento delle funzioni semidirettive al collega Marco Devoto ed avevamo evidenziato come che tale conferimento violava la legge che prescrive che i magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura rientrano in ruolo nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate e che per due anni non possono fare domande per posti direttivi e semidirettivi. Al momento del conferimento del posto semidirettivo all’ex consigliere di Unicost i due anni non erano ancora decorsi e pertanto il posto non poteva essere conferito.
La delibera, passata nonostante la nostra opposizione, è stata annullata dal Tar Lazio che ha affermato che “la legge non effettua alcuna distinzione tra categorie di ex componenti elettivi del C.s.m., discendendo l’operatività del divieto dal semplice presupposto fattuale del collocamento fuori ruolo del magistrato divenuto componente elettivo dell’Organo di autogoverno: al termine di tale incarico il magistrato è tenuto a rientrare in ruolo e a svolgere le (originarie) funzioni giudiziarie per almeno un biennio (con la sola espressa salvezza dell’assunzione di incarichi elettivi), essendogli pertanto precluso l’ottenimento di uffici semidirettivi o direttivi diversi da quello eventualmente già ricoperto”.
Abbiamo votato contro la delibera che stabiliva di impugnare tale sentenza, derogando alla regola non scritta secondo cui il Consiglio difende sempre le sue delibere in sede contenziosa, a prescindere dalle maggioranze contingenti che le hanno votate, perché in questo caso non si tratta di una legittima diversità di valutazioni, ma di una – secondo noi – palese violazione di legge.