Get Adobe Flash player

CSM NEWS 14 aprile 2008\"\"


SOMMARIO
  1. Modifiche alla circolare sui fuori ruolo
  2. Scuole di preparazione al concorso in magistratura
  3. Procure Mistretta, Ariano Irpino, Nola
1. Modifiche alla circolare sui fuori ruolo
2. Scuole di preparazione al concorso in magistratura
3. Procure Mistretta, Ariano Irpino, Nola

1. Modifiche alla circolare sui fuori ruolo
Ricordiamo il tenore dell’emendamento alla pratica di modifica della circolare sui fuori ruolo passato al plenum del 6 febbraio che aveva individuato in 185 il numero massimo dei magistrati destinabili fuori ruolo, con le sole eccezioni degli elettivi, dei consiglieri, segretari e magistrati dell’ufficio studi del CSM, degli incarichi presso la costituenda Scuola della Magistratura e presso organismi internazionali o comunque da svolgersi all’estero. L’iniziativa era stata nostra nella convinta opinione che si dovesse fissare in termini chiari e diretti il tetto massimo relativamente ai fuori ruolo. La delibera emendata passò anche col voto del V.Presidente.
Ricordiamo anche che nelle immediatezze del voto, a distanza di dieci giorni da questo, il Comitato di Presidenza, “valutando - così si legge nella nota del 13 febbraio diretta alla terza commissione - l’opportunità di sottoporre all’approvazione della assemblea plenaria la (seguente) modifica del paragrafo 11 della circolare ..”, elaborò una possibile modifica nel senso di restituire alla categoria “protetta” (svincolata, cioè, dal numero massimo) gli incarichi presso il Quirinale, quelli di segretario generale, di vice segretario generale e di assistente di studio presso la Presidenza della Consulta. Anche dall’iniziativa del CdP si era ben compreso, per un verso, che l’inclusione nel numero fisso di quegli incarichi presso organi apicali e l’esclusione, per altro verso, da tale numero pressocchè dei soli incarichi al CSM e di tipo internazionale, oltre ad ingenerare nell’utenza sospetti di “parzialità consiliare”, avrebbe causato una qualche incongruenza operativa, specie nelle destinazioni f.r. dei ministeriali giustizia i quali, soffrendo (rectius, godendo) una previsione d’organico fissata per legge, avrebbero corso il rischio di vedere già saturato il numero massimo.
Ne è seguito un articolato confronto in terza commissione che, anche con il proficuo apporto d’idee del Procuratore Generale, ha partorito infine la decisione di ampliare la categoria degli “esclusi” includendovi genericamente “gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale” e “gli incarichi presso il Ministero della Giustizia”, conseguentemente restringendo al numero di 65 il tetto massimo dei f.r. generici.
Questa soluzione ci è parsa equilibrata.
A margine, da aggiungere che, su emendamento di Unicost (Carrelli Palombi), è stato integrato il testo del punto 3. della circolare, disciplinando il caso relativo al fatto – prima non contemplato – che la permanenza f.r. possa essere inferiore ai cinque anni, prevedendosi così che il magistrato rientrato in ruolo debba rimanervi “.. per un periodo almeno pari a quello trascorso fuori ruolo, e comunque non inferiore a tre anni”.
La vicenda dei fuori ruolo è così conclusa e sul punto, con un pizzico di orgoglio, possiamo dire di avere contribuito ad elaborare una disciplina più chiara e rigorosa del passato.

2. Scuole di preparazione al concorso in magistratura
Nella seduta plenaria straordinaria del 31 marzo 2008, sono state definite alcune pratiche di carattere generale sul tema della partecipazione di magistrati, quali organizzatori, gestori o semplici docenti, in Scuole private di preparazione ai concorsi in magistratura ed alle altre professioni legali. Tali pratiche pendevano in Consiglio da 13, 11 e 10 anni.
La prima, risalente al 1995, aveva ad oggetto l’”Esame della problematica concernente la gestione di scuole da parte dei magistrati, ai fini di una nuova circolare in materia”.
La seconda, risalente al 1997, aveva ad oggetto l’esame delle “note del 12 novembre 1997 con le quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli segnalava che, secondo quanto emerso da accertamenti svolti dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Napoli, sia il dott. Di NANNI Luigi Francesco, singolarmente, sia i dott.ri SPAGNA MUSSO Bruno, MARTUSCIELLO Vittorio e PICONE Pasquale, congiuntamente, ‘“tenevano lezioni su materie giuridiche a giovani laureati per la preparazione per concorsi pubblici e, in particolare, per quello per Uditore Giudiziario’”.
La terza pratica, risalente al 1998, aveva ad oggetto “la missiva con la quale, in data 11 maggio 1998, alcuni laureati in giurisprudenza del Veneto (vi sono 21 firme e l’indirizzo dello studio legale Lorenzon di San Donà di Piave) segnalavano che, a seguito della chiusura della scuola privata di preparazione all’esame di avvocato e/o al concorso per uditore giudiziario gestita dai magistrati SMITTI e DELPINO, determinata dall’inizio di un procedimento disciplinare contro questi ultimi, si erano rivolti ad una scuola di Bologna “gestita anch’essa da magistrati”, la quale chiedeva, per l’ammissione ai suoi corsi, l’iscrizione ad un’associazione “senza scopo di lucro” denominata “FORUM – Associazione di studi giuridici”, la cui quota associativa, per l’anno 1998, era pari a £ 1.500.000”.
Vi era poi anche una quarta pratica, aperta nel 2007, avente ad oggetto “la delibera del Comitato di Presidenza del 25 gennaio 2007, la quale, presa in esame la nota in data 23 gennaio 2007 a firma dei componenti dottori Ciro Riviezzo, Livio Pepino, Elisabetta Maria Cesqui, Mario Fresa, e avvocati Vincenzo Maria Siniscalchi e Celestina Tinelli, ha autorizzato l’apertura di una pratica “volta a verificare la concreta efficacia e la attualità del disposto del Capo 15 della circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ. modif.”, con speciale riferimento agli incarichi conferiti da privati ed alle scuole di preparazione a concorsi o esami per l’accesso alle professioni legali”.
In estrema sintesi, e con tutte le particolarità per ogni singola pratica, la proposta della Commissione, poi approvata dal Plenum, dopo aver rilevato, tra l’altro, che “la prassi consiliare ha evidenziato, per il passato, incertezze in ordine all’applicazione del divieto di svolgimento di attività di docenza presso le scuole di preparazione a concorsi o esami per l’accesso alle professioni legali, così determinando anche la mancata adozione di provvedimenti (…)”, conclude nel senso che “non è autorizzabile l’organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l’accesso alle magistrature e alle altre professioni legali, la partecipazione, sotto qualsiasi forma e indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole, né, in deroga al capo 14, lo svolgimento, anche in via occasionale, di attività di docenza presso le medesime”.
L’ultima pratica contiene anche l’invito a “tutti i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le Corti di Appello ad esercitare i propri poteri di vigilanza sui magistrati del distretto, informando questo Consiglio delle eventuali attività compiute in violazione del Capo 15, comma 4, della Circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ. modif., così come attualmente in vigore”.
In relazione a tutte queste pratiche abbiamo proposto un ampio emendamento che è stato bocciato (a favore dell\'emendamento i voti sono stati 7: i 3 del Movimento, il Procuratore generale, Patrono, Ferri e Anedda - astenuti Romano e Saponara, non hanno partecipato al voto il Vice presidente e la Tinelli - compatti nel voto contrario UNICOST ed MD, Siniscalchi, Vacca e Volpi).
Proponevamo una ricostruzione corretta e circostanziata del divieto ai magistrati di gestire, organizzare e partecipare alle scuole che preparano i giovani laureati al concorso in magistratura.
Il divieto - codificato nelle linee generali dall\'art. 16 dell\'ordinamento giudiziario - esiste dall\'8 giugno 1981 (circolare CSM n. 5414), ed è stato "generalizzato", in riferimento a qualsiasi incarico conferito da privati, con delibera del 16 dicembre 1987 (circolare sugli incarichi extragiudiziari).
Successivamente, alcuni magistrati che si occupavano della formazione fecero la loro scelta: alcuni smisero; altri uscirono dall\'ordine giudiziario, come Rocco Galli, che si lasciò decadere con decorrenza 26 gennaio 1988 e Giovanni Mariconda che si dimise con decorrenza 12 settembre 1989. Altri magistrati, noncuranti del divieto, hanno continuato a svolgere l\'attività di preparazione ai concorsi senza uscire dall\'ordine giudiziario; alcune delle loro richieste di autorizzazione e quesiti di chiarimento sono inspiegabilmente rimasti "congelati" per dieci anni e ciò ancorché non ci fossero dubbi sull\'esistenza del divieto, come è provato dal fatto che, nel medesimo periodo, alcuni magistrati, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati condannati all\'ammonimento.
Nel corso degli anni 2000, l\'attività di preparazione al concorso in magistratura svolta da taluni magistrati, anche in servizio presso il CSM ed altri uffici giudiziari di rilievo, è quindi proseguita, senza che fosse più richiesta alcuna autorizzazione di un\'attività ormai notoriamente non autorizzabile, in sostanziale concorrenza con le Scuole universitarie.
Quindi, il Consiglio per oltre dieci anni ha omesso di applicare le regole esistenti, consentendo il proseguimento e il proliferare di scuole private di preparazione al concorso gestite da colleghi, delle quali era notoria l\'esistenza. E, chiamato a rendere conto di tale comportamento con la definizione di alcune pratiche, ha preferito rifugiarsi dietro comode "incerte prassi applicative" durate decenni, così assumendo un atteggiamento oggettivamente "corporativo", nel senso di difesa di alcuni, idoneo ad ingenerare grave situazione di disparità tra i magistrati; atteggiamento che il Movimento per la Giustizia ripudia in ogni sua manifestazione.
Crediamo che la magistratura debba concentrarsi nell\'attività di formazione svolta presso le scuole di specializzazione forense e che ci si debba adoperare affinché i giovani laureati non debbano frequentare sia le scuole di specializzazione che i corsi privati. E l\'efficacia dei corsi universitari, oggi oggettivamente carenti, dipende anche dell\'impegno che in essi mettono i magistrati ed il sistema di autogoverno. Siamo presenti nelle Scuole nei Consigli Direttivi e con le docenze. Il Consiglio Superiore forma le rose per i primi ed autorizza le seconde. Siamo, quindi, anche noi responsabili dell\'andamento dei corsi.
Crediamo che i magistrati debbano rispettare le regole e i divieti, anche quando non piacciono.
Crediamo che le scuole private non possano essere gestite dai magistrati, come abbiamo scritto nell\'emendamento, soprattutto quando questi svolgono le loro funzioni "in uffici nevralgici" , ciò in quanto si deve prevenire il rischio di ingenerare, anche solo l\'apparenza, che la partecipazione ai corsi in cui insegnano magistrati, soprattutto se impegnati in taluni settori, determini in sede di concorso un trattamento per taluni "differenziato".
Un futuro migliore si costruisce non con le buone intenzioni di comportarsi diversamente da ora in poi, ma con i fatti concreti e guardando al passato con chiarezza e trasparenza.
Ci sembra che il Consiglio abbia perso una buona occasione per farlo.

3. Sulle Procure di Mistretta, Ariano Irpino, Nola.
E’ stato nominato Procuratore di Mistretta il collega Luigi Patronaggio, in atto Presidente di Sezione a Agrigento, dopo essere stato a lungo componente della DDA di Palermo. Ha prevalso su Olindo Canali per 12 voti a 10. A favore di Luigi abbiamo votato noi, MI, Anedda, Carbone, Carrelli, Mannino, Napolitano, Viola; a favore di Canali: MD, Roia, Saponara, Siniscalchi, Tinelli, Vacca, Volpi; Astenuti Berruti e Mancino. Luigi ha prevalso in virtù dell’importante esperienza come requirente a Palermo, alla quale ha unito anche l’esperienza semidirettiva giudicante, il tutto sempre ad alto livello. Il profilo professionale complessivo di Luigi Patronaggio ci è sembrato nettamente superiore a quello del pur bravo concorrente.
Per la Procura di Nola, è stato nominato Paolo Mancuso, Procuratore Aggiunto a Napoli. Di Mancuso, che abbiamo appoggiato insieme a MD, Patrono, Siniscalchi, Tinelli, Volpi (e che ha prevalso su Izzo, appoggiato da Unicost, Anedda, Ferri, Saponara; Astenuti Vacca, Romano, Mancino, Carbone) ricordiamo le importanti esperienze alla DDA di Napoli e al DAP come vice-capo. Si tratta di una personalità di tutto rilievo, che certamente potrà fare bene alla guida di una Procura in territorio difficile come quello di Nola. Alla Procura di Ariano Irpino è stato nominato Luciano D’Emanuelle, Procuratore a Paola, superando, a parità di voti, per l’apporto determinante del Vice-Presidente Mancino, Antonella Troncone, Sostituto alla DDA di Napoli. Abbiamo votato convintamene per la Troncone, insieme a MD, ai laici di centro-sinistra e a Carbone, in virtù dell’ottimo profilo professionale della collega come requirente e della concreta esperienza sul territorio (è delegata della DDA di Napoli per la zona di Avellino, ed infatti dal suo fascicolo risultavano specifiche attestazioni di rilievo in tal senso). Ci sembra che tali aspetti la dovessero far prevalere sull’altro candidato, che (oltre ad essere stato alla procura di Napoli come sostituto) aveva dalla sua parte l’esperienza come Procuratore, peraltro in una piccola sede. Ci è sembrato che questa esperienza non fosse particolarmente significativa, e che invece quella accumulata dalla Troncone, anche alla DDA, potesse essere utile in una sede, come quella di Ariano Irpino, dove si va estendendo l’influenza camorristica. Ci sembra che si sia voluto dare eccessivo rilievo al fatto in sè che l’altro candidato avesse ricoperto un incarico direttivo (in scadenza), e riteniamo questo un errore.
Share