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Oggi il Plenum ha approvato una delibera che riguarda la conferma allascadenza del primo quadriennio dei magistrati aventi funzioni direttive e semidirettive e che dovrebbe facilitare e omogeneizzare i pareri dei Consigli Giudiziari al riguardo.

di Ciro RIVIEZZO

 

 

 

 

 

Oggi il Plenum ha approvato una delibera che riguarda la conferma alla scadenza del primo quadriennio dei magistrati aventi funzioni direttive e semidirettive e che dovrebbe facilitare e omogeneizzare i pareri dei Consigli Giudiziari al riguardo.

Debbo anche precisare che in questi giorni la Quinta Commissione sta iniziando a valutare le domande di conferma nelle funzioni direttive e semidirettive alla scadenza del quadriennio, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.lgs n. 160 del 2006. Contenuto della valutazione, ai sensi delle norme in parola, è l'attività svolta, e cioè "principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da valutarsi alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive" (delibera del 24 luglio 2008).

Si tratta di un momento essenziale della funzione di autogoverno, che si inserisce in un quadro ordinamentale complessivo teso a favorire l'efficienza della funzione giudiziaria, di cui fanno parte gli indicatori dell'attitudine direttiva da tenere presente al momento del conferimento dell'incarico dirigenziale e il progetto organizzativo dell'ufficio che il dirigente deve predisporre in occasione della formazione delle tabelle (o del documento organizzativo per le Procure). Il tutto predisposto, in ultima analisi, al fine di avere, e mantenere, nelle funzioni direttive e semidirettive magistrati capaci di migliorare l'efficienza della resa di giustizia.

Tanto premesso, è evidente che la conferma nell'incarico deve essere oggetto di un esame specifico e non costituire un momento di passaggio quasi burocratico. Il Consiglio è ben consapevole della importanza di quest'attività , tant'è che ha preteso che il magistrato soggetto a valutazione debba presentare una autorelazione alla quale deve essere allegato un documento programmatico, nel quale il magistrato in valutazione, dopo aver fornito adeguato resoconto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del primo quadriennio (con specifica indicazione dei carichi di lavoro, dei flussi e delle risorse materiali e personali in cui si trovava l'ufficio all'atto dell'assunzione dell'incarico) , illustra le linee organizzative e programmatiche che intende seguire per i successivi quattro anni (delibera 24 luglio 2008 cit.).

In questo primo periodo ci scontreremo con difficoltà non indifferenti. Il lavoro sarà più semplice allorché la recente circolare sulle tabelle avrà avuto concreta attuazione, e ci si potrà basare - almeno per i direttivi - su quanto contenuto nel documento organizzativo predisposto, confrontato con i risultati conseguiti nel quadriennio. Per adesso, fonti privilegiate saranno le delibere di approvazione o meno delle tabelle, le statistiche dell'ufficio o della sezione (o del gruppo di lavoro), i risultati delle ispezioni, ecc. .

Il Consiglio dovrà anche sciogliere un nodo di carattere generale. Posto che la nomina del dirigente (o semidirettivo) si basa su una prognosi, mentre la conferma su una diagnosi dell'attività svolta, non vi saranno dubbi nei casi estremi, e cioè laddove vi siano elementi univoci che comprovino o l'idoneità o l'inidoneità organizzativa del magistrato. I problemi si porranno allorché, accanto alla dimostrazione di una adeguata capacità organizzativa, si accompagnino elementi che destano perplessità nel comportamento professionale o extraprofessionale del magistrato. In altri termini, la valutazione deve riguardare la idoneità del magistrato a continuare a ricoprire quel determinato incarico, sulla base dei risultati raggiunti, ovvero deve considerarsi l'opportunità per l'Amministrazione di ricoprire quell'incarico con altro magistrato - che in ipotesi potrebbe essere più idoneo - a seguito di un nuovo concorso, per ottenere risultati migliori ? La questione non è meramente quantitativa (essere stati più o meno bravi) ma qualitativa, nel senso che involge l'oggetto della valutazione.

Premetto che personalmente avrei preferito che la temporaneità fosse attuata (come pure era stato proposto) sulla base di un sistema del tipo di quello già utilizzato per la conferma del Procuratore Nazionale Antimafia: alla scadenza del primo periodo, si rifà il concorso, e il Procuratore uscente concorre insieme a chiunque altro presenti domanda. Ma a me pare che la legge abbia scelto un sistema diverso, basato su un giudizio di idoneità "assoluto" e non comparativo, tant'è che, con una sorta di sanzione, ha collegato alla mancata conferma la impossibilità di partecipare a concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi nei successivi cinque anni. Quindi in un concorso per un altro posto, semmai analogo o addirittura meno importante, al magistrato "confermato" ben potrebbe essere preferito un diverso concorrente, che non presenti quegli aspetti negativi e sia considerato maggiormente adatto all'incarico. Ma questo è un risultato accettabile ? O è più corretto interpretare in modo diverso la disposizione ?

E' chiaro che qualunque tesi si privilegi, il giudizio sull'attività svolta deve essere comunque molto rigoroso, e qui si gioca la credibilità dell'autogoverno. Mi pare che i primi segnali siano positivi, in quanto in alcuni casi dubbi la Commissione ha proceduto ad ulteriore istruttoria, in particolare sentendo il magistrato interessato. In questo comportamento vedo l'espressione di una precisa volontà di approfondimento.

 

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