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News dal CSM. Notiziario n. 23 del 27 giugno 2003 NEWS DAL C.S.M. Pubblichiamo le notizie sui lavori del CSM della settimana questa settimana inviate dai nostri Consiglieri Fici, Aghina ed Arbasino, Nuova pagina 2

SOMMARIO:
1.LA PRATICA A TUTELA DEI COLLEGHI DI PALERMO, MILANO E TORINO.
2.I CONCORSI VIRTUALI NON FINISCONO MAI?
3.L’ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA RELATIVA ALLA RINUNCIA ALL’INCARICO DI COORDINAMENTO DA PARTE DEGLI AGGIUNTI PRESSO LA PROCURA DI PALERMO LO FORTE E SCARPINATO CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA GIUFFRÈ. 4.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.
5. NOMINE DEI REFERENTI DISTRETTUALI PER LA FORMAZIONE.
6.MAGISTRATI FUORI RUOLO.
DALLE COMMISSIONI


1. LA PRATICA A TUTELA DEI COLLEGHI DI PALERMO, MILANO E TORINO
Dopo un percorso alquanto tormentato, nella seduta del 19 giugno è stata trattata la pratica a tutela dei colleghi di Palermo, Milano e Torino oggetto di ripetuti attacchi di politicizzazione.
Le diffuse preoccupazioni di una nuova paralisi dell’organo di autogoverno della magistratura per mancanza del numero legale, anche per le esortazioni svolte dal sen. Cossiga ed amplificate sulla stampa, sono state fortunatamente smentite dai fatti. Unicamente il cons. DI FEDERICO si è allontanato dall’aula, dopo il rigetto ad ampia maggioranza di una questione preliminare da lui sviluppata, intesa a precludere al C.S.M. la trattazione della pratica a tutela, in quanto sostanzialmente diretta a censurare le affermazioni del Presidente del Consiglio. Si è svolto quindi un ampio dibattito, diretto a confermare la piena legittimità del C.S.M. ad intervenire a tutela dell’indipendenza della magistratura, quando singoli magistrati siano oggetto di delegittimazione o denigrazione. In particolare Aghina ha avuto modo di ricordare come questo stesso Consiglio, sulla scia di numerosi precedenti, abbia approvato all’unanimità una deliberazione a tutela di alcuni colleghi del tribunale di S.Angelo dei Lombardi, oggetto di attacchi personali per l’attività giurisdizionale espletata, senza alcuna obiezione sulla competenza consiliare in materia. Del tutto conseguente la necessità di approvazione della pratica a tutela dei colleghi di Palermo, Milano e Torino, poiché il principio di oggetto di tutela non può soffrire eccezioni di sorta, che lo svuoterebbero altrimenti di significato. Va anzi esaltato quanto sia maggiore il pericolo incidente sull’indipendenza e l’autonomia del magistrato in riferimento al rilievo istituzionale dell’autore del discredito. Dal canto suo Fici ha sottolineato come, nel caso di Torino, sia stata particolarmente insidiosa l’attività di delegittimazione del p.m., non solo oggetto di accuse gravemente compromissive della sua reputazione, ma anche di pressioni orientative dell’attività di indagine. Negli interventi dei molti consiglieri togati intervenuti nel dibattito si è rievocato il clima che nel 1985 contrappose al C.S.M. l’allora presidente della Repubblica Cossiga, ma che lo stesso concluse affermando il principio per cui i provvedimenti giudiziari non devono essere né lodati né biasimati ma solo rispettati. In definitiva, approvando la proposta della prima commissione (in rete sul sito www.movimentoperlagiustizia.it) con il voto di tutti i presenti (contrari i quattro consiglieri del Polo, astenuti Rognoni e Marvulli), non si è certo messo in discussione il diritto di criticare i provvedimenti giurisdizionali, quanto quello quanto piuttosto quello di definirne i limiti costituzionali oltre i quali la critica diventa vera e propria lesione oggettiva di valori fondamentali per lo stesso ordine democratico.

2.I CONCORSI VIRTUALI NON FINISCONO MAI?
Nonostante gli “imprecisi” proclami di abrogazione del concorso virtuale, conseguenti all’unanime approvazione di una delibera che ha profondamente modificato la disciplina di tale meccanismo necessario per la ricollocazione in ruolo dei magistrati (si rinvia in proposito a precedenti notiziari), nel plenum del 18 giugno ha fatto la sua riapparizione la disciplina che si è voluto modificare. Per ricollocare in ruolo il collega PIER LUIGI BALESTRIERI, proveniente dal ministero della Giustizia, la maggioranza della terza commissione (Unicost ed i laici del Polo) ha proposto di destinarlo per concorso virtuale al Tribunale di Roma, sede notoriamente ambitissima, che non avrebbe potuto costituire l’approdo giudiziario vigente la nuova disciplina del concorso virtuale. Si è sviluppato in plenum un ampio dibattito tra chi (Unicost) ha dedotto la non applicabilità della nuova disciplina ad una domanda formulata sotto l’impero della precedente, e chi (Movimenti e M.D.) ha sottolineato l’applicabilità del principio dello jus superveniens e quindi dei nuovi principi con tanta enfasi evidenziati come necessari e moralizzatori. Ne è derivato il ritorno in commissione della pratica, poiché nella proposta di delibera non vi era alcun riferimento che desse conto della riforma dell’istituto del concorso virtuale e di conseguenza quanto meno sviluppasse il problema del regime normativo applicabile al caso in esame.
3.L’ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA RELATIVA ALLA RINUNCIA ALL’INCARICO DI COORDINAMENTO DA PARTE DEGLI AGGIUNTI PRESSO LA PROCURA DI PALERMO LO FORTE E SCARPINATO CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA GIUFFRÈ. Il Plenum ha approvato con diciassette voti a favore, due contrari e quattro astensioni la proposta di archiviazione che la prima commissione (rel. Arbasino) aveva formulato all’unanimità relativamente alla posizione Lo Forte ed a maggioranza, con cinque voti a favore ( Berlinguer, Salvi, Primicerio, Lo Voi, Arbasino) e col voto contrario del cons. Spangher, relativamente alla posizione Scarpinato in relazione al quale il cons. Spangher aveva proposto la “incolpazione” ex art. 2 L.G. La pratica era stata aperta il 2 ottobre 2002 dal Comitato di Presidenza del CSM su richiesta del Consigliere Di Federico il quale aveva segnalato di aver appreso dai giornali del 28 settembre 2002 che i Procuratori Aggiunti di Palermo Scarpinato e Lo Forte avevano rassegnato le dimissioni dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo in quanto il Procuratore della Repubblica Grasso li aveva esclusi dagli interrogatori del pentito Antonino Giuffrè riservando tale compito a sé stesso e ad altri tre componenti della Procura e che lo stesso Procuratore aveva espresso il proprio rammarico per aver appreso la notizia non dalla lettura delle lettere ma bensì dai giornalisti. Aveva quindi richiesto fosse valutata l’opportunità che il CSM sottoponesse i fatti all’attenzione dei titolari dell’azione disciplinare nonché verificasse la sussistenza dei presupposti per il trasferimento di ufficio ex art. 2 comma due del R.D.L. 31.5.1946 n. 511. La proposta ( fondata sugli elementi documentali raccolti e sull’esito delle audizioni del Procuratore Generale di Palermo e del Procuratore della Repubblica) ha ricostruito analiticamente tutta la vicenda ed ha poi esaminato i vari profili di interesse ai fini della potenziale rilevanza dei fatti ex art. 2 L.G. In particolare si è osservato che il profilo della vicenda che riguardava l’aspetto interno dell’ Ufficio di Procura non aveva determinato, oggettivamente, situazioni rilevanti in termini di incidenza negativa dei contrasti sulla sua organizzazione ed efficienza. Non solo, infatti, le divergenze erano state superate in un brevissimo lasso di tempo, ma i temi sollevati erano stati occasione per un franco confronto che aveva portato ad affrontare il delicato ed essenziale problema dei rapporti tra esigenze di informazione interna (per una migliore definizione delle strategie investigative conseguenti alle dichiarazioni di un importante collaboratore) e pericolo di diffusione all’esterno delle notizie con pregiudizievoli (ed a volte irrimediabili) conseguenze negative sul prosieguo delle investigazioni. Sotto questo profilo il Procuratore, anche sulla base di precedenti esperienze, aveva ritenuto, assumendosene in prima persona la responsabilità, di seguire il criterio della “funzionalità ed essenzialità dell’informazione” sulla base del programma delineato in relazione all’ordine di acquisizione delle informazioni e del correlativo sviluppo. Ciò aveva comportato, inevitabilmente, la non tempestiva informazione ad alcuni aggiunti ed alla gran parte dei componenti della DDA ma era da escludersi vi fossero state alla base di ciò ragioni di sfiducia nei confronti degli stessi discendendo la scelta del procuratore dalla rigorosa osservanza del metodo da lui prescelto del resto conforme alla disciplina regolamentare ed alle prassi dell’ufficio come confermato dallo stesso Procuratore nel corso della sua audizione. In quella sede lo stesso non aveva mancato di sottolineare come da questa vicenda e dai chiarimenti intercorsi non siano conseguite ricadute negative sulla funzionalità dell’ufficio “..si è razionalizzato il lavoro, si sono fatti tutti gli interrogatori possibili da parte di ciascuno. Quindi dal mio punto di vista, credo che obbiettivamente si può dire che non c’ è stata una carenza di funzionalità dell’Ufficio”. Sotto il profilo soggettivo poi si doveva rilevare che la manifestazione di disagio o il dissenso dal metodo seguito dal dirigente, se manifestati in termini di autentico spirito costruttivo e non aridamente censorio, sono elementi che rientrano nella normale dialettica interna di un ufficio ed anzi costituiscono elemento che, se rettamente vissuto, contribuisce al miglioramento complessivo delle strategie investigative ed al chiarimento dei reciproci rapporti.
Le ragioni proposte dal dott. Lo Forte e dal dott. Scarpinato apparivano tra loro diverse ma entrambe apparivano espressione del loro intenso impegno professionale e dalla loro volontà di contribuire all’enorme impegno investigativo connesso alle dichiarazioni del Giuffrè e non sembravano dettate quindi da finalità di mero prestigio professionale o, ancor meno, da protagonismo. Nè poteva poi ritenersi censurabile il metodo adottato e cioè l’invio di una “lettera riservata” al capo dell’ufficio trattandosi, invero, di forma del tutto corrispondente a regole di correttezza che, come la comune esperienza di prassi relative agli uffici giudiziari insegna, viene adottata in casi di particolare delicatezza per chiarezza nei reciproci rapporti ( anche se, di regola, va privilegiato il rapporto diretto e personale soprattutto tra persone che collaborano ai vertici di un ufficio). In relazione poi all’ aspetto relativo alla divulgazione da parte della stampa della notizia della avvenuta presentazione delle lettere di “dimissioni” dei due aggiunti si è osservato che ciò, anche per il particolare momento investigativo interessante la Procura, aveva determinato il pericolo indubbio di offuscamento, all’esterno, della immagine dell’ufficio e della autorevolezza del suo dirigente. Peraltro ai fini delle valutazioni di competenza del Consiglio un simile aspetto acquistava rilievo solo nel caso in cui potesse fondatamente ritenere che la divulgazione delle notizie fosse da riferirsi a condotta deliberata dei due aggiunti o ad uno solo di essi giacchè solo in questo caso si poteva prospettare quella comunicazione all’ “esterno per dare maggiore vigore e pregnanza alla contestazione di scelte legittimamente assunte dal capo della procura…” che veniva evidenziata nella richiesta di apertura della pratica. Una simile evenienza non poteva però essere affermata sulla base degli elementi acquisiti. In primo luogo si è osservato che era smentita la “unitarietà” della azione dei due aggiunti: non solo, infatti, non vi era stata contestualità nella comunicazione al procuratore ma lo stesso contenuto delle due lettere era profondamente diverso ed il dott. Lo Forte non contestava il metodo seguito. Questo rilievo smentiva di per sé la tesi di una preordinata e concertata divulgazione della notizia da parte dei due aggiunti per dare maggior vigore alla “contestazione”. In secondo luogo la notizia era apparsa sui giornali il 27 settembre e cioè il giorno successivo alla presentazione della lettera da parte del dott. Scarpinato mentre il dott.Lo Forte l’aveva presentata due giorni prima ma il fatto non era stato risaputo. Un giornale poi riferiva come possibile l’invio di una lettera anche da parte di quest’ultimo mentre un altro dava per presentate contestualmente le due lettere. Le ragioni del dissenso poi venivano unitariamente presentate mentre, come si è visto, le stesse erano profondamente diverse. La disomogeneità delle notizie riportate sui giornali rendeva evidente che i cronisti avevano utilizzato frammenti di informazioni raccolte da più parti in un momento in cui erano già molte le persone che avevano conoscenza del modus procedendi del Procuratore e delle reazioni ventilate dai due aggiunti. Al riguardo andava sottolineato come i giornalisti fossero informati della esistenza di divergenze tra il Procuratore ed i due Aggiunti, della presentazione di una lettera da parte del dott. Scarpinato (più imprecise quelle relative alla lettera del dott. Lo Forte) ma come gli stessi in alcun modo conoscessero il contenuto specifico della lettera: gli articoli di stampa che avevano trattato l’argomento non avevano, infatti, riferito delle specifiche e diverse ragioni addotte dai sue aggiunti ma li avevano sostanzialmente “accomunati” in una protesta connessa alla loro “esclusione” dalla gestione del collaboratore di giustizia. Ciò dimostrava quindi che si trattava di notizia raccolta nell’ambiente ma prive di quella “concretezza” sui contenuti delle lettere che avrebbe potuto indurre a pensare ad una deliberata comunicazione all’esterno prima ancora (per quanto riguarda il dott. Scarpinato) che il Procuratore ne prendesse cognizione. Il cons. Spangher ha invece chiesto il ritorno della pratica in commissione (proposta respinta avendo votato a favori i soli laici del Polo) per la formulazione di un’incolpazione nei confronti del dott. Scarpinato:
4.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Sono state approvate in settimana senza rilievi le tabelle dei seguenti uffici giudiziari: Corte d’Appello di Caltanissetta, Tribunale di Gela, Procura di Ancona. Approvate con osservazioni le tabelle del Tribunale per i minori di Bologna, del Tribunale di Lanusei (con rilievi relativi all’assegnazione ai g.o.t. di materia previdenziale), del Tribunale di Lucca (con numerose richieste di modifiche e integrazioni), del Tribunale di Rovigo (con richiesta di formulare criteri predeterminati per la formazione dei collegi), della Procura di Benevento (con invito al Procuratore di indicare i criteri organizzativi necessari per assicurare la continuità della designazione del sostituto per tutte le fasi del medesimo giudizio).
5. NOMINE DEI REFERENTI DISTRETTUALI PER LA FORMAZIONE
In via di completamento le nomine dei referenti per la formazione.
Per il distretto di Reggio Calabria sono stati designati per il settore civile i colleghi LUCIANA BARRECA (Trib. Reggio C.) e RODOLFO PALERMO (App. Reggio C.).
Per il distretto di Campobasso VINCENZO DI GIACOMO (App. Campobasso).
Per la Procura Generale della Cassazione FABRIZIO HINNA DANESI.
Rinviata in commissione la pratica relativa all’ultimo referente da nominare per il settore penale presso il distretto di Napoli, per cui erano stati proposti con tre voti ciascuno il dott. SALVATORE DOVERE e la dott.ssa LAURA TRIASSI, per svolgere approfondimenti inerenti ad una pratica pendente in prima commissione.
6.MAGISTRATI FUORI RUOLO
E’ stato deliberata la destinazione fuori ruolo del dott. NICOLO’ MARINO (sot. Proc. gen. presso la Procura Generale di Messina), nominato consulente della Commissione d’inchiesta parlamentare per il ciclo dei rifiuti.
COMMISSIONI


PRIMA COMMISSIONE
Dopo un’attività istruttoria particolarmente lunga e complessa è stata deliberata con cinque voti a favore (Arbasino, Berlinguer, Lo Voi, Primicerio e Salvi) ed un astenuto (Spangher), la proposta di trasferimento d’ufficio ex art.2 per incompatibilità ambientale e funzionale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dott. AGOSTINO CORDOVA. Come da prassi il Comitato di Presidenza nei prossimi giorni fisserà la data di trattazione da parte del plenum.

SECONDA COMMISSIONE
Strettamente connessa al tema della mobilità è la proposta recentemente approvato in Seconda Commissione, relativa al trasferimento della competenza in materia di attribuzione degli incarichi semidirettivi dalla Terza alla Quinta Commissione.
Come abbiamo già avuto modo di rappresentare in un precedente notiziario la proposta in questione costituisce condizione essenziale perché possa essere realizzata una razionalizzazione delle risorse disponibili e, quindi, una velocizzazione delle procedure di trasferimento.
Nonostante l’evidenza (a nostro avviso) degli elementi a disposizione la proposta in questione è stata approvata in commissione con soli tre voti favorevoli (Salmè, Arbasino e Mammone), due voti contrari (Tenaglia e Spangher) ed un astenuto (Di Federico). Riproduciamo, per ampi stralci, una nota che abbiamo inviato al presidente della Seconda Commissione a sostegno della proposta ed, a seguire, riproduciamo, altresì, le osservazioni contrarie formulate dai colleghi di Unicost nel loro notiziario. Le diverse opinioni a confronto possono così essere valutate dai lettori, in attesa delle decisioni che dovrà assumere sul punto il Comitato di Presidenza e, quindi, il Presidente della Repubblica.
Così dalla nostra nota del 19 maggio 2003:
“In questi primi nove mesi di attività la Terza Commissione ha definito 150 proposte di trasferimento relative al bando di cui al telefax del 20 febbraio 2002, 80 proposte di trasferimento relative a posti di appello pubblicati il 7 dicembre 2002 e (s.e.) non più di 6 conferimenti di incarichi semidirettivi; oltreché, ovviamente, decine di proposte relative a collocamenti fuori ruolo, rientri in ruolo e trasferimenti extra ordinem per motivi di salute, di sicurezza o di incompatibilità ambientale. Nei prossimi mesi e, comunque, prima della fine dell’anno, la Terza Commissione dovrà procedere alla definizione delle proposte di trasferimento relative a 160 posti di primo grado, pubblicati il 16 marzo u.s., nonché a quelle relative a 140 posti di appello, pubblicati il 16 aprile successivo; nonché ancora a 25 posti di Cassazione e Procura Generale ed 104 posti dei neo-istituiti organici distrettuali, che dovranno essere a breve pubblicati. E dovrebbe, altresì, occuparsi – salvo un trasferimento della relativa competenza - della procedure di conferimento degli oltre 100 incarichi semidirettivi di imminente pubblicazione. La suindicata scadenza è connessa all’esigenza di individuare, appunto entro la fine dell’anno, 310 sedi da destinare agli uditori giudiziari attualmente in tirocinio ordinario, atteso che, allo stato, sono disponibili poco più di 50 posti di grado vacanti (adesso a fine giugno sono circa un centinaio); di guisa che, in mancanza di definizione delle suddette procedure relative alle recenti pubblicazioni dei posti di I grado e di appello, non sarebbe possibile assegnare le sedi agli uditori, circostanza questa mai verificatasi in passato. Per evidenti ragioni di corretta gestione della c.d. politica del personale bisogna, poi, tener conto dell’esigenza di assecondare la legittima aspettativa di quei colleghi (un centinaio) che fra la fine di luglio ed il prossimo mese di novembre matureranno il diritto di prescelta, ai sensi della legge n. 133 del 1998, dopo cinque anni di permanenza in sedi disagiate; e bisogna, altresì, valutare le incontestabili ragioni di opportunità sottese all’intendimento di procedere ad un’ulteriore pubblicazione di posti di I grado entro il mese di luglio per offrire una opportunità di precedenza ai colleghi in servizio da anni, rispetto ai colleghi uditori. Come è facile desumere dai dati numerici esposti e dalle scadenze testé riferite, la Terza Commissione deve essere posta nelle condizioni, quanto prima possibile, di almeno dimezzare i tempi di definizione delle procedure di trasferimento. Si tratta di un impegno e di un obiettivo che deve coinvolgere tutto il Consiglio, nella piena consapevolezza che la materia dei trasferimenti, in un momento così difficile per l’istituzione giudiziaria, è fattore decisivo per la credibilità del sistema dell’autogoverno. In un tale contesto, oltre alle altre problematiche che sono state sottoposte all’attenzione del Consiglio in occasione del plenum del 16 aprile u.s., va esaminata la questione relativa alla proposta di spostamento della materia degli incarichi semidirettivi dalla Terza alla Quinta Commissione. Al sottoscritto pare, dunque, evidente che - se si tiene conto del progressivo esaurimento del carico di lavoro della Quinta Commissione, a causa della permanenza in servizio fino al settancinquesimo anno di età di pressoché tutti gli attuali dirigenti, nonché della descritta straordinaria contingenza operativa che la Terza Commissione dovrà affrontare nei prossimi mesi - la scelta di spostare le competenze in materia di incarichi semidirettivi alla Quinta Commissione appare una scelta di così elementare buon senso da apparire assolutamente obbligata. Se si considera, poi, che il ruolo e le funzioni di coloro i quali sono investiti di funzioni semidirettive vanno progressivamente assimilandosi a quelli dei dirigenti degli uffici, l’auspicato trasferimento di competenza appare, oltreché necessitato da una più equa ed elementare ripartizione dei carichi di lavoro e, quindi, da un più adeguato uso delle risorse consiliari, anche coerente con le specifiche ed attuali attribuzioni della Quinta Commissione. Quanto infine alle paventate difficoltà connesse alla specifica professionalità maturata dal personale della Terza Commissione nella gestione della imponente massa documentale connessa ad ogni pubblicazione di un numero consistente di posti, alle stesse si potrà e si dovrà fare fronte attraverso un adeguamento della struttura, secondo modalità operative che la Segreteria Generale saprà certamente individuare. Ciò che, invece, può senz’altro affermarsi è che l’auspicato spostamento di competenze realizzerà una sicura ottimizzazione delle risorse a livello delle decisioni, posto che i componenti della Quinta Commissione potranno meglio e più velocemente valutare ciò che i componenti della Terza Commissione dovrebbero esaminare nel contesto di un carico di lavoro incomparabilmente superiore. Così dal Notiziario di Unicost:
“In sede di audizioni erano emersi chiari la difficile praticabilità e gli inconvenienti della soluzione poi scelta dalla maggioranza della commissione. Il Presidente della Terza Commissione ha sottolineato la necessità di mantenere intatto l'attuale assetto dei trasferimenti onde concentrare la gestione degli organici in una unica sede referente, per dare unitarietà alla gestione della politica degli organici della magistratura. Dato che si pone un oggettivo problema di aumento del carico del lavoro assegnato alla Commissione dopo la redistribuzione delle competenze attuata nel luglio 2002, una accelerazione del lavoro di tale organismo potrebbe essere realizzata con l'attribuzione ad altra struttura consiliare della materia dei collocamenti fuori ruolo, che costituisce di per sé un corpus omogeneo, distinto dai trasferimenti. In ogni caso il richiesto spostamento di competenza comporterebbe un depauperamento della struttura amministrativa della Commissione, il che creerebbe un ulteriore motivo di rallentamento della sua capacità di gestione delle procedure di trasferimento. Detto Presidente ha, in via alternativa, segnalato la possibilità di dare supporto alla Commissione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento interno, mediante la formazione di due sottocommissioni e l'eventuale impiego di consiglieri attualmente impegnati in altre Commissioni. Il Segretario generale ha confermato che il richiesto spostamento della competenza comporterebbe la destinazione di alcune unità di personale della Terza alla Quinta Commissione, con un oggettivo depauperamento di quest'ultima, atteso che presso di essa non esistono risorse specificamente destinate alle pubblicazioni dei posti semidirettivi. Non sarebbe, del resto, possibile una diversa soluzione essendo il lavoro di gestione delle pubblicazioni dei posti vacanti caratterizzato da tecniche operative attualmente in possesso della sola Terza Commissione. La nostra posizione è stata determinata dalle seguenti considerazioni: è opportuno lasciare alla Terza Commissione tutte le attribuzioni concernenti i trasferimenti e le assegnazioni di sedi e, quindi, l'unitarietà d'indirizzo e decisione sulla politica di gestione del personale della magistratura - e, quindi, anche il conferimento degli incarichi semidirettivi - in quanto solo così potrebbe consentirsi ad una unica struttura consiliare di avere il panorama completo della mobilità dei magistrati e poter determinare le politiche di gestioni degli organici; detta soluzione avrebbe, comunque, vita breve, in quanto nel momento in cui riprenderanno le normali vacanze degli incarichi direttivi (tra circa due anni dovendosi prevedere la possibilità di pubblicazione preventiva delle vacanze dei posti occupati dai magistrati che compiranno il 75° anno d'età nel corso del 2006) dovrebbe procedersi ad un nuovo assetto di competenze; più opportuno sarebbe, invece, fare ricorso agli strumenti regolamentari già presenti per incrementare la produttività della Commissione (formazione di sottocommissioni, utilizzo di componenti esterni alla commissione mediante lo strumento regolamentare dell'art. 37 R.I.); tutti i riassetti organizzativi che ne conseguirebbero, inoltre, darebbero luogo al depauperamento della struttura amministrativa della Terza Commissione, il che vanificherebbe i benefici derivanti a quest'ultima dallo sgravio di competenze, comportando anche il probabile rallentamento dell'espletamento del concorso per i semi direttivi, attesa la necessità di rodaggio delle nuova struttura;. gli inconvenienti evidenziati non si verificherebbero se fosse attribuita ad altra struttura consiliare la materia dei collocamenti fuori ruolo, che costituisce di per sé un corpus omogeneo, distinto dai trasferimenti, il cui trasferimento non priverebbe la Terza Commissione del suo ruolo di centro di gestione unico della mobilità della magistratura; la piena omogeneità delle valutazioni che riguardano direttivi e semi direttivi non è ipotizzabile, atteso che la platea degli aspiranti ai posti semi direttivi, senza dubbio di primo grado ma anche per gran parte di quelli di appello, è costituita da magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali pure senza ricoprire incarichi di direzione, con la conseguenza che i parametri da utilizzare nella valutazione sono costituiti dalle attitudini e dal merito in assoluta identità con quelli utilizzati per la valutazione in sede di trasferimenti ordinari, mentre, la platea degli aspiranti ai posti direttivi è costituita da magistrati che già occupano posti di direzione di un uffici o di una sezione; l'argomento della disomogeneità della materia dei collocamenti fuori ruolo non prova nulla, poiché tale materia è comunque disomogenea rispetto a tutte la altre materie consiliari, tant'è vero che le relativa attribuzioni nella storia consiliare hanno peregrinato tra varie commissioni secondo le contingenze ed esigenze del momento; la valorizzazione della specificità della funzione semi direttiva passa attraverso l'individuazione di nuovi e più precisi parametri di valutazione che prescindono dalla ripartizione della competenze tra commissioni e che ben potrà essere operata dalla terza commissione. Ora spetterà al Comitato di presidenza decidere se sottoporre al Plenum la questione prima di investire il Presidente della Repubblica. Il nostro auspicio è nel senso che ciò avvenga per consentire una compiuta e ancor più approfondita discussione che coinvolga il Consiglio nel suo complesso. Può essere utile ricordare come, a fronte dell’incremento dell’attività della terza commissione, attualmente impegnata nella definizione delle procedure di due bollettini di tramutamento, nonché di quello per posti semidirettivi e di Cassazione, la quinta commissione, a seguito dell’aumento dell’età pensionabile a 75 anni e del conseguente “blocco” degli incarichi direttivi, operate entro luglio le proposte per i residui quindici incarichi direttivi ancora vacanti, resterà del tutto priva di pratiche da definire. ***********
Come avevamo già informato in precedente notiziario, i consiglieri di MD e dei Movimenti avevano chiesto l’apertura di una pratica per la formazione di una commissione consiliare per la valutazione dei magistrati destinati alla Corte di Cassazione. Attualmente tale valutazione è di competenza della terza commissione che ha tra le proprie attribuzioni la “assegnazione di sedi e di funzioni, escluso il conferimento degli uffici direttivi, e trasferimento – anche d’ufficio- dei magistrati di tutte le categorie”. A fondamento della richiesta si richiamava il rilievo, già evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenze del 10 maggio 1982 nn. 86 e 87, che l’art. 111 della Costituzione diversifica nell’ambito della giurisdizione la funzione di legittimità riconoscendo alla Corte di Cassazione una posizione funzionalmente diversa da quella propria degli altri giudici preposti alla giurisdizione di merito. Si è quindi rilevato che la specificità della funzione di legittimità deriva non da una posizione di preminenza della Corte di Cassazione nell’ambito dell’istituzione giudiziaria ma bensì dalla intrinseca capacità di persuasione delle decisioni, in modo che l’adempimento del compito di “assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale” fissato alla Corte dall’art. 65 dell’ord. Giud., sia fondato sulla condivisione dei principi di diritto da essa enunziati. A ciò deve conseguire una particolare idoneità che deve essere richiesta ai magistrati che sono chiamati a svolgere quelle funzioni e quindi la verifica di un particolare livello di qualificazione tecnico professionale anche con riferimento all’esigenza di assicurare la celerità dei giudizi. Si è quindi ritenuto che solo una apposita commissione potesse essere in condizione di svolgere le valutazioni con la necessaria attività “istruttoria” ed anche di elaborare più puntuali criteri di valutazione rilevandosi che la terza commissione è chiamata ad occuparsi essenzialmente della gestione degli organici e della loro copertura. In senso contrario (cons. Tenaglia di Unicost) si è sostenuto che le censure al sistema di accesso alle funzioni di legittimità trovano motivo in alcune carenze evidenziate nelle prassi precedentemente adottate, quali il ricorso al concorso virtuale anche per la destinazione alla cassazione, la limitazione della valutazione di idoneità a dati esclusivamente parametrali, senza alcuna puntuale richiesta e valutazione di specifici titoli attitudinali, la scarsa attenzione destinata ai magistrati provenienti dal Massimario. Si è quindi affermato che il problema che doveva essere affrontato dal consiglio era quello degli strumenti di valutazione più che quello di costituzione di una apposita commissione.
A maggioranza (il relatore Mammone, ed i consiglieri Salmè ed Arbasino) si è deliberato di sottoporre al Comitato di Presidenza l’opportunità di proporre al Presidente del Consiglio Superiore (cui compete la definizione annuale delle commissioni) di formare una nuova commissione referente con l’attribuzione di conferire i posti di organico che comportano l’esercizio di funzioni di legittimità di contenuto non direttivo. Vi è stato il voto contrario del cons. Tenaglia e l’astensione dei consiglieri Di Federico e Spangher (laici del Polo), motivata dall’inadeguatezza della mera costituzione di una commissione per la soluzione di un così delicato problema..
TERZA COMMISSIONE
In Terza commissione proseguono i lavori di studio delle complesse graduatorie relative ai 160 posti di I grado pubblicati con bando del 17 marzo.
Sono state deliberate in commissione le prime ottanta, forse cento proposte (circa) e, come purtroppo si è già verificato in passato, a gran parte di queste proposte ha fatto seguito la revoca dei diretti interessati; allo stato sono approdate in plenum soltanto una decina di delibere di trasferimento, mentre un ulteriore fattore di rallentamento (rispetto al passato) è connesso ai ritardi nella trasmissione del prescritto parere ex art. 190 Ord. Giud. da parte dei Consigli Giudiziari (circa venti graduatorie sono bloccate in attesa). Si è provveduto a sollecitare i Consigli Giudiziari e, tuttavia, un significativo fattore di velocizzazione deriverebbe da una più generosa disponibilità a revocare da parte di coloro che già sanno (in cuor loro) di volerlo comunque fare (e ve ne sono tantissimi ….. e lo ammettono candidamente in tanti, pur ribadendo che intendono comunque attendere la proposta). La modestissima percentuale delle procedure definite – a distanza di un mese dalla predisposizione delle graduatorie provvisorie - non è indicativa, comunque, della quantità di lavoro già effettuato ed, al riguardo, pur non potendo disporre di dati certi, è lecito ipotizzare che anche per questo bando si possa verificare quanto già è avvenuto nella definizione del bando dei 100 posti di appello pubblicato all’inizio di dicembre; e, cioè, che dopo i primi mesi destinati alla classificazione delle domande, allo studio delle graduatorie e di centinaia di singoli fascicoli ed alla formalizzazione delle prime proposte (con immancabile diluvio di revoche), il ritmo delle delibere di plenum si è improvvisamente innalzato per la contestuale definizione di tanti fattori oggetto di attesa e di studio nei mesi precedenti. *******
Da qualche giorno sono pronte le graduatorie relative ai 140 posti di appello pubblicati il 18 aprile scorso e già dalle prossime settimane sarà possibile definire, quanto meno, le posizioni più semplici.
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Sempre con riferimento ai temi della mobilità la Terza Commissione ha, poi, chiesto l’apertura di tre pratiche: l’una relativa alla modifica della circolare sui trasferimenti per le integrazioni necessarie per la gestione dell’ormai imminente pubblicazione dei 104 posti di magistrato distrettuale; la seconda relativa alle modalità per il riconoscimento dei benefici ai sensi della legge 133 del 1998 a coloro i quali matureranno il diritto alla fine del prossimo mese di luglio ed a metà novembre; la terza in merito ai problemi di interlocuzione con la nona commissione riguardo ai tempi di definizione dell’uditorato generico in corso, al fine di coordinare i tempi della individuazione delle 310 sedi da destinare agli uditori con quelli in cui saranno definite le procedure di trasferimento ordinario.
QUINTA COMMISSIONE
Nel corso di una riunione straordinaria della commissione in “settimana bianca” sono state deliberate una serie di proposte per uffici di particolare importanza. Per l’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano è stato proposto all’unanimità il dott. MANLIO MINALE (Pres. del Tribunale di sorveglianza di Milano). Per otto posti di Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione sono stati proposti all’unanimità i consiglieri di Cassazione: SERGIO MATTONE, GIOVANNI PRESTIPINO, ETTORE MERCURIO, PAOLO VITTORIA, TORQUATO GEMELLI e ERMINIO RAVAGNANI; ALDO RIZZO (con l’astensione di Aghina e Menditto), PAOLINO DELL’ANNO (con l’astensione di Aghina, assente Menditto).

SETTIMA COMMISSIONE
La Commissione si è occupata della pratica relativa alla formazione della DDA presso la Procura della Repubblica di Palermo con riferimento all’utilizzo degli aggiunti. In sede di esame del programma organizzativo per il biennio 2002 – 2003 il Consiglio con delibera 16 aprile 2003 aveva rilevato che risultavano “sostanzialmente inseriti nella tabella della DDA anche quattro dei sette Procuratori aggiunti ai quali sono stati assegnati incarichi di coordinamento in relazione a distinte aree territoriali” rilevando che “la soluzione concretamente adottata non puo’ essere condivisa. Il modello organizzativo previsto dalla normativa primaria e secondaria sopra richiamata individua, infatti, una struttura in cui il potere di coordinamento non puo’essere frazionato né disgiunto dall’attività di direzione, dovendo la delega essere integrale e riguardare tutto il complesso delle attività indicate nell’art 70 bis ord. Giud.” Ed invitava quindi il Procuratore ad elaborare modelli organizzativi della DDA “che consentano di avvalersi della collaborazione dei Procuratori Aggiunti, in conformità alla normativa primaria e secondaria, per far fronte alle esigenze di buon funzionamento dell’Ufficio ed alla necessità di un efficace contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso”. A seguito di comunicazione da parte del Procuratore del suo intendimento di inserire gli aggiunti in DDA e di procedere quindi alla realizzazione del programma, la Commissione ha affrontato il problema (che non interessa solo la procura di Palermo ma anche altri analoghi uffici che operano in zone ad alta densità “mafiosa”) dell’utilizzo degli aggiunti in DDA. Si sono sostanzialmente contrapposte diverse visioni. Quella di maggioranza (Stabile e Tenaglia di Unicost, Di Federico laico del Polo e Schietroma laico dell’Ulivo) secondo i quali l’inserimento degli aggiunti in DDA sarebbe previsto e comunque consentito dalla normativa primaria e secondaria vigente (con la conseguenza che si poteva esprimere un avvallo alla scelta del Procuratore). Quella del cons. Marini di MD secondo la quale essendovi una procedura di formazione del piano organizzativo in corso, solo al momento del suo perfezionamento il consiglio poteva esprimersi compiutamente sul complessivo progetto. Quella di Arbasino secondo la quale in presenza di una lacuna normativa sul punto (la legge e la circolare non disciplinano l’ipotesi dell’utilizzo degli aggiunti in DDA ivi compreso il caso in cui il Procuratore non ritenga di delegare ad un aggiunto le funzioni di direzione della DDA) era dovere del Consiglio provvedere urgentemente ad elaborare adeguati criteri che consentissero alle DDA di operare con certezza in ordine alla legittimità della struttura operativa allestita. Al plenum verrà quindi sottoposta la delicata problematica con la proposta di maggioranza (cons..Stabile) e quella di minoranza elaborata unitariamente dai consiglieri Arbasino e Marini il cui testo riportiamo qui’ di seguito: “Esaminata la comunicazione in data 22 maggio 2002 del Procuratore della Repubblica di Palermo con la quale, richiamata la delibera di questo Consiglio in data 16 aprile 2003: ha informato di aver disposto l’aumento dell’organico della D.D.A. da 22 a 26 unità e di aver bandito il concorso per quattro posti di componente della DDA aperto ai magistrati dell’ufficio di Procura purché in possesso della qualifica di magistrato di tribunale ed ivi espressamente compresi i procuratori aggiunti; ha illustrato le ragioni della scelta organizzativa operata; ha dato atto dell’esito delle riunioni dell’ufficio svoltesi sull’argomento; ha dato conto delle osservazioni proposte da numerosi sostituti e manifestato le ragioni del suo dissenso; ha precisato di aver ritenuto opportuno informare il consiglio affinché lo stesso, ove lo avesse ritenuto, potesse esprimere la sua valutazione sulla problematica; Rilevato che con la delibera 16 aprile 2003 questo Consiglio ha affermato che “risultano peraltro sostanzialmente inseriti nella tabella della DDA anche quattro dei sette Procuratori aggiunti ai quali sono stati assegnati incarichi di coordinamento in relazione a distinte aree territoriali” rilevando che “la soluzione concretamente adottata non puo’ essere condivisa. Il modello organizzativo previsto dalla normativa primaria e secondaria sopra richiamata individua, infatti, una struttura in cui il potere di coordinamento non puo’essere frazionato né disgiunto dall’attività di direzione, dovendo la delega essere integrale e riguardare tutto il complesso delle attività indicate nell’art 70 bis ord. Giud.” Ed invitando quindi il Procuratore ad elaborare modelli organizzativi della DDA “che consentano di avvalersi della collaborazione dei Procuratori Aggiunti, in conformità alla normativa primaria e secondaria, per far fronte alle esigenze di buon funzionamento dell’Ufficio ed alla necessità di un efficace contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso”. Considerato che il tenore letterale di detta delibera porta a concludere che si sia inteso ritenere non conforme alla normativa in atto l’inserimento di aggiunti in DDA (nella stessa si è fatto riferimento a tutti gli aggiunti aventi compiti di collaborazione col Procuratore indipendentemente dalla durata della loro permanenza nella struttura); Osservato che, con riferimento alla Procura della Repubblica di Palermo, questo Consiglio ha, nel tempo, approvato programmi organizzativi che prevedevano, sino al 1999 l’inserimento degli aggiunti in DDA e quindi, per il biennio successivo, l’attribuzione di compiti di coordinamento ad alcuni di loro pur non facendo gli stessi piu’parte della struttura; Rilevato che il tenore della citata delibera, le diverse soluzioni organizzative approvate nel tempo dal Consiglio, lo stesso contenuto delle osservazioni di magistrati della Procura di Palermo nonché le articolate argomentazioni contrarie del Procuratore, fondate sulla disciplina primaria e secondaria vigente, danno conto della attuale carenza della disciplina relativa all’utilizzo degli aggiunti in DDA in sedi nelle quali l’elevata intensità del fenomeno mafioso e la conseguente rilevanza e complessità delle attività investigative rivela come sia inadeguato all’efficace contrasto del fenomeno criminoso un assetto dell’ufficio in cui i poteri di direzione e di coordinamento delle indagini siano concentrati nella sola persona del Procuratore (si consideri che la Procura di Palermo, proprio per tali peculiari connotati del fenomeno criminoso, ha in organico sette procuratori aggiunti, numero maggiore di quello che sarebbe risultato dal rapporto numerico fissato dalla legge in via generale); Osservato in particolare che al fine di assicurare uno stabile ed efficiente assetto organizzativo alle strutture di DDA di uffici di Procura nelle condizioni sopra indicate occorre che il Consiglio, nell’esercizio dei suoi doveri di indirizzo organizzativo, provveda con la massima tempestività ad individuare con chiarezza le modalità ed i termini con cui i procuratori aggiunti possano utilmente e correttamente svolgere compiti in ordine a delitti ex art. 51 n. 3 bis CPP, nel rispetto dei principi di cui all’art.70 bis Ord. Giud.; occorrendo, in particolare, disciplinare il caso in cui il Procuratore della Repubblica conservi alla sua persona i poteri di direzione e coordinamento ed intenda attribuire ai procuratori aggiunti compiti formali di collaborazione adeguati alle funzioni semidirettive loro conferite, così che debbono essere definiti i criteri di designazione e chiariti, anche per i procuratori aggiunti, eventuali limiti temporali di permanenza nell’incarico ed i relativi criteri di computo; Rilevato che senza un approfondito esame della disciplina relativa alle funzioni degli aggiunti presso gli uffici di procura, alla disciplina complessiva delineata dalla normativa primaria e secondaria, alla compatibilità di un loro impiego con l’effettivo espletamento di funzioni semidirettive anche all’interno della struttura della DDA (esame da attribuirsi con urgenza all’Ufficio studi), non appare possibile fornire con la necessaria ponderatezza, indicazioni che incidono su una procedura di formazione di un programma organizzativo in corso soggetto a successiva approvazione da parte di questo consiglio e riverberano effetti di ordine generale sull’assetto di tutti gli uffici giudiziari che presentano o potranno presentare analoghe problematiche; Considerato che sino all’approvazione del piano organizzativo di cui si discute resta valido ed efficace il piano organizzativo già approvato da questo Consiglio per il biennio precedente; Propone
Al Consiglio di rispondere al Procuratore della Repubblica di Palermo nel termini di cui in parte motiva e di richiedere al Comitato di Presidenza l’urgente apertura di una pratica da affidare alla Settima Commissione Referente per l’integrazione delle circolari che disciplinano la formazione della Direzione Distrettuale Antimafia.



Ernesto Aghina Paolo Arbasino Giuseppe Fici
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