Pubblichiamo le notizie sui lavori del CSM della settimana questa settimana inviate dai nostri Consiglieri Fici, Aghina ed Arbasino, Buona lettura Nuova pagina 1

ANCORA SUL CONCORSO VIRTUALE



In occasione del plenum del 15 maggio sono state discusse due ulteriori proposte relative al rientro in ruolo ed all’assegnazione a posti della Corte di Cassazione attraverso la procedura del concorso virtuale; ed ancora una volta il Consiglio si è spaccato.

Unitamente ai colleghi di MD ci siamo astenuti con riferimento all’assegnazione, tramite concorso virtuale, del dottor Pasquale Ciccolo al posto di sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. E ci siamo così determinati, non già per mancata condivisione delle indubbie e documentate capacità professionali del collega e del rilievo istituzionale dei prestigiosi incarichi ricoperti (segretario generale del CSM e, quindi, segretario generale presso la Corte Costituzionale), quanto piuttosto perché convinti che la circolare (paragrafo 27, punto 2) non consenta il ricorso alla procedura del concorso virtuale quando è noto il termine di scadenza dell’incarico. Senza omettere di considerare l’ormai imminente pubblicazione dei posti vacanti di Cassazione e di Procura Generale, che avrebbe consentito all’interessato di partecipare al concorso reale per l’assegnazione dello stesso ufficio. Ci siamo astenuti - e non abbiamo votato contro - perché consapevoli che una particolarissima attenzione doveva essere riservata ai casi di rientro in ruolo da incarichi di così rilevante prestigio, con riferimento ai quali la disciplina della vigente circolare appare assolutamente inadeguata.

Abbiamo, invece, votato contro (anche in questo caso unitamente ai colleghi di MD) per l’assegnazione – tramite concorso virtuale - al Massimario della Cassazione del dottor Giulio Sarno, attualmente in servizio presso l’Ufficio Legislativo del Ministero. Ci siamo così determinati perché la domanda di rientro in ruolo, sia pure sollecitata da una formale "messa a disposizione" (tuttavia elogiativa) del Ministro, è intervenuta (in data 12 marzo 2003) dopo la determinazione della III Commissione di pubblicare i posti del Massimario, che avrebbe pertanto consentito al collega di partecipare al concorso reale. Non abbiamo condiviso, poi, la precedenza accordata alla pratica rispetto ad altra pendente da tempo, relativa (anch’essa) alla richiesta di rientro in ruolo di una collega, attualmente destinata al Ministero della Giustizia, e che meriterebbe di essere definita. In quest’altro caso manca la formale "messa a disposizione" da parte del Ministro (che per Sarno, invece, formalmente ricorre) e, tuttavia, la maggioranza consiliare (non noi) ha ritenuto equiparabile il superamento del limite quinquennale di permanenza alla "messa a disposizione". Elementari ragioni di parità di trattamento avrebbero imposto di dare corso a quest’altra richiesta pendente da mesi, prima di definire, con estrema sollecitudine, la richiesta relativa al dottor Sarno.



TRASFERIMENTO DI UFFICIO EX ART. 2 L.G. DEL DOTT. ANTONINO TERRANOVA CONSIGLIERE DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA





Nella seduta del 15 maggio il plenum con 19 voti a favore, due astenuti e nessun contrario ha accolto la proposta della Prima Commissione di trasferimento di ufficio del dott. Antonino Terranova Consigliere della Corte di Appello di Bologna.

Le condotte che sono state ritenute lesive del prestigio della funzione giudiziaria nella sede ove esercita le sue funzioni sono state le seguenti:

1) manteneva – almeno a far tempo dall’autunno del 2000 - un atteggiamento arrogante e prevaricatore nei confronti dei magistrati con i quali di volta in volta formava il collegio, svalutandone i contributi valutativi, manifestando aperta disistima nei loro confronti e specialmente delle colleghe donne, adoperando toni verbali accesi e irriverenti, nonché apostrofandoli con epiteti offensivi, espressi, in particolare, in due occasioni, nel corso di discussioni in camera di consiglio, nei confronti dei dott.ri Miranda BAMBACE e Umberto PALMA e nei confronti della dott.ssa Antonella FRANCO, così mortificandone la personalità umana e professionale;

2) nel corso delle camere di consiglio, adottava toni alterati e accesi, travalicando i confini di una normale dialettica, in tal modo richiamando l’attenzione e provocando allarme e sconcerto tra i soggetti partecipanti all’udienza, nonché rendendo implicitamente palese l’esistenza di forti contrasti nella valutazione dei singoli casi in esame e correlativamente alimentando l’esteriore impressione di processi decisionali non ispirati a criteri di serenità, equilibrio ed equidistanza dalle parti;

3) assumeva, altresì, i toni e gli atteggiamenti di cui al punto che precede nello svolgimento delle attività di commissario per gli esami di Stato per avvocati;

4) manifestava con patente gratuita ironia ed enfasi in pubblica udienza – anche in fase di lettura dei dispositivi di sentenze – il proprio personale dissenso dalle decisioni assunte, suscitando imbarazzo e disagio tra gli avvocati, le altre parti processuali e le persone presenti, così indirettamente violando la doverosa segretezza della camera di consiglio;

5) nel corso della discussione in data 15 marzo 2001 di un delicato procedimento per omicidio colposo relativo a un incidente stradale nel quale aveva perso la vita un giovane diciassettenne, esprimeva apprezzamenti sintomatici del Suo personale giudizio sulla causa: Ella, infatti, alle parole del difensore della parte civile appellante che, riferendosi alla condotta dell’imputato, osservava che se fosse stata un po’ più prudente “… il ragazzo sarebbe ancora vivo”, commentava sarcasticamente, riferendosi alo specchietto retrovisore contro il quale la vittima aveva urtato perdendo l’equilibrio, “… anche lo specchietto sarebbe ancora vivo”; inoltre, invitava il difensore dell’imputato non appellante ad interloquire sull’eventuale richiesta di condanna della parte civile al pagamento delle spese del giudizio di appello a favore dell’imputato.”

Nelle sue difese il dott. Terranova ha teso a ricondurre le condotte, solo parzialmente ammesse, a contrasti in camera di consiglio con alcuni colleghi/colleghe a divergenze sul metodo di lavoro avendo lui preteso una disamina approfondita di tutti i punti oggetto della decisione e tendendo invece gli altri componenti del collegio a considerare la condivisione della opinione del relatore senza ulteriori approfondimenti. Da ciò le sue reazioni che in alcuni casi sono state accompagnate da espressioni “colorite” ma che prendevano anche spunto dall’oggetto della discussione. Ha quindi esposto tutti gli elementi a favore della sua professionalità quali la elevata produttività, gli attestati di stima di molti colleghi e dei suoi precedenti presidenti di sezione di Corte.

Ha poi dedotto che in sede disciplinare gli era stata irrogata una sanzione che non aveva comportato il trasferimento di ufficio ( sanzione in astratto comminabile) e che quindi già era stata esclusa la applicabilità del trasferimento.



A fondamento della delibera di trasferimento si è rilevato che all’interno della sezione di appartenenza del dott. Terranova si era realizzata una situazione di conflitto determinato dalla tendenza del Collega a non accettare il “dissenso di opinione” ed a reagire con manifestazioni di insofferenza che a volte comportavano anche espressioni pesantemente ingiuriose. Tale situazione si era parzialmente riprodotta, sia pure in termini di molto attenuati, con il trasferimento ad altra sezione. Tutto ciò incideva sul sereno esercizio della giurisdizione all’interno dell’ufficio e le sue condotte aveva anche determinato discredito della funzione nell’ambiente giudiziario sia per gli atteggiamenti assunti in udienza nel dare lettura di dispositivi su decisioni nelle quali la sua posizione era minoritaria, sia per espressioni a volte usate in udienza, sia per la percezione esterna delle “discussioni” in camera di consiglio.

Quanto all’aspetto dei rapporti tra il giudizio disciplinare e la procedura x art. 2 si è rilevato che il trasferimento ex art. 2 L.G. si distingue nettamente dall’istituto della responsabilità disciplinare giacché in quest’ultimo caso si sanziona un comportamento “colpevole” del magistrato tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui lo stesso deve godere o tale da compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario mentre il trasferimento di ufficio tende a tutelare la credibilità dell’esercizio della funzione giudiziaria nell’ambito di una determinata sede e quindi le condotte del magistrato ( anche incolpevoli) vanno valutate in questa prospettiva sia in relazione all’ambiente interno all’ufficio, sia in relazione all’ambiente esterno sia in relazione all’esercizio di determinate funzioni.





LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE



Il plenum ha approvato con voto unanime una risoluzione concernente le linee guida sulla formazione cui dovrà uniformarsi l’attività della nona commissione consiliare

Si tratta di un articolata delibera che innova le prassi fin qui seguite per l' elaborazione del programma annuale di formazione permanente, sulla base della consapevolezza che questo non può essere soltanto il prodotto di un lavoro tecnico-scientifico realizzato nel chiuso della Commissione e del Comitato Scientifico ma deve, da un lato, attuare le linee guida individuate dal Consiglio e da questo assegnate alla formazione quali obiettivi culturali ed operativi da perseguire, dall'altro lato, soddisfare le esigenze formative espresse dai destinatari della formazione stessa.

La risoluzione contiene:

1. le linee della formazione;

2. l’individuazione delle priorità e degli obiettivi delle formazione;

3. l’individuazione delle tematiche della formazione;

4. i principi che devono regolare i rapporti tra la formazione centrale e quella decentrata;

5. la previsione di un'organica azione formativa rivolta ai dirigenti degli uffici giudiziari ed ai magistrati che ricoprono uffici semidirettivi.

Ancora una volta il C.S.M. ha così riaffermato il proprio impegno nell’attività di formazione di aggiornamento professionale dei magistrati, rispondendo così - come abbiamo segnalato in plenum in sede di dichiarazione di voto – alle accuse pretestuose di chi imputa al Consiglio un’offerta formativa frammentaria ed episodica (in questo senso la relazione di accompagnamento al maxi emendamento sull’ordinamento giudiziario consultabile sul sito www.movimentoperlagiustizia.it ).



SU NOTIZIE DI STAMPA RIGUARDANTI LE MODALITA’ DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI DEL CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO


A seguito dell’intervenuta sostituzione di un componente della commissione di concorso per uditore giudiziario, derivata a quanto sembra da riscontrate irregolarità denunziate dalla stessa commissione, il vice-presidente del C.S.M. ha emesso il seguente comunicato:

" In relazione all'articolo di stampa apparso su "Il Giornale" con il titolo "Concorso truccato in magistratura" il Vice Presidente del C.S.M., su invito dei Consiglieri, precisa che nel corso dell'Assemblea plenaria odierna è stata stigmatizzata da tutti i Componenti la gravità dei fatti richiamati dall'articolo, così come tutti i Componenti hanno dato atto della tempestività con cui gli organi competenti hanno reagito ed adottato i provvedimenti conseguenti. Non può, peraltro, questa essere l'occasione per mettere in dubbio la serietà e la correttezza della prova d'accesso alla magistratura ordinaria che, sia in generale sia con riferimento al fatto specifico, ha dimostrato di avere in sé gli strumenti e le capacità per reagire con tempestività e fermezza a situazioni patologiche che possono verificarsi nell'ambito di tutte le prove concorsuali. Il fatto, in quanto assolutamente circoscritto e tempestivamente denunciato, non deve poi allarmare i partecipanti alla procedura che proprio dal tempestivo intervento della Commissione esaminatrice e del Consiglio si devono sentire tutelati”.

Si tratta di un episodio, oggetto di un comunicato congiunto con i consiglieri di M.D. già trasmesso in lista, che se confermato nei suoi contenuti, deve essere valutato in tutta la sua eccezionale gravità, e su cui si attende l’esito degli accertamenti in corso in quanto portato alla cognizione sia dell’autorità giudiziaria sia del titolare dell’azione disciplinare.



INCONTRI DI STUDIO E RILEVAZIONI STATISTICHE

Sono stati approvati dal plenum i programmi degli incontri di studio per il settore penale riservati agli uditori giudiziari (già trasmessi in lista), nonché un questionario, contenente una serie di domande utili per successive analisi statistiche sulle motivazioni e le aspirazioni dei vincitori del concorso per uditore, che sarà distribuito a tutti i giovani colleghi attualmente in tirocinio.





COMMISSIONI



TERZA COMMISSIONE



La Terza Commissione ha approvato, all’unanimità, una proposta di modifica della circolare sui trasferimenti nella parte relativa alla procedura del concorso virtuale e già la prossima settimana questa proposta dovrebbe essere discussa in plenum.
Sono due le novità più significative: la prima riguarda l’esclusione di alcuni uffici fra quelli che possono essere conferiti attraverso la procedura del concorso virtuale e, cioè, i posti di consigliere della Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, i posti del Massimario, nonché quelli di sostituto della Direzione Nazionale Antimafia, nonché ancora quelli relativi ad incarichi semidirettivi; la seconda è relativa al periodo minimo (tre anni) di permanenza nel collocamento fuori ruolo perché possa ricorrersi alla procedura del concorso virtuale Tali innovazioni dovrebbero scongiurare, a nostro giudizio in modo pressoché assoluto, il rinnovarsi di polemiche che immancabilmente registriamo ogni qualvolta si ricorre alla procedura in esame. Posto, infatti, che il concorso virtuale è un istituto che risponde ad insopprimibili esigenze che non possono essere disconosciute (che ricorrono quando deve procedersi ad un trasferimento per ragioni di salute, o per motivi di sicurezza, o per superare ragioni di incompatibilità, ovvero ancora quanto si deve procedere al ricollocamento in ruolo nel caso in cui il termine di scadenza non era preventivabile) la proposta è nel senso di escludere la sua praticabilità quando l’attribuzione dei punteggi è affidata a criteri estremamente discrezionali (come per i posti esclusi dalla previsione di modifica) e tali da consigliare (sempre) una valutazione comparativa, ovvero quando il collocamento fuori ruolo ha una durata inferiore ad un certo lasso temporale, ad evitare che una breve esperienza fuori ruolo (normalmente a Roma) costituisca un percorso acceleratorio per il rientro in una sede che è ambita da centinaia di colleghi.

QUINTA COMMISSIONE



Queste le proposte per incarichi direttivi deliberate in settimana:

Quale Procuratore generale presso la corte d’Appello di Lecce sono stati proposti (entrambi con tre voti), il dott. FRANCESCO TORIELLO, presidente di sezione presso la corte di Cassazione, (Riello, Buccico e Mammone) e il dott. MARIO BUFFA, presidente di sezione presso la corte d’Appello di Lecce (Aghina, Menditto e Schietroma).

Per l’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti è stato proposto il dott. FRANCO CASSATA (sostituto presso la procura generale della corte d’Appello di Messina) – peraltro unico aspirante in “fascia” – con quattro voti a favore (astenuti: Aghina e Menditto).





SETTIMA COMMISSIONE



E’ in fase di avanzata elaborazione la nuova circolare sui magistrati distrettuali. Come è noto questa nuova figura è stata introdotta dalla legge 48/01 con la precipua funzione di sostituire magistrati assenti dal servizio per aspettativa ( malattia o altra causa), astensione obbligatorio o facoltativa per gravidanza o maternità o nelle ipotesi previste dalla legge 53/00 ( congedo parentale, per gravi e documentati motivi di famiglia, astensione del padre nei casi di cui all’art. 13 o astensione per assistenza a familiari portatori di handicap); tramutamento nel caso di non contestuale esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; sospensione cautelare dal servizio per procedimento disciplinate o penale; esonero dalle funzioni dei membri di commissione per concorso da uditore. I magistrati distrettuali, di qualifica non inferiore a giudice di tribunale e distinti per funzioni giudicanti e requirenti, saranno inseriti nell’organico della Corte di Appello e potranno anche essere destinati, in assenza di casi di sostituzione, per applicazioni infradistrettuali o per funzioni ausiliarie del Consiglio Giudiziario.

Uno degli aspetti in considerazione è quello che riguarda i rapporti tra le funzioni preminenti del magistrato distrettuale di sostituzione dei magistrati assenti e le altre figure di sostituzione previste dall’ordinamento ( sostituzione interna, sostituzione infradistrettuale) nonché quello dei criteri di scelta per quei distretti nei quali sono previsti più magistrati distrettuali giudicanti o requirenti.



Ernesto Aghina Paolo Arbasino Giuseppe Fici

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